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Ordinanza — n. 4578/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to client's withdrawal; court orders losing party to pay litigation costs.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4578/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal against the Second Instance judgment extinguished following the appellant's formal withdrawal. Although the withdrawal was not immediately accepted by the opposing party, the court ruled that the appellant must bear the litigation costs. Consequently, the Second Instance decision upholding the lower court's rejection of the property boundary and damages claims was confirmed.

Regesto Legislator

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Art. 391 cod. proc. civ.; Art. 13 comma 1 quater d.p.r. n. 115 del 2002: A cassation appeal extinguished by withdrawal does not trigger the double contribution penalty, as the provision is strictly interpreted and applies only to specific sanctioning cases.

Parole chiave

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cassation appeal withdrawal litigation costs allocation double contribution penalty property boundary dispute strict statutory interpretation dispensa dal versamento delle spese spese di difesa ripetibili dell'avvocato

Disposizioni normative citate

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Art. 391 cod. proc. civ.
Art. 13 comma 1 quater d.p.r. n. 115 del 2002
doppio contributo, tenuto conto che la declaratoria di estinzione del giudizio di impugnazione per rinuncia non rientra tra i casi previsti dall’art. 13, comma 1 quater, d.p.r.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 14782 del 2018
115 del 2002, per l’adozione di tale pronuncia e che questa disposizione, essendolato sensu sanzionatoria, è di stretta interpretazione ( Cass. n. 14782 del 2018;
Cass. n. 25485 del 2018
Cass. n. 25485 del 2018 ); visto l’art.391 cod.
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Testo completo

e O R D I N A N Z A sul ricorso proposto da: Immobiliare Siabez s.r.l. , in persona del legale rappresentante sig. Carlo Azzolini, rappresentata e difes a per procura alle liti in calce al ricorso da gli Avvocati Ilaria Giovanazzi e Roberto Zazza, elettivamente domiciliata presso lo studio di quest’ultimo in Roma, via le Mazzini n.

73. Ricorrente contro Fallimento Immobiliare Resedil s.r.l. , in persona de i curatori avv. Emanuela Levi, dott. Nicola Modugno e dott.ssa Maria Chiara Parola, rappresentato e difes o per procura alle liti in calce al contro ricorso dall’Avvocato Giovanni Rambaldi, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Trento, piazza Si lvio Pellico n.5. Controricorrente avverso la sentenza n.117 della Corte di appello di Trento , depositata il 18. 5. 2018. R.G. N. 34825/2018.Udita la relazione del consigliere Mario Bertuzzinella camera di consiglio del 13. 1. 2023.

La Corte, letto il ricorso proposto dalla società Immobiliare Siabez per la cassazione della sentenza della Corte di appello di Trento n. 117 del 18. 5. 2018, che, in totale riforma della decisione di primo grado, aveva rigettato le sue domande nei confronti della Immobiliare Resedil s.r.l. dirette ad ottenere il rilascio in suo favore di un’area posta a confine tra le unità immobiliari delle parti ed il risarcimento dei danni; letto il controricorso notificato dal Fallimento Immobiliare Resedil; rilevato che i difensori della società ricorrente, con atto del 2. 1. 2023, hanno dichiarato di rinunciare al ricorsoper cassazione; che nella procura alle liti rilasciata in calce al ricorso risulta espressamente conferito ai predetti difensori il potere di rinuncia agliatti del giudizio; chenon risultando la rinuncia accettata dalla parte controricorrente, deve farsi luogo alla condanna alle spese della parte rinunziante , liquidate come in dispositivo; che nulla deve disporsi in ordine alla debenza del c.d. doppio contributo, tenuto conto che la declaratoria di estinzione del giudizio di impugnazione per rinuncia non rientra tra i casi previsti dall’art. 13, comma 1 quater, d.p.r. n. 115 del 2002, per l’adozione di tale pronuncia e che questa disposizione, essendolato sensu sanzionatoria, è di stretta interpretazione ( Cass. n. 14782 del 2018;

Cass. n. 25485 del 2018 ); visto l’art.391 cod. proc. civ.

P.Q.M.

dichiara estinto il giudizio di cassazione; Condanna la Immobiliare Siabez s.r.l. al pagamento delle spese di giudizio in favore del controricorrente, che liquida in euro 3.200,00 di cui euro 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge e spese generali. Così deciso in Roma,nella camera di consiglio del 13 gennaio 2023. Il Pre