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Ordinanza — n. 5359/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to failure to notify necessary co-owners, causing the case to be declared extinct.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5359/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal extinct because the appellant failed to properly notify necessary co-owners of the adjacent property. Although the court ordered the integration of the adversarial process, the appellant only sent the documents to an embassy in Costa Rica without proving personal delivery to the intended recipients. Consequently, the lack of proof regarding the notification of all necessary co-litigants led to the termination of the proceedings under civil procedure law.

Regesto Legislator

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Art. 307, ultimo comma, cod. proc. civ.; Art. 331 cod. proc. civ.: The cassation proceeding is declared extinct if the appellant fails to notify necessary co-litigants, rendering the order for integration of the adversarial process unfulfilled.

Parole chiave

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extinction of proceedings necessary co-litigants failure to notify integration of adversarial process civil procedure law documenti mancanti grave deficienza del procedimento all'estero corretta notificazione

Disposizioni normative citate

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Art. 307, ultimo comma, cod. proc. civ.
Ne consegue che il giudizio di cassazione va dichiarato estinto, ai sensi dell’art. 307, ultimo comma, cod. proc. civ. Nulla si dispone sulle spese del giudizio, non avendo le parti a cui è stato notificato il ricorso svolto attività difensiva.
Art. 331 cod. proc. civ.
Con l’ordinanza interlocutoria sopra menzionata la Corte ha ordinato, ai sensi dell’art. 331 cod.
Art. 330, comma 3, cod. proc. civ.
L’ordinanza ha dato termine di 60 giorni dalla sua comunicazione per l’adempimento disposto e altresì segnalato che, essendo trascorso più di un anno dalla pubblicazione della sentenza impugnata, a mente dell’art. 330, comma 3, cod.
Art. 142 cod. proc. civ.
Dall’esame di tale atto non risulta tuttavia la compiu ta notifica dello stesso a Belelli Maria Micaela, a cui l’atto risulta soltanto inviato per la notifica, a mente dell’art. 142 cod.
Art. 13, comma 1 quater, d.p.r. n. 115 del 2002
doppio contributo, tenuto conto che la declaratoria di estinzionedel giudiz io di impugnazione per inattività delle parti non rientra tra i casi previsti dall’art. 13, comma 1 quater, d.p.r.
art. 331 cod. proc. civ
Con l’ordinanza interlocutoria sopra menzionata la Corte ha ordinato, ai sensi dell’art. 331 cod.
art. 142 cod. proc. civ
Dall’esame di tale atto non risulta tuttavia la compiu ta notifica dello stesso a Belelli Maria Micaela, a cui l’atto risulta soltanto inviato per la notifica, a mente dell’art. 142 cod.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 2634 del 2021
20343/2017.il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 2634 del 2021; Cass.
Cass. n. 23564 del 2019
2634 del 2021; Cass. n. 23564 del 2019; Cass.
Cass. n. 1158 del 1999
23564 del 2019; Cass. n. 1158 del 1999 ).
Cass. n. 22341 del 2017
civ., l’atto di integrazione dovrà essere notificato personalmente alle predette parti ( Cass. n. 22341 del 2017;
Cass. n. 17416 del 2010
Cass. n. 17416 del 2010 ).
Cass. n. 25485 del 2018
115 del 2002, per l’adozione di tale pronuncia e che tale disposizione, essendo latosensu sanzionatoria, è di stretta interpretazione ( Cass. n. 25485 del 2018 ;
Cass. n. 23175 del 2015
Cass. n. 23175 del 2015).
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Testo completo

ura alle liti in c alce al ricorso e dall’Avvocato Leandro Bombardieri per procura alle liti allegata all’atto di costituzione dell’1. 3. 2018, elettivamente domiciliato presso lo studio di quest’ultimoin Roma, via Premuda n.

2. Ricorrente contro Crescenzi Alceo, D’Amico Maria Pia, MontecchiariEura, Onori Antonio e Ugili Sandro. Intimati avverso la sentenza n.659 della Corte di appello di Ancona , depositata il 30. 5. 2016. Viste le conclusioni del P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Alessandro Pepe, che ha chiesto l’accoglimentodel terzo motivo di ricorso ed il rigetto dei primi due, assorbito il quinto. R.G. N. 20343/2017.Udita la relazione della causa svolta dal consigliere relatore Mario Bertuzzialla camera di consiglio del 3. 2. 2023. Fatti di causa e ragioni della decisione Belelli Marchesini Augusto ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza n. 659 del 30. 5. 2016 della Corte di appello di Ancona, che, in accoglimento dell’appello incidentale proposto da Crescenzi Alceo, D’Amico Maria Pia, Montecchiari Eura, Onori Antonio e Ugili Sandro , lo aveva condannato, unitamente a Belelli Giuseppina e Belelli Umberto, quali proprietari di un fabbricatolimitrofo all’edificio condominiale degli attori, a demolire l’ascensore da essi costruito sul cortile di loro proprietà,su cui si affacciavano le finestre degli appartamenti delle controparti.

