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Ordinanza — n. 4859/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows appeal against appellate court's cost compensation and fee increase due to lack of specific reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4859/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court of Cassation accepted the appeal filed by multiple private parties against a Perugian Court of Appeal decision regarding litigation costs. The applicants argued that the lower court improperly compensated their legal fees and failed to justify specific fee increases for multiple defendants. The court ruled that the appellate court's reasoning was insufficient under civil procedure law and lacked the required explicit justification for discretionary fee adjustments.

Regesto Legislator

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Art. 92 c.p.c.; D.M. n. 55/2014, art. 4: The Supreme Court's review of cost compensation requires a negative verification of illogical grounds, and judges must explicitly motivate discretionary fee increases for multiple parties.

Parole chiave

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cost compensation review litigation fees increase multiple private parties lack of specific reasoning civil procedure law accollo delle spese procedurali impugnabilità della decisione di rinvio ripetibili

Disposizioni normative citate

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Art. 92 c.p.c.
Si tratta di una motivazione non conforme al disposto dell’art. 92 c.p.c. Infatti, non vi è stata reciproca soccombenza, né la questione presenta profili di assoluta novità o prospetta mutamenti della giurisprudenza.
D.M. n. 55/2014, art. 4
Col secondo motivo, i ricorrenti assumono la violazione e falsa applicazione dell’art. 4 punto 2° del D.M.
art. 92 c.p
RAGIONI DI DIRITTO Attraverso la prima doglianza, i ricorrenti assumono la violazione e falsa applicazione dell’art. 92 c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6-3, n. 21400 del 26 luglio 2021
Sez. 2, n. 15495 del 16 maggio 2022
Sez. 2, n. 18047 del 6 giugno 2022
55/2014, la Corte avrebbe quanto meno dovuto specificamente motivare al riguardo (Sez. 2, n. 18047 del 6 giugno 2022).
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Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.27388/2021 R.G. proposto da : FRASCA PIETRO, ARMENI OLIVA, VASTA PIETRO, CIANCHETTI CLARA, CIMAGLIA TERESA, NERONI PATRIZIA, DI BIAGIO STEFANO, CLARONI OTELLO, elettivamente domiciliati in ROMA VIA UGO DE CAROLIS 101, presso lo studio dell’avvocato ABBATE FERDINANDO EMILIO (BBTFDN61S08L126L) che li rappresenta e difende -ricorrenti- contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) -controricorrente- avverso DECRETO d i CORTE D'APPELLO PERUGIA n. 180/2021 depositata il13/04/2021.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/01/2023 dal Consiglieredr. MAURO MOCCI . FATTI DI CAUSA Pietro Frasca, Oliva Armeni, Pietro Vasta, Clara Cianchetti, Teresa Cimaglia, Patrizia Neroni, Stefano Di Biagio ed Otello Claroni, con ricorso depositato avanti la Corte d’appello di Perugia avevano richiesto la declaratoria di violazione dell’art. 6 CEDU, sotto il profilo del mancato rispetto del termine ragionevole, in ordine ad un procedimento instaurato presso la medesima Corte d’appello di Perugia, sempre in tema di violazione del suddetto art.

6. Il giudice adito aveva accolto la domanda, liquidando altresì le spese, la cui quantificazione era però oggetto di ricorsoper cassazione da parte degli istanti. Con ordinanza n. 30057 del 19 novembre 2019, la Suprema Corte accoglieva il ricorso, rinviando la causa, anche per le spese del giudizio di legittimità “alla Corte d’appello di Perugia in diversa composizione”. Riassunta la causa e costituitosi il Ministero della Giustizia, il giudice del rinvio provvedeva alla quantificazione delle spese, a favore dei ricorrenti ed a carico del resistente , nella“ complessiva somma di euro 746,13 a titolo di equo indennizzo, oltre interessi legali dalla domanda al saldo”, oltre alle spese di lite, liquidate rispettivamente in euro 286,00 per il grado di merito, in euro 645, 00 per il grado di legittimità e compensando le spese del grado di rinvio.

