Italian Civil Court dismisses appeal as it does not address the actual ratio of the appellate court's decision on litigation costs.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the appeal inadmissible because the sole ground of complaint did not confront the actual reasoning of the appellate court. The lower court ruled against the appellant regarding litigation costs based on the principle that costs follow the event, specifically noting that the appellant's claim regarding lack of adversarial proceedings with a co-defendant was irrelevant to the final outcome. Since the appellate court's decision relied on this established principle and the appellant failed to specifically challenge this reasoning, the Supreme Court found the appeal lacked a proper basis for review.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 91, 92 cod. proc. civ.; An appeal is inadmissible if the grounds of complaint do not confront the actual ratio decidendi of the contested judgment, particularly when the lower court's decision rests on a principle of law not specifically impugned by the appellant.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
e O R D I N A N Z A sul ricorso proposto da: Repetto Daniele, rappresentatoe difeso per procura alle liti in calce al ricorso dall’Avvocato Luca Verrienti, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Torino, via Ottavio Revel n.
19. Ricorrente contro Pecollo Giuseppina; Repetto Monica; Repetto Marco. Intimati. avverso la sentenza n.1278/2021 della Corte di appello di T orino , depositata il 23. 11. 2021. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13. 1. 2023 dal consigliere relatore Mario Bertuzzi. Fatti di causa e ragioni della decisione Con sentenza n. 1278/2021 del 23. 11. 2021 la Corte di appello di Torino confermò integralmente la decisione di primo grado che, in accoglimento delle domande propost e da Pecollo Giuseppina, aveva disposto in favore di R.G.
N. 13338/2022.quest’ultima, in forza della scrittura privata del 2. 11. 2004,il trasferimento, ai sensi dell’art. 2932 cod. civ., delle quote di proprietà di un immobile sito in San Mauro Torinese da parte dei figli Repetto Daniele, Monica e Marco ed altresì condannato Repetto Daniele ad immettere la esponente nel possesso di una mansarda sita in Torino, corso Regina Margherita n. 74, ed al risarcimento del danno. La Corte distrettuale, per quanto qui ancora interessa, respinse l’appello avanzato da Repetto Daniele in ordine al capo della sentenza del Tribunale che lo aveva condannato al pagamento di una quota parte delle spese di giudizio in favore della attrice, affermando che tale statuizione era corretta in ragione della soccombenza del convenuto, sia in relazione alle domande della Pecollo che con riferimento alle sue domande riconvenzionali di simulazione, collaz ione, riduzione e restituzione, che era state tutte respinte, precisando che ai fini della situazione di soccombenza era irrilevante la circostanza che il convenuto avesse sollevato eccezione di difetto di integrità del contraddittorio nei confronti di Repetto Marco e che il Tribunale avesse disposto la notifica della domanda nei confronti di quest’ultimo.
Per la cassazione di questa sentenza, con atto notificato il 18. 5. 2022, ha proposto ricorso Repetto Daniele, sulla base di un unico motivo. Pecollo Giuseppina, Repetto Monica e Repetto Marco non hanno svolto attività difensiva. La causa è stata avviata in decisione in adunanza camerale non partecipata. L’unico motivo di ricorso, chedenunzia violazione degli artt. 91 e 92 cod. proc. civ., censura la statuizione di conferma delle spese di lite di primo grado , assumendo che nel caso di specie i giudici di merito avrebbero dovuto quantomeno compensarle, atteso che l’eccezione sollevata dall’odierno ricorrente di difetto di integrità del contraddittorio nei confronti di Repetto Marco, che insieme agli altri convenuti aveva sottoscritto l’impegno di trasferire alla madre le quote di proprietà dell’immobile caduto in comunione ereditaria, era fondata ed era stata accolta dal Tribunale, sicché rispetto ad essa l’attrice doveva considerarsi soccombente.
R.G. N. 13338/2022.Il motivo è inammissibile in quanto non si confronta con la effettiva ratiodella sentenza impugnata. Dalla letturadella decisione emerge , infatti , che la Corte di appello ha rigettato il gravame sulle spese non tanto o non solo in forza del rilevo che la partecipazione in giudizio di Repetto Marco non era affatto necessaria, essendosi questi, a detta dell’attrice, mai opposto al trasferimento della propria quota, ma soprattutto in ragione del principio di diritto, conforme all’orientamento di questa Corte, secondo cui il giudizio di fondatezza in ordine alla sollevata eccezione era del tutto irrilevante ai fini della determinazione della soccombenza in causa, dovendo essa essere individuata tenendo dell’accoglimento o meno, in tutto o in parte, delle domande avanzate in giudizio, non di singole eccezioni.
Tale motivazione, che applica il principio secondo cui la soccombenza è determinata dall’esito della lite, costituisce l’effettiva ratio decidendi accolta dalla Corte di appello e, non essendo stata specificatamente impugnata, determina l’inammissibilità del ricorso. Nulla si dispone sulle spese del giudizio, non avendo le parti intimate svolto attività difensiva. Va dato atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previstoper il ricorso, se dovuto.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso. Dà atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previstoper il ricorso, se dovuto. Così deciso in Roma,nella camera di consigl