Crescenzi Alceo, D’Amico Maria Pia, Montecchiari Eura, Onori Antonio e Ugili Sandro non hanno svolto attività difensiva. Il Procuratore generale, in persona del Sostituto dott. Alessandro Pepe , ha chiesto l’accoglimento del terzo motivo di ricorso ed il rigetto dei primi due, assorbito il quinto. Il ricorrente ha depositato memoria. La causa, trattata alla pubblica udienza del 4. 7. 2002, è stata rimessa sul ruolo con ordinanza interlocutoria n. 24528 del 9. 8. 2022 e, successivamente, avviata alla decisione in adunanza camerale non partecipata.

Con l’ordinanza interlocutoria sopra menzionata la Corte ha ordinato, ai sensi dell’art. 331 cod. proc. civ., l’integrazione del contraddittorio nei confronti di Belelli Giuseppina e Belelli Umberto, cui il ricorso non era stato rivolto, rilevando che tali parti erano contraddittori necessari nel giudizio, essendo stati convenuti dagli originari attori Crescenzi Alceo, D’Amico Maria Pia, Montecchiari Eura, Onori Antonio e Ugili Sandro, insieme a Belelli Marchesini Augusto, in qualità di comproprietari dell’immobile limitrofo di cui era stata chiesta la demolizione dell’ascensore.

La Corte a tal fine ha osservato che tali soggetti, che avevano partecipato ai giudizi di merito, dovevano considerarsi parti necessarie del giudizio, atteso che la domanda contro di loro proposta aveva ad oggetto la demolizione di un manufatto di cui sono comproprietari, richiamando sul punto R.G. N. 20343/2017.il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 2634 del 2021; Cass. n. 23564 del 2019; Cass. n. 1158 del 1999 ). L’ordinanza ha dato termine di 60 giorni dalla sua comunicazione per l’adempimento disposto e altresì segnalato che, essendo trascorso più di un anno dalla pubblicazione della sentenza impugnata, a mente dell’art. 330, comma 3, cod. proc. civ., l’atto di integrazione dovrà essere notificato personalmente alle predette parti ( Cass. n. 22341 del 2017;

Cass. n. 17416 del 2010 ). A seguito di tale ordinanza interlocutoria, comunicat a al procuratore del ricorrente il 9. 8. 2022, la parte ha depositato attestazioni anagrafiche dell’intervenuto decesso di Belelli Umberto e di Belelli Giuseppina ed atto di integrazione del contraddittorio rivolto nei confronti di Belelli Mauro, Belelli Roberta, Belelli Stefano e Belelli Maria Micaela, quali successori di Belelli Umberto, e nei confronti di Sciarretta Galileo Fabrizio e Sciarretta Fabio Valero, quali successori di Belelli Giuseppina. Dall’esame di tale atto non risulta tuttavia la compiu ta notifica dello stesso a Belelli Maria Micaela, a cui l’atto risulta soltanto inviato per la notifica, a mente dell’art. 142 cod. proc. civ., all’Ambasciata italiana di San Josè in Costa Rica, ove la parte risulta risedere, mentre non è stata prodotta alcuna attestazione di avvenuta consegnadel plico alla destinataria.

Alla luce di tale considerazione, mancando in atti la prova della avvenuta notifica dell’atto a tutti i litisconsorti necessari, in assenzadi altre iniziative della parteonerata, deve ritenersi che l’ordine di integrazione del contraddittorio non sia stato adempiuto. Ne consegue che il giudizio di cassazione va dichiarato estinto, ai sensi dell’art. 307, ultimo comma, cod. proc. civ. Nulla si dispone sulle spese del giudizio, non avendo le parti a cui è stato notificato il ricorso svolto attività difensiva. Nulla inoltre si dispone in ordine alla debenza del c.d. doppio contributo, tenuto conto che la declaratoria di estinzionedel giudiz io di impugnazione per inattività delle parti non rientra tra i casi previsti dall’art. 13, comma 1 quater, d.p.r. n. 115 del 2002, per l’adozione di tale pronuncia e che tale disposizione, essendo latosensu sanzionatoria, è di stretta interpretazione ( Cass. n. 25485 del 2018 ;

Cass. n. 23175 del 2015). R.G. N. 20343/2017.

P.Q.M.

dichiara l’estinzione del giudizio di cassazione. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 3 febbraio 2023. Il Presidente Rosa Maria Di Virgilio