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Ordinanza — n. 4502/2023 — snciv Generato dall'IA

Appeal dismissed; boundary determination must rely on title deeds first, with cadastral maps only as subsidiary proof.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4502/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the appeal against the Second Instance Court's decision regarding a property boundary dispute. The appellants argued that the lower court improperly relied on technical survey results without first examining the parties' title deeds. The Court held that title deeds constitute the primary basis for resolving boundary uncertainty, and cadastral maps can only be used subsidiarily when titles are insufficient or unclear. Consequently, the lower court's decision was quashed and the case remitted for a new boundary determination.

Regesto Legislator

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Art. 950 c.c.; Art. 360, n. 3 c.p.c.: In boundary disputes under Art. 950 c.c., the trial court must first examine title deeds as the primary basis; cadastral maps and technical surveys have only subsidiary value and cannot replace the analysis of ownership titles.

Parole chiave

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boundary determination title deeds priority cadastral maps subsidiarity property regulation action evidence hierarchy violazione delle distanze dai confini rimozione di termini azione di manutenzione

Disposizioni normative citate

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Art. 950 c.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE Con il primo motivo, i ricorrenti lamentano la violazione o falsa applicazione dell’art. 950 c.c., in relazione all’art.
Art. 360, n. 3 c.p.c.
950 c.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n.
Art. 360, nn. 3 e 4 c.p.c.
950 c.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n.
art. 950 c.c
RAGIONI DELLA DECISIONE Con il primo motivo, i ricorrenti lamentano la violazione o falsa applicazione dell’art. 950 c.c., in relazione all’art.

Giurisprudenza citata

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Cass. Sez. 2, Sentenza n. 4508 del 21/05/1997
Cass. Sez. 2, Sentenza n. 13565 del 04/12/1999
Cass. Sez. 2, Sentenza n. 10234 del 15/07/2002
Cass. Sez. 2, Sentenza n. 15304 del 05/07/2006
Cass. Sez. 6-2, Ordinanza n. 12327 del 23/06/2020
Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 10062 del 24/04/2018
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Testo completo

pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 6983-2022 proposto da: PAPA GRAZIANO, PAPA GIANNI e PAPA VINCENZA, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CALABRIA n. 56, presso lo studio dell'avv. DAVIDE TAGLIAFERRI, rappresentati e difesi dall'avv. GIANCARLO DI BIASE -ricorrenti - contro CARDI FERRUCCIO, CARDI MAFALDA, RUGGIERI BRUNO e CARDI GIUSTINA, elettivamente domiciliati in ROMA, V.LE MARCO POLO n. 88, presso lo studio dell'avv. ALESSANDRO DATTURI, rappresentati e difesi dall'avv. ELENA SIMEONE -controricorrenti - avverso la sentenza n. 1091/2022 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 17/02/2022; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25/01/2023 dal Consigliere Dott.

STEFANO OLIVA FATTI DI CAUSA Con atto di citazione ritualmente notificato Papa Umberto evocava in giudizio Cardi Giustina, Cardi Mafalda, Cardi Ferruccio e Ruggieri Bruno innanzi il Tribunale di Latina, invocando l’accertamento del confine tra il fondo dell’attore e quello dei convenuti, nonché la condanna di questi ultimi al rilascio di aree eventualmente occupate e ad arretrare costruzioni e piantumazioni eseguite in violazione delle distanze minime dal confine tra le due proprietà. Si costituivano i convenuti, resistendo alla domanda ed invocando, in via riconvenzionale, l’accertamento dell’intervenuto acquisto per usucapione, a loro favore, dell’area una volta occupata dal fossato di scolo esistente sul confine, ormai prosciugato da anni.

Con sentenza n. 88/2015 il Tribunale rigettava la domanda riconvenzionale di usucapione ed accertava il confine in coerenza con quello naturale, senza nulla statuire sulle domande di arretramento formulate dall’attore. Con la sentenza impugnata, n. 1091/2022, la Corte di Appello di Roma rigettava il gravame interposto dai convenuti avverso la decisione di prime cure. Propongono ricorso per la cassazione di detta decisione Papa Vincenza, Papa Graziano, Papa Gianni, eredi di Papa Umberto, originario attore in primo grado, e di Cardi Margherita, moglie dello stesso, essa pure deceduta in corso di causa, affidandosi a tre motivi.

Resistono con controricorso Cardi Giustina, Cardi Mafalda, Cardi Ferruccio e Ruggieri Bruno. In prossimità dell’adunanza camerale, ambo le parti hanno depositato memoria. RAGIONI DELLA DECISIONE Con il primo motivo, i ricorrenti lamentano la violazione o falsa applicazione dell’art. 950 c.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., perché la Corte di Appello avrebbe posto a base della sua decisione le risultanze della C.T.U. esperita nel corso del giudizio di merito, senza avvedersi che l’ausiliario aveva accertato il confine senza fare riferimento al contenuto dei titoli di proprietà prodotti dalle parti.

Con il secondo motivo, i ricorrenti lamentano la nullità della sentenza e la violazione dei principi in materia di onere e valutazione della prova, in relazione all’art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, c.p.c., perché la Corte distrettuale avrebbe fatto proprie le conclusioni di una consulenza tecnica d’ufficio condotta senza alcun riferimento al contenuto dei titoli di proprietà depositati dalle parti, ma sulla base di elementi inidonei ai fini dell’individuazione dell’esatto confine tra i fondi. Le due censure, suscettibili di trattazione unitaria, sono fondate.

Dalla lettura della sentenza impugnata risulta che la Corte territoriale, dopo aver inquadrato la domanda sub specie di actio finium regundorum, ha affermato che “,,, il ctu ha ricostruito l’originario confine, con operazioni conformi alle regole tecniche, e cioè avvalendosi di aerofotogrammetrie del comune di Itri dell’anno 2000, rilevandone la concordanza con le risultanze della prova testimoniale, ed ha delineato il confine sovrapponendo al rilievo topografico la mappa catastale d’impianto” (cfr. pag. 4 della sentenza impugnata). In argomento, è opportuno ribadire che “Nell'indagine diretta all'individuazione del confine tra i fondi limitrofi