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Ordinanza — n. 5252/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible due to late filing after appeal notification deadline expired.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5252/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it was filed late, exceeding the sixty-day limit triggered by the appellant's prior notification of an appeal. The respondent argued that the earlier appeal act demonstrated legal knowledge of the lower court's decision, thereby starting the short statute of limitations for the cassation request. The Court upheld this view, ruling that any subsequent filing of a different remedy must occur within the period calculated from the first act of appeal notification.

Regesto Legislator

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Art. 325 c.p.c.; Art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115/2002: The notification of an appeal by a party constitutes proof of legal knowledge of the judgment, thereby triggering the short limitation period for filing a subsequent cassation appeal regardless of the intervening time.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility statute of limitations appeal notification of appeal effect short limitation period legal knowledge presumption termini di ricorso perenzione dell'istanza di revisione opposizione al precetto esecutivo

Disposizioni normative citate

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Art. 325 c.p.c.
Si deduce che da tale notifica decorra in ogni caso il termine breve di cui all’art. 325 c.p.c. per la proposizione del ricorso per cassazione, così che essendo stato quest’ultimo proposto Ric.
Art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115/2002
228 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto il comma 1-quater dell’art. 13 del testo unico di cui al d.P.R.
Art. 1, co. 17, l. n. 228/12
115/2002, inserito dall’art. 1, co. 17, l. n. 228/12, dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello
art. 325 c.p
Si deduce che da tale notifica decorra in ogni caso il termine breve di cui all’art. 325 c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Cass. S.U. n. 12084/2016
Cass. n. 9265/2010
12084/2016; Cass. n. 9265/2010; Cass.
Cass. S.U. n. 10266/2018
9265/2010; Cass. S.U. n. 10266/2018).
Cass. n. 30062/2019
Cass. n. 22220/2019
30062/2019; Cass. n. 22220/2019;
Cass. n. 2055/2010
Cass. n. 2055/2010, con specifico riferimento alla proposizione del ricorso successivamente alla notificazione dell’atto di appello).
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Testo completo

pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 507-2022 proposto da: NAPPI SEVERINO quale difensore di se stesso; -ricorrente - contro AGENO CRISTINA rappresentata e difesa dall’avvocato ANDREA BAVA, giusta procura in calce al controricorso; -controricorrente - avverso l'ordinanza n. 2705/2021 del TRIBUNALE di GENOVA, depositata il 24/05/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 08/02/2023 dal Consigliere Dott. MAURO CRISCUOLO; Ric. 2022 n. 00507 sez. S2 -ud. 08-02-2023 -2- Lette le memorie delle parti; MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE L’Avv.

Severino Nappi propone ricorso per cassazione, articolato in quattro motivi, avverso l’ordinanza del Tribunale di Genova n. 2705/2021 con la quale è stata rigettata l’opposizione avverso il decreto ingiuntivo emesso dallo stesso Tribunale in favore dell’avv. Cristina Ageno, per il pagamento dei compensi professionali dovuti per le prestazioni rese in una controversia civile intentata dinanzi alla Corte d’Appello di Genova da parte degli eredi di Maggio Antonio, assistiti dall’avv. Severino Nappi, il quale aveva conferito incarico all’avv.

Ageno di assistenza quale domiciliataria. Il Tribunale riteneva che l’incarico de quo doveva ritenersi fosse stato conferito direttamente dall’avv. Nappi, e non dai suoi clienti, e che quindi fosse tenuto a corrispondere i compensi maturati dall’opposta. Ageno Cristina ha resistito con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memorie in prossimità dell’udienza. Il ricorso è inammissibile in quanto tardivamente proposto. Parte controricorrente ha eccepito e documentato che l’avv. Nappi ha proposto appello avverso la medesima ordinanza qui gravata, dinanzi alla Corte d’Appello di Genova, con atto notificato in data 23/6/2021.

Si deduce che da tale notifica decorra in ogni caso il termine breve di cui all’art. 325 c.p.c. per la proposizione del ricorso per cassazione, così che essendo stato quest’ultimo proposto Ric. 2022 n. 00507 sez. S2 -ud. 08-02-2023 -3- con atto notificato in data 27 dicembre 2021, lo stesso è inammissibile in quanto proposto oltre il detto termine. L’eccezione è fondata. Rileva la Corte che secondo la propria giurisprudenza la notifica dell'appello dimostra la conoscenza legale della sentenza da parte dell'appellante, sicché la notifica da parte sua di un nuovo appello anteriore alla declaratoria di inammissibilità o improcedibilità del primo deve risultare tempestiva in relazione al termine breve decorrente dalla data del primo appello (Cass.

S.U. n. 12084/2016; Cass. n. 9265/2010; Cass. S.U. n. 10266/2018). Trattasi peraltro di principio che è suscettibile di trovare applicazione anche al caso in cui sia successivamente proposto un diverso mezzo di impugnazione avverso il medesimo provvedimento, atteso che la presentazione per la notifica del primo mezzo di impugnazione costituisce dimostrazione della conoscenza legale del provvedimento e che quindi da quella data decorra in ogni caso il termine breve per la proposizione del diverso rimedio impugnatorio (Cass. n. 30062/2019; Cass. n. 22220/2019;

Cass. n. 2055/2010, con specifico riferimento alla proposizione del ricorso successivamente alla notificazione dell’atto di appello). Poiché il ricorso per cassazione è stato notificato in data 27 dicembre 2021, ben oltre il termine di sessanta giorni decorrente dalla precedente notificazione dell’atto di appello, (23 giugno 2021), lo stesso va quindi dichiarato inammissibile. Ric. 2022 n. 00507 sez. S2 -ud. 08-02-2023 -4- Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. Poiché il ricorso è dichiarato inammissibile, sussistono le condizioni per dare atto –ai sensi dell’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto il comma 1-quater dell’art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - della sussistenza dei presupposti processuali dell’obbligo di versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

P. Q. M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso delle spese che liquida in complessivi € 2.200,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltre spese generali pari al 15 % sui compensi, ed accessori di legge; ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002, inserito dall’art. 1, co. 17, l. n. 228/12, dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello