Cassation court dismisses appeal on inadmissibility due to failure to prove necessary co-litigation and violation of contradictory principle.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay costs to the opposing parties. The appellant argued that the lower court violated procedural rules by omitting a ruling on a condominium corridor and failing to include necessary co-litigators. The court rejected these claims, noting the appellant only sought usucapion of the specific terrace and failed to prove the existence or requirements for the necessary co-litigation of the alleged condominium owners.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 112 c.p.c.; Art. 360 n. 4 c.p.c.: The exception of lack of necessary co-litigation can be raised for the first time in the admissibility phase only if the existence of co-litigation results from the trial records and the party fulfilling the burden of proof regarding the individuals and factual-legal prerequisites justifying their participation.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.24947/2018 R.G. proposto da : BANI ESTER MARINA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA FEDERICO CESI 21, presso lo studio dell’avvocato TORRISI SALVATORE (TRRSVT66T11H501M) rappresentata e difes a dagli avvocati MUSACCHIO FRANCESCO (MSCFNC75E08D086P), BRUNO PIETRO (BRNPTR34D24D086J) -ricorrente- contro TAMANI GIANLUCA, MANZONI GIOVANNA, elettivamente domiciliati in ROMA VIA MONTEVIDEO, 21, presso lo studio dell’avvocato DELLA CORTE FERDINANDO (DLLFDN55R28F839M) che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato GOZZI ENRICO (GZZNRC61P28F205T) -controricorrenti- nonché contro FORMICA ALESSANDRO, domiciliato ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato MAROTTA SALVATORE (MRTSVT57B10B428T) -controricorrente- nonchécontro BONARA ROMANA, GABETTA GIUSEPPE, elettivamente domiciliatiin ROMA VIA NICOLO' PORPORA, 12, presso lo studio dell’avvocato NICOTRA MASSIMILIANO (NCTMSM70C18H501E) rappresentati e difesi dall'avvocato ASSANELLI ALBERTO (SSNLRT70E17L304D) -controricorrenti- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO MILANO n. 334/2018 depositata il22/01/2018.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/02/2023 dal Consiglieredr. MAURO MOCCI . RAGIONI DI FATTO Gianluca Tamani e Giovanna Manzoni convenivano Ester Marina Bani avanti il Tribunale di Milano. Esponevano di essere proprietari di un immobile e di un annesso solaio (sub 47), illegittimamente occupato dalla Bani, del quale chiedevano il rilascio. Resisteva la convenuta, affermando che il solaio le apparteneva e chiamando in causa gli eredi delle sue danti causa, Romana Bonara, Giuseppe Gabetta ed Angelina Sacchi, nei cui confronti svolgeva domanda subordinata di manleva.
A sua volta, la Bani instaurava altro giudizio nei confronti del Tamani e della Manzoni, chiedendo la declaratoria di usucapione del solaio 47. I convenuti chiamavano in garanzia il loro dante causa, Alessandro Formica, che si costituiva per chiedere il rigetto della domanda principale e di quella di garanzia per evizione. Il giudice adito, riuniti i due procedimenti, accoglieva la domanda di Gianluca Tamani e Giovanna Manzoni, ordinando alla Bani il rilascio del solaio. Su impugnazione della soccombente, con sentenza n. 334, depositata il 21 gennaio 2018, la Corte d’appello di Milano confermava la decisione di primo grado.
A tale riguardo, la Corte distrettuale – pur dando atto di un errore materiale nelle coerenze catastali - valorizzava il dato presente nella compravendita stipulata dalla Bani, che indicava il solaio acquistato col numero 55. Inoltre, quanto al solaio contestato, l’appellante non ne avrebbe provato il possesso continuato ed incontestato, né ventennale né decennale. Per la cassazione della suddetta sentenza ricorre Ester Marina Bani, sulla base di due motivi. Si sono costituiti con distinti controricorsi, da un lato Gianluca Tamani e Giovanna Manzoni e, dall’altro, Romana Bonara e Giuseppe Gabetta, concludendo per il rigetto del ricorso.
