Italian Court dismisses appeal allowing condo owner to raise contractor breach as defense against common expense debt.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Court of Cassation rejected Giorgio Picasso's appeal against a lower court ruling that dismissed his opposition to a condominium debt order. Picasso argued he should not pay for extraordinary facade maintenance because the contractor failed to complete the ground-floor work on his exclusive courtyard. The court held that a condo owner cannot raise a breach of contract exception against the condominium for unpaid common expenses, as these obligations are legally independent from the condominium's separate contractual disputes with third-party contractors.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1460 c.c.; Art. 1123 c.c.: The obligation of a single condominium owner to pay common expenses is independent of the condominium's debts to contractors, precluding the owner from raising a breach of contract exception against the condominium regarding the contractor's performance.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 12385/2022 R.G. proposto da: PICASSO GIORGIO, rappresentato e difeso dagli avvocati DE MURTAS SILVIO, VENTO ANDREA -ricorrente- contro CONDOMINIO VIA LAI 14 CAGLIARI -intimato- avverso la SENTENZA del TRIBUNALE di CAGLIARI n. 3238/2021, depositata il 05/11/2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 08/02/2023 dal Consigliere ANTONIO SCARPA. FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE Giorgio Picasso ha proposto ricorso articolato in due motivi avverso la sentenza n. 3328/2021, pubblicata in data 5 novembre 2021, del Tribunale di Cagliari.
Il Condominio via Lai 14 di Cagliari non ha svolto attività difensive. La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, a norma degli artt. 375, comma 2, e 380 bis.1, c.p.c., nel testo applicabile ratione temporisex art. 35 del d.lgs. n. 149 del 2022. Il Tribunale di Cagliari ha respinto l’appello proposto da Giorgio Picasso contro la sentenza resa il 9 agosto 2018 dal Giudice di pace di Cagliari, che aveva rigettato l’opposizione del condomino Picasso al decreto ingiuntivo intimatogli dal Condominio via Lai 14 per la riscossione di contributi condominiali pari ad € 3.384,43, approvati e ripartiti dall’assemblea in sede di preventivo 2014 e consuntivo 2013.
Il Picasso aveva dedotto che la quota delle spese ingiunte (dell’importo di € 2.689,69) relativa ai lavori di manutenzione straordinaria della facciata del fabbricato non era da lui dovuta, non essendo stati compiutamente eseguiti dall’appaltatore incaricato i relativi lavori al piano terreno, che affaccia sul cortile di proprietà esclusiva Picasso. Il Tribunale, giudice d’appello, ha ribadito che non erano contestate dal Picasso le deliberazioni assembleari 3 marzo 2014 e 10 marzo 2015, sulle quali fondava l’ingiunzione di pagamento, e che l’opposizione si era perciò esaurita nella formulazione di una inammissibile eccezione di inadempimento ex art.1460 c.c. da parte del condomino nei confronti del Condominio, a fronte del difetto di un rapporto sinallagmatico tra Condominio e condominio rispetto al pagamento delle spese condominiali.
Il primo motivo del ricorso di Giorgio Picasso denuncia la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1460 c.c., essendo l’eccezione di inadempimento “opponibile nel contratto d’appalto al Condominio in qualità di committente”. Si assume che nel contratto di appalto che il condominio stipula per la manutenzione delle parti comuni, il singolo condomino può opporre l’eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. al condominio. Il secondo motivo del ricorso di Giorgio Picasso denuncia la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1460 c.c. e dell’art. 1123, comma 2, c.c., e sostiene sempre che l’eccezione di inadempimento è opponibile dal singolo condomino nei confronti del condominio che riveste la qualità di committente in un contratto di appalto finalizzato ad opere relative alle parti comuni.
Entrambi i motivi di ricorso, da esaminare congiuntamente per la loro connessione, sono infondati. Alla stregua dei principi enunciati dalla sentenza Cass. Sez. Unite , 14/04/2021, n. 9839, nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo emesso per la riscossione di contributi condominiali, il giudice può sindacare sia la nullità dedotta dalla parte o rilevata d'ufficio della deliberazione assembleare posta a fondamento dell'ingiunzione, sia l'annullabilità di tale deliberazione, a condizione che quest'ultima sia dedotta in via d'azione, mediante apposita domanda riconvenzionale di annullamento contenuta nell'atto di citazione, ai sensi dell'art. 1137, comma 2, c.c., nel termine perentorio ivi previsto, e non in via di eccezione; ne consegue vieppiù l'inammissibilità dell'eccezione con la quale l'opponente, come nel caso in esame, deduca di non essere tenuto a contribuire alle spese di manutenzione straordinaria delle parti comuni dell’edificio, non avendo l’appaltatore incaricato dal condominio correttamente eseguito le opere.
E’ altrettanto consolidato l’orientamento giurisprudenziale secondo cui, in tema di spese per la conservazione delle parti comuni, l'obbligo del singolo partecipante di sostenere le spese condominiali, da un lato, e le vicende debitorie del condominio verso i suoi appaltatori o fornitori, dall'altro, restano del tutto indipendenti, il primo fondando sulle norme che regolano il regime di contribuzione alle spese per le cose comuni (artt. 1118 e 1123 ss. c.c.), le seconde trovando causa nel rapporto contrattuale col terzo, approvato dall'assemblea e concluso dall'amministratore in rappresentanza dei partecipanti al condominio (Cass.
Sez. 2, 20/04/2021, n. 10371; Cass. Sez. 2, 29/01/2013, n. 2049). Il singolo condomino non è dunque titolare, nei confronti del condominio, di un diritto di natura sinallagmatica relativo alla corretta esecuzione dei lavori di manutenzione del fabbricato che il condominio abbia affidato ad un appaltatore, eventualmente esercitabile mediante eccezione di inadempimento rispetto alla domanda di pagamento delle spese condominiali (arg. da Cass. Sez. 6- 2 , 05/07/2017, n. 16608 ). Il ricorso deve, pertanto, essere rigettato, senza doversi regolare le spese processuali, non avendo svolto attività difensive l’intimato.
Sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1-quater all'art. 13 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - dell'obbligo di versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto. Così deciso i