Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 5362/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as it improperly attacks first and second instance judgments rather than the remitted court's decision.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5362/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the complainant's grievances targeted the rulings of the first and second instance courts, not the remitted judgment of the Bari Tribunal. The Tribunal had rejected a counterclaim based on territorial jurisdiction and the non-proven nature of the contract's performance clause, without addressing the complainant's specific request for witness testimony regarding cash payments. Since the lower courts never examined or ruled on the evidence request, the appeal lacked a proper object, violating the principle that cassation reviews must focus on the final decision under review.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 360, n. 1, lett. a) c.p.c.; Art. 360, n. 1, lett. b) c.p.c.: A cassation appeal is inadmissible if it attacks judgments other than the one under review, such as the first and second instance decisions, when the impugned ruling is a remitted judgment.

Parole chiave

Generato dall'IA
cassation appeal inadmissibility wrong object of appeal remitted judgment review lower court decisions procedural standing offerta di prova documentale prova di pagamento prova oggettiva

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 20 cod. proc. civ.
a titolo di corrispettivo della merce ricevuta.Il Tribunale motivò la sua conclusione rigettando l’eccezione di incompetenza per territorio sollevata dalla opponente,ritenendo che nella fattispecie , ai fini di stabilire il foro del luogo di esecuzione della prestazione, a mente dell’art. 20 cod.
Art. 1182, comma 3, cod. civ.
civ., dovesse aversi riguardo a quello della sede della società creditrice, ai sensi dell’art. 1182, comma 3, cod.
Art. 2721, comma 1, cod. civ.
9537/2018.di lire 5.000 previsto dall’art. 2721, comma 1, cod. civ., ma illegittimamente, tenuto conto dell’esiguità di tale importo e che il contratto prevedeva la vendita della merce in contrassegno, per cui si doveva presumere che essa fosse stata pagata al momento della consegna.
Art. 2726 cod. civ.
Art. 24 Cost.
per la prova a mezzo di testi del pagamento introduce un ingiustificato ed irragionevole impedimento alla tutela giurisdizione dei diritti e contrasta, pertanto, con l’art. 24 Cost. e con l’art.
Art. 6 Convenzione europea dei diritti dell'uomo
e con l’art. 6 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, per cui chiede che, in ordine alla legittimità di tale disposizione, sia sollevata questione dinanzi alla Corte Costituzionale.
Art. 360, n. 1, lett. a) c.p.c.
Art. 360, n. 1, lett. b) c.p.c.
art. 20 cod. proc. civ
a titolo di corrispettivo della merce ricevuta.Il Tribunale motivò la sua conclusione rigettando l’eccezione di incompetenza per territorio sollevata dalla opponente,ritenendo che nella fattispecie , ai fini di stabilire il foro del luogo di esecuzione della prestazione, a mente dell’art. 20 cod.
art. 24 Cost
per la prova a mezzo di testi del pagamento introduce un ingiustificato ed irragionevole impedimento alla tutela giurisdizione dei diritti e contrasta, pertanto, con l’art. 24 Cost.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sentenza n. 7480 del 2001 della Corte di Cassazione
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

le rappresentante sig. Stefano Molaschi, rappresentata e difesa per procura alle liti in calce al ricorso dagli Avvocati Nino Giordano Ruffini e Maurizio de Stefano, elettivamente domiciliata presso lo studio di quest’ultimo in Roma, viale Regina Margherita n.

1. Ricorrente contro Cantina Sociale Cooperativa di Locorotondo s.c.r.l. Intimata avverso la sentenza n. 4463/2017 del Tribunale di Bari, depositata il 25. 9. 2017. Udita la relazione della causa svolta dal consigliere Mario Bertuzzi nella camera di consiglio del 3. 2. 2023. R.G. N. 9537/2018.Fatti di causa e ragioni della decisione Con sentenza n. 4463del 25. 9. 2017 il Tribunale di Bari, quale giudice di rinvio a seguito della cassazione della sentenza di appello, rigettò l’opposizione proposta dalla s.a.s. R.O.S. di La Manna Otto C. avverso il decreto ingiuntivo che le intimava di pagare la somma di lire 2.750.392 alla Cantina Sociale Cooperativa di Locorotondo s.c.r.l. a titolo di corrispettivo della merce ricevuta.Il Tribunale motivò la sua conclusione rigettando l’eccezione di incompetenza per territorio sollevata dalla opponente,ritenendo che nella fattispecie , ai fini di stabilire il foro del luogo di esecuzione della prestazione, a mente dell’art. 20 cod. proc. civ., dovesse aversi riguardo a quello della sede della società creditrice, ai sensi dell’art. 1182, comma 3, cod. civ., attesa la non operatività della clausola contrattuale che prevedeva che l’obbligazione fosse adempiuta nel luogo di consegna della merce, cioè presso la società debitrice, potendo tale criterio convenzionale trovare applicazione solo nel caso di adempimento, che la società non avevaprovato, e non anche di inadempimento.

Perla cassazione di questa sentenza, con atto notificato il 21. 3. 2018, ha proposto ricorso La Masseria s.n.c. di Molaschi Stefano C.,già s.a.s. R.O.S. di La Manna Otto C., affidandosi ad un unico motivo. La società Cantina Sociale Cooperativa di Locorotondo non ha svolto attività difensiva. La causa è stata avviata in decisione in adunanza camerale non partecipata. La parte ricorrente ha depositato memoria. L’unico motivo di ricorso denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 2721 e 2726 cod. civ., lamentando la mancata ammissione da parte dei giudici dell’opposizione a decreto ingiuntivo della prova per testi articolata fin dal giudizio di primo grado e tesa a dimostrare che la opponente aveva pagato in contanti la merce al vettore al momento della consegna.

L’istanza di prova era stata rigettata dai giudici di merito sul rilievo che essa aveva ad oggetto un pagamento superiore al limite R.G. N. 9537/2018.di lire 5.000 previsto dall’art. 2721, comma 1, cod. civ., ma illegittimamente, tenuto conto dell’esiguità di tale importo e che il contratto prevedeva la vendita della merce in contrassegno, per cui si doveva presumere che essa fosse stata pagata al momento della consegna. La ricorrente inoltre eccepisce che il limite posto dall’art. 2721, comma 1, cod. civ. per la prova a mezzo di testi del pagamento introduce un ingiustificato ed irragionevole impedimento alla tutela giurisdizione dei diritti e contrasta, pertanto, con l’art. 24 Cost. e con l’art. 6 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, per cui chiede che, in ordine alla legittimità di tale disposizione, sia sollevata questione dinanzi alla Corte Costituzionale.

Il motivo va dichiarato inammissibile. Le censure sollevate non investono la sentenza impugnata, che è quella, e non potrebbe non essere, emessa da Tribunale come giudice del rinvio, a seguito della cassazione della sentenza di appellodisposta da questa Corte con la sentenza n. 7480 del 2001. Le censure appaiono invece investire, ed è per questo che se ne ravvisa l’inammissibilità, le sentenze adottate in primo e in secondo grado. Invero dalla lettura della sentenza n. 4463 del 2017 risulta che il Tribunale ha argomentato il rigetto dell’eccezione di incompetenza territoriale del giudice che ha emesso il decreto ingiuntivo opposto sulla base delsolo ed unico rilievo che nella fattispecie non poteva trovare applicazione la clausola contrattuale che indicava il luogo di adempimento dell’obbligazione presso la società acquirente, ove la merce doveva essere consegnata, presupponendo essa, ai fini della sua operatività, l’adempimento della relativa obbligazione, che nella specie non era stato provato, essendo a tal fine “ insufficiente il mero dato presuntivo dell’apposizione della dicitura contrassegno ”.

Nessuna menzione è invece contenuta in sentenza della richiesta della attrice di provare per testi l’avvenuto pagamento, né sul punto risulta che il Tribunale abbia condotto un esame anche sommario o adottato una qualche pronuncia. Ne consegue l’inammissibilità del motivo, dal momento che investe una valutazione, R.G. N. 9537/2018.circa la non ammissione della prova, di cui non vi è traccia nella decisione. Nulla si dispone sulle spese del giudizio, non avendo la parte intimata svolto attività difensiva. Si dà atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte della società ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile ilricorso. Si dà atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 3 febbraio 2023. Il Presidente Rosa Maria Di Virgilio