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Sentenza — n. 5082/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible due to lack of agreement on omitting appeal against first-instance judgment.

Numero d'incarto Sentenza — n. 5082/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court declared Domenica Ferrara's cassation appeal inadmissible against a first-instance division judgment. The appellants resisted the contrapetition, and the Court found no agreement to omit the appeal, which is required for a 'saltum' appeal. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay the opposing party's costs.

Regesto Legislator

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Art. 360 cod. proc. civ.; Art. 13 comma 1-quater d.P.R. 115/2002: A cassation appeal against a first-instance judgment is inadmissible unless the parties agree to omit the appeal, as the 'saltum' procedure requires mutual consent.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility first instance judgment omission of appeal agreement saltum procedure requirement division judgment appeal petizione d'eredità divorzio su azione di un coniuge impugnabilità della decisione di rinvio

Disposizioni normative citate

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Art. 360 cod. proc. civ.
L'art. 360 cod. proc. civ. consente il ricorso per cassazione solo contro lesentenze pronunciate in grado d 'appello o inunico grado ovvero contro le sentenze appellabili del tribunale quando le parti siano d'accordo per omettere l'appello (Cass.
Art. 13 comma 1-quater del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Sussistono i presupposti processuali per il versamento – ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R.
art. 360 cod. proc. civ
L'art. 360 cod. proc. civ.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 4495/2000
consente il ricorso per cassazione solo contro lesentenze pronunciate in grado d 'appello o inunico grado ovvero contro le sentenze appellabili del tribunale quando le parti siano d'accordo per omettere l'appello (Cass. n. 4495/2000).
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Testo completo

ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 16983/2018 R.G. proposto da: FERRARA DOMENICA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA SIMETO 12, presso lo studio dell’avvocato PASCONE GIOVANNI che la rappresenta e difende -ricorrente- contro MADDAMMA INCORONATA, MADDAMMA ANNA LUCIA, MADDAMMA ANTONIA, MADDAMMA CLAUDIA, MADDAMMA MARIA, MADDAMMA SERAFINA, MADDAMMA SERAFINO, rappresentati e difesi dall'avvocato CALVIO MARIA ROSARIA -controricorrenti- avverso SENTENZA di TRIBUNALE FOGGIA n. 2796/2017 depositata il 12/12/2017. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22/11/2022 dal Consigliere GIUSEPPE TEDESCO.

Lette le conclusioni scritte dal Procuratore generale Aldo Ceniccola che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso. FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE Ferrara Domenica ha proposto ricorso per cassazione, affidato a un unico motivo, contro sentenza del Tribunale di Foggia resa nel contraddittorio con Maddamma Incoronata, Maddamma Anna Lucia, Maddamma Antonia, Maddamma Claudia, Maddamma Maria, Maddamma Serafina, Maddamma Serafino in una causa di divisione giudiziale. Gli intimati hanno resistito controricorso. Il ricorso è inammissibile.

L'art. 360 cod. proc. civ. consente il ricorso per cassazione solo contro lesentenze pronunciate in grado d 'appello o inunico grado ovvero contro le sentenze appellabili del tribunale quando le parti siano d'accordo per omettere l'appello (Cass. n. 4495/2000). Nella specie il ricorso è stato proposto contro sentenza appellabile di primo grado, non ricorrendo l’ipotesi del c.d. ricorso per saltum. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con addebito di spese in favore dei controricorrenti. Sussistono i presupposti processuali per il versamento – ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna la ricorrente e al pagamento, in favore dei controricorrenti, delle spese del giudizio di cassazione, che in complessivi € 1.700,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltre a spese generali e ad accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1- bis dello stesso articolo 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda sezione civile della Corte Suprema di cassazione, il 22 novembre 2022. Il Consigliere estensore Il P