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Ordinanza — n. 5365/2023 — snciv Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal regarding compensation for agricultural land improvements lacking objective utility.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5365/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation rejected the appellant's appeal against a lower court ruling denying compensation for land improvements. The appellant argued the lower court erred in assessing technical reports regarding the construction date of an apartment, claiming it was built in 1983 but granted a 1999 regularization permit. The court found the appeal inadmissible because the lower court's decision relied solely on the lack of objective utility of the structure for the agricultural land, a ground not contested by the appellant.

Regesto Legislator

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Art. 1176 c.c.; Art. 1218 c.c.: Compensation for improvements on returned land is limited to works with objective utility for the land's agricultural purpose, regardless of the possessor's good faith or the time of construction.

Parole chiave

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compensation for improvements agricultural land restitution objective utility requirement good faith possession contract preliminary nullity sussidio per la costruzione restituzione di fondo idoneità all'edificazione

Disposizioni normative citate

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Art. 1176 c.c.
Art. 1218 c.c.
art. 116 cod. proc. civ
L’unico motivo di ricorso denunzia violazione e/ofalsa applicazione dell’art. 116 cod. proc. civ.
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Testo completo

in calce al ricorso dall’Avvocato ClaudioDi Tullio, elettivamente domiciliati presso l’indirizzo digitale pec del difensore. Ricorrente contro Amministrazione del Patrimonio della Sede Apostolica, con sede nella Città del Vaticano, in persona del legale rappresentante Mons. Nunzio Galantino, rappresentata e difesa per procura alle liti conferita con atto del notaio Paride Marini Elisei di Roma del 17. 7. 2018, rep. n. 25091, racc. n. 7963, dall’Avvocato Federico Lottini , elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, via Fonteiana n.

49. Controricorrente avverso la sentenza n.547/2018 della Corte di appello di Roma , depositata il 26. 1. 2018. Udita la relazione sulla causa svolta dal consigliere Mario Bertuzzi nella camera di consiglio del 3. 2. 2023. R.G. N. 22731/2018.Fatti di causa e ragioni della decisione Consentenza n. 547 del 26. 1. 2018 l a Corte di appello di Roma, quale giudice di rinvio a seguito della sentenza di questa Corte n. 2324 del 2010, condannò il Capitolo di San Pietro in Vaticano a pagare a Cringoli Vincenzo la somma di euro 116.104,61 a titolo di indennizzo delle opere eseguite da quest’ultimo sul terreno sito in agro romano, località Acquafredda,oggetto di compromesso tra le parti,nonché lo stesso Cringoli al rilascio del fondo.

Il processo, per quel che qui rileva, fu iniziato nel 1989 dal Capitolo di San Pietro in Vaticano, che chiese fosse dichiarata la nullità del contratto preliminare, stipulato il 3. 7. 19 80 , con cui l’esponente si era impegnato a vendere a Cringoli Vincenzo un terreno ad uso agricolo sito in località Acquafredda, deducendo, quale motivo di nullità, che l’immobile era stato oggetto di lottizzazione abusiva. Il Tribunale di Roma rigettò la domanda e, in accoglimento della domanda riconvenzionale, dichiarò il contratto risolto per inadempimento del Capitolo di San Pietro in Vaticano , che condannò al risarcimento dei danni.

Ladecisione fu riformata dal l a Corte di appello di Roma, che dichiarò la nullità del contratto preliminare e condannò il Capitolo al pagamento del doppio della caparra ricevuta, rigettando la domanda del convenuto al risarcimento dei danni. Proposta impugnazione, con sentenza n. 2324 del 2010 questa Corte cassò la decisione di appello, affermando la validità del contratto preliminare, stante l’inapplicabilità ad esso, ratione temporis, dei limiti introdotti dalla legge n. 47 del 1985, e la conseguente ammissibilità della domanda risarcitoria proposta dal Cringoli, per il cui esame rinviò la causa alla Corte di appello di Roma.

Riassunto il giudizio, la Corte romana accolse in parte la domanda risarcitoria, liquidandola nella somma sopra indicata, riconoscendo al Cringoli il diritto ad essere indennizzato relativamente alle opere da questi eseguite che presentavano una oggettiva utilità rispetto alla destinazione agricola del fondo da restituiree che erano state realizzate prima della introduzione del giudizio, R.G. N. 22731/2018.potendosi solo per il periodo anteriore affermare che egli detenesse il terreno in buona fede, con conseguente diritto ad essere indennizzato.