Ha altresì proposto rituale controricorso Alessandro Formica. RAGIONI DI DIRITTO 1) Va premesso che i controricorrenti Bonara e Gabetta hanno preliminarmente eccepito l’inammissibilità del ricorso per tardività della notifica nei loro confronti, essendo la procedura stata completata il 24 agosto 2018, anziché il precedente 24 luglio. L’eccezione non può essere accolta. Sono gli stessi controricorrenti ad affermare che la notifica era stata tentata nei confronti del loro avvocato domiciliatario, il quale aveva però cambiato indirizzo. Ed allora, secondo i principi elaborati da questa Corte, occorre considerare che, in caso dinotifica di atti processuali non andata a buon fine per ragioni non imputabili alnotificante, questi, appreso dell'esito negativo, per conservare gli effetti collegati alla richiesta originaria, deve riattivare il processo notificatorio con immediatezza e svolgere con tempestività gli atti necessari al suo completamento, ossia senza superare il limite di tempo pari alla metà dei termini indicati dall'art. 325 c.p.c. (Sez.
U., n. 14594 del 15 luglio 2016; Sez. 6-3, n. 20700 del 9 agosto 2018). Orbene, ove si considerino le ragioni della nuova notifica e la sospensione feriale, che cadeva in quel periodo, la notifica appare del tutto rituale.
2) Il primo motivo denuncia violazione degli artt. 101 e 102 c.p.c., in relazione all’art. 1158 c.c., ai sensi dell’art. 360 n. 4 c.p.c. I giudici di merito avrebbero trascurato di considerare che la domanda di usucapione coinvolgeva anche una porzione del corridoio condominiale, sicché, quali litisconsorti necessari, avrebbero dovuto essere citati tutti i condomini dello stabile di via Francesco Viganò n. 8 in Milano. 2.1) Il secondo motivo concerne l’asserita violazione dell’art. 112 c.p.c., ai sensi dell’art. 360 n. 4 c.p.c. Posto che il solaio sub 47 costituiva un tutt’uno con la parte di corridoio condominiale, la Corte d’appello avrebbe omesso di pronunziare su una parte della domanda, che si riferiva appunto all’intero immobile e comprendeva anche la porzione di corridoio.
I predetti motivi possono essere scrutinati congiuntamente, perché sono riconducibili all’identica ratio, e sono destituiti di fondamento. 2.2) Gli atti di parte esaminabili da questa Corte depongono univocamente nel senso che la Bani abbia sempre e solo richiesto l’accertamento dell’usucapione del solaio sub 47. E, d’altronde, la ricorrente non ha indicato alcun atto di parte, in grado di smentire tale assunto. 2.3) L’unico sicuro ed effettivo coinvolgimento di un bene asseritamente condominiale nelle cause riunite è costituito dal richiamo, fatto dalla sentenza impugnata nella parte narrativa, secondo cui il Tribunale “Ha quindi ritenuto fondate le domande degli attori ed ha condannato Bani al rilascio in favore degli attori Tamani e Manzoni della porzione immobiliare costituita dal solaio sub 47 ed al rilascio della porzione condominiale illegittimamente occupata mediante ripristino dell’originario stato dei luoghi, con rimozione della parte divisoria e della porta realizzata” (pag. 7). 2.4) Ma il predetto inciso – che dimostra un’originaria domanda degli attori nella loro qualità di condomini – non giova alla ricorrente.
L'eccezione di difetto delcontraddittorio per violazione del litisconsorzionecessario può essere sollevata per la prima volta in sede di legittimità, a condizione che l'esistenza del litisconsorzio risulti dagli atti e dai documenti del giudizio di merito e la parte che la deduca ottemperi all'onere di indicare nominativamente le persone che devono partecipare al giudizio, di provare la loro esistenza e i presupposti di fatto e di diritto che giustifichino l'integrazionedel contraddittorio (Sez. 2, n. 1 1043 del 5 aprile 2022; Sez. 2, n. 23634 del 28 settembre 2018).
E la Bani non ha adempiuto a nessuna di tali condizioni. In definitiva il ricorso è dichiarato inammissibile, con aggravio di spese come da liquidazione in dispositivo. La Corte da atto che ricorrono i presupposti processuali di cui all’art. 13 comma 1-quater D.P.R. n. 115/2002 per il raddoppio del versamento del contributo unificato, se dovuto. P. Q. M. La Corte Suprema di Cassazione, Seconda Sezione civile, dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali, liquidate nei confronti di Gianluca Tamani e Giovanna Manzoni in € 200,00 per esborsi ed in € 3.500 (tremila/500) per compensi, nei confronti di Romana Bonara e Giuseppe Gabetta in € 200,00 per esborsi ed in € € 3.500 (tremila/500) per compensi, nei confronti di Alessandro Formica in € 200,00 per esborsi ed € 3.500 (tremila/500) per compensi oltre ad iva, c.p.a. e rimborso forfettario delle spese generali in misura del 15%.
Dà atto che sussistono i presupposti processuali per dichiarare che la ricorrente è tenuto a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello