Cassation Court remands case to examine if public utility expropriation applies to civic domain lands without prior demanialization.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation remanded the case for a public hearing to determine if a jurisdictional issue exists regarding the expropriability of civic domain lands. ENEL argued that public utility expropriation applies to such lands even without prior demanialization, while the lower court held that a specific authorization to change destination was required to remove the lands from the civic domain regime. The Court agreed to re-examine whether the lower court's interpretation of historical laws and constitutional principles regarding expropriation was correct.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 12 l. 1766/1927; Art. 52 l. 2359/1865: The Court must determine if the lack of a prior demanialization authorization prevents the application of public utility expropriation to lands previously subject to the civic domain regime.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IATesto completo
ha pronunciato la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 31329/2018 R.G. proposto da: ENEL PRODUZIONE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA RUGGERO FAURO 43, presso lo studio dell’avvocato UGO PETRONIO, che la rappresenta e difende giusta procura in atti; –ricorrente– contro COMUNE DI ANVERSA, in persona del Sindaco pro-tempore, domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la Cancelleria della Suprema Corte di Cassazione, rappresentata e difesa dall’avvocato LUIGI MASSA giusta procura in atti;
–controricorrente– nonché contro REGIONE ABRUZZO, in persona del Presidente pro-tempore, -intimata- avverso la sentenza n. 4754/2018 della CORTE D’APPELLO DI ROMA, Sezione Usi Civici, depositata il 10/07/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 29/11/2022 dal Consigliere GIUSEPPE GRASSO; Osserva IlCommissario per gli usi civici per la Regione Abruzzo, sorta contestazione tra il comune di Anversa degli Abruzzi e la Regione Abruzzo, da una parte, ed ENEL Produzione s.p.a., a riguarda della “qualitas soli” di un fondo, che la Regione e il Comune pretendevano di reintegrare in via amministrativa, in quanto appartenente al demanio civico, a causa del mancato rispetto della procedura prefettizia di espropriazione del 1932 e indi successivo trasferimento all’ENEL, dichiarò il proprio difetto di giurisdizione per avere i fondi occupati dall’ENEL Produzione s.p.a. perso la loro natura demaniale civica in conseguenza di legittimo procedimento di esproprio per pubblica utilità .
La statuizione del Commissario venne reclamata dal comune di Anversa degli Abruzzi innanzi alla Corte d’appello di Roma, la quale dichiarò la nullità della sentenza del Commissario e rimise le parti innanzi al Giudice di primo grado ai sensi dell’art. 353 cod. proc. civ. Questi, in sintesi, gli argomenti della sentenza di secondo grado. Il Commissario aveva reputato che il decreto d’espropriazione dei fondi del Prefetto dell’Aquila del 7/7/1932, attualmente occupati dall’ENEL e allora dalle Ferrovie dello Stato, avesse legittimamente trasferito i medesimi, così eliminando ogni preesistente diritto civico, in conformità all’art. 52 della l. n. 2359/1865.
La Corte romana non condivide l’esposto ragionamento in quanto sarebbe occorso un previo provvedimento di sdemanializzazione, che non consta agli atti (in particolare, sarebbe occorso il provvedimento autorizzativo all’alienazione o al mutamento di destinazione del Ministero dell’Economia – ora della Regione – ex art. 12, l. 1766/1927). Solo in presenza di un tale provvedimento il bene, in quanto sottratto al regime dell’inalienabilità e indisponibilità, sarebbe rimasto escluso dall’accertamento commissariale (cita S. U. n. 25816/2009).
ENEL Produzione s.p.a. ricorre avverso la decisione d’appello sulla base di due motivi. Resiste con controricorso il comune di Anversa degli Abruzzi. Coni due correlati motivi la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 12 e 29, l. n. 1766/1927, 5, l. 2248/1865, all. E; nonché degli artt. 102, 103 e 111 Cost.; altresì, degli artt. 12 preleggi, 52, l. n. 2359/1865, della l. n. 431/1985, del d.P.R. n. 327/2001, art. 4, come successivamente modificato, degli artt. 21 septies, l. n. 241/1990, come successivamente modificato.
Assume, in sintesi, la ricorrente che: - la giurisdizione si determina sulla base della “causa petendi” sostanziale, che, nella specie consiste nella possibilità o nell’impossibilità che le terre di uso civico – quelle di cd. Demanio civico e quelle private gravate da usi civici – siano espropriabili per pubblica utilità ; -quindi l’accertamento sulla giurisdizione, pur implicando l’apprezzamento di elementi di merito, non può implicare che la statuizione sulla giurisdizione debba confondersi con la decisione sul merito; - la Corte d’appello aveva deciso sulla scorta di principio di diritto oramai superato nella giurisprudenza di legittimità, la quale aveva successivamente chiarito che l’espropriazione per pubblica utilità, ex l. n. 2359/1865, art. 52, co. 2, si applica anche ai diritti d’uso civico (cita Cass. n. 9986/2007); invero, i terreni di uso civico sono suscettibili d’esecuzione forzata nel pubblico interesse (cita C.
Cost. n. 391/1989); - la decisione aveva erroneamente dichiarato assorbita ogni altra questione, ivi inclusa , in particolare, quella concernente l’impossibilità per il Commissario di dichiarare la nullità dell’espropriazione (peraltro, solo in epoca successiva la legge -art. 4, d. P.R. n. 327/2001- aveva previsto la non espropriabilità dei beni gravati da uso civico, salvo compatibilità col predetto uso); - all’epoca l’art. 12, l. n. 1766/1927 escludeva alienabilità e usucapibilità in assenza di autorizzazione al mutamento di destinazione, ma non v’era accenno all’espropriazione per pubblica utilità, per contro la Corte cost. (sent. n. 391/1989) aveva affermato sussistere un regime di alienabilità controllata e quindi di suscettibilità all’espropriazione per pubblica utilità.
Reputa il Collegio opportuno rimettere il ricorso alla pubblica udienza al fine di vagliare la sussistenza di eventuale questione di giurisdizione da decidersi davanti alle Sezioni Unite, ai sensi dell’art. 374 cod. proc.