Per la cassazione di questa sentenza, con atto notificato il 24. 7. 2018, hanno propostoricorso Cringoli Manuel e Mijahuanga Mendez Paula , affidando si ad un solo motivo. Resiste con controricorso l’Amministrazione del Patrimonio della Sede Apostolica. La causa è stata avviata in decisione in adunanza camerale non partecipata. Preliminarmente deve dichiararsi l’inammissibilità del controricorso, risultando il difensore dell’Amministrazione del Patrimonio della Sede Apostolicache ha depositato il controricorsoprivo della procura speciale a rappresentare la parte nel presente giudizio, richiesta, a pena di inammissibilità del controricorso, dagli artt. 370 e 365 cod. proc. civ.

Dalla intestazione del controricorso e dalla procuraad esso allegata, rilasciata in data 17. 7 2018 a mezzo del notaio Paride Marini Elisei di Roma,risulta infatti che la suddetta procura è generale e non speciale, non trovando nel suo testo menzioneil mandato difensivo relativo al presente giudizio di cassazione. L’unico motivo di ricorso denunzia violazione e/ofalsa applicazione dell’art. 116 cod. proc. civ. e degli artt. 1218, 2043 e 1453 cod. civ., censurando la sentenza impugnata per avere escluso dalle opere indennizzabili l’appartamento per il quale era stata rilasciata la concessione edilizia n. 193914 del 27. 9. 1999, che si dava atto risultava ubicato per mq. 110 all’interno del fondo oggetto di compromesso, sullabase del presupposto che esso fosse stato costruito dopo il 1989, cioè dopo l’ intro d uzione d el giudizio, allorquando il possesso del Cringoli, attesa la pretesa fatta valere nei suoi confronti, non era stato dalla Corte più considerato in buona fede.

Sostiene al riguardo il ricorso che il relativo accertamento è però dipeso da errata valutazione delle risultanze istruttorie, in particolare della consulenza tecnica d’ufficio, in cui si accertava che l’appartamento era stato costruito nel 1983, mentre la concessione edilizia del 1999 era stata rilasciata in sanatoria. Il motivo è inammissibile. R.G. N. 22731/2018.Dalla lettura della sentenza impugnata risulta che, nel procedere alla liquidazione dell’indennizzo, la Corte di appello ha seguito non uno, ma due criteri. Il primo è quello della oggettiva utilità dell’opera rispetto alla destinazione agricola del fondo,il secondo la realizzazione dell’opera durante il periodo in cui il Cringoli poteva considerarsi possessore in buona fede, precisandosi che esso ha avuto terminecon la notifica dell’atto di citazione in giudizio del Capitolo di San Pietro in Vaticano, con cui si chiedeva fosse dichiarata la nullità del contrattopreliminare ed il rilascio del fondo.

Nella prospettiva logica seguita dalla sentenza i due criteri sono tra loro autonomi al fine della esclusione del diritto all’indennizzo, essendo sufficiente, per tale effetto, l’operatività anche di uno solo di essi, mentre devono concorrere ai fini del suo riconoscimento, dovendo l’opera di miglioramento in tal caso presentarsi non solo utile all’attività agricola ma anche essere stata realizzata prima del 1989. Tanto precisato, il motivo è inammissibile in quanto non investe l’effettiva ratio in forza della quale la Corte di appello ha escluso l’indennizzabilità dell’appartamento.

Tale ragione non va invero ricercata nell’epoca della sua realizzazione, a cuila sentenza non fa alcun cenno, bensì nella premessa fatta propria dalla Corte che l’indennizzo poteva essere riconosciuto solo per le opere che presentavano utilità oggettiva rispetto alla vocazione agricola del fondo ( pag. 12 ). Il riferimento all’epoca della costruzione è presente invero in relazione ad altra unità immobiliare, cioè l’appartamento ex locale box di 60 mq circa ( pag. 15 e 18 della sentenza ), non anche in relazione all’appartamento menzionato nella concessione edilizia del 1999, che per circa 110 mq. risulta all’interno del fondo.

Con riferimento ad esso , poiché la sentenza non contiene alcuna menzione in ordine alla data della sua realizzazione, deve concludersi che il diniego dell’indennizzo trovi causa nella ritenuta assenza di qualsiasi relazione di utilità tra il manufatto e la destinazione agricola del terreno. Non risultando tale ragione impugnata dall’unico motivo proposto, il ricorso va respinto. Nulla si dispone sulle spese del giudizio, attesa la inammissibilità del controricorso. R.G. N. 22731/2018.Dà atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte deiricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previstoper il ricorso, se dovuto.

P.Q.M.

rigettail ricorso. Si dà atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 3 febbraio 2023. Il Presidente Rosa Maria Di Virgilio