Contro il predetto decreto (n. 180/2021), pubblicato il 13 aprile 2021, ricorrono per cassazione Pietro Frasca, Oliva Armeni, Pietro Vasta, Clara Cianchetti, Teresa Cimaglia, Patrizia Neroni, Stefano Di Biagio ed Otello Claroni, sulla scorta di due motivi, illustrati da successiva memoria ex art. 380 bis.1. c.p.c. Il Ministero della Giustizia si difende con controricorso. RAGIONI DI DIRITTO Attraverso la prima doglianza, i ricorrenti assumono la violazione e falsa applicazione dell’art. 92 c.p.c. Sostengono che la Corte d’appello avrebbe ingiustamente provveduto a compensare le spese di lite del giudizio di rinvio, posto che la fattispecie non sarebbe stata inquadrabile né nell’ipotesi di reciproca soccombenza né in quella di assoluta novità della questione trattata o di mutamento della giurisprudenza.

Il motivo è fondato. Va premesso che, in tema di spese giudiziali, il sindacato di legittimità sulla pronuncia di compensazione è diretto ad evitare che siano addotte ragioni illogiche o erronee a fondamento della decisione di compensarne i costi tra le parti e consiste, come affermato dalla Corte costituzionale (sent. n.157 del 2014), in una verifica "in negativo" in ragione della "elasticità" costituzionalmente necessaria che caratterizza il potere giudiziale di compensazione delle spese di lite, "non essendo indefettibilmente coessenziale alla tutela giurisdizionale la ripetizione di dette spese" in favore della parte vittoriosa (Sez. 6-3, n. 21400 del 26 luglio 2021).

Nella specie, il decreto della Corte di Perugia è così motivato: “Il motivo è meritevole di accoglimento. Questa Corte, comunque, non potrà non tenere conto – quanto meno ai fini della liquidazione delle spese del presente giudizio – del comportamento della difesa dei ricorrenti che avrebbe potuto allegare il conteggio sin dalla fase del monitorio, con rispetto per il principio di economia processuale. Ebbene, la difesa dei ricorrenti soltanto in questa fase fornisce il conteggio degli interessi, mentre nel ricorso depositato non veniva fatto alcun riferimento normativo all’art. 2 bis comma 3, limitandosi a chiedere una somma superiore a quella oggetto di liquidazione nel giudizio presupposto”.

Si tratta di una motivazione non conforme al disposto dell’art. 92 c.p.c. Infatti, non vi è stata reciproca soccombenza, né la questione presenta profili di assoluta novità o prospetta mutamenti della giurisprudenza. Semplicemente, la Corte d’appello afferma che il comportamento dei ricorrenti si sarebbe posto in contrasto con i principi di economia processuale. Ma, a prescindere dalla considerazione che il meccanismo automatico di computo degli interessi legali rendeva superflua l’allegazione di una tabella ad hoc, tale motivazione neppure integra quelle gravi ed eccezionali ragioni che il giudice è tenuto ad indicare esplicitamente nella motivazione della sentenza e che possono essere oggetto di sindacato da parte della Suprema Corte (Sez. 2, n. 15495 del 16 maggio 2022).

Col secondo motivo, i ricorrenti assumono la violazione e falsa applicazione dell’art. 4 punto 2° del D.M. n. 55/2014, giacché la liquidazione non avrebbe tenuto conto della pluralità delle parti private difese, né avrebbe motivato in ordine al mancato esercizio della facoltà di disporre tale aumento. Il motivo è fondato, giacché, in presenza di una pluralità di parti, e ferma restando la discrezionalità del giudice circa l’aumento nella misura e nei limiti di cui al comma 2 dell'art. 4 del D.M. n. 55/2014, la Corte avrebbe quanto meno dovuto specificamente motivare al riguardo (Sez. 2, n. 18047 del 6 giugno 2022).

In definitiva, il ricorso va accolto. La pronuncia impugnata va pertanto cassata e rinviata, per una nuova valutazione, alla Corte d’appello di Perugia, in diversa composizione, la quale si atterrà ai principi sopra enunciati, pronunziandosi altresì con riguardo alle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la pronuncia impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Perugia, in diversa composizione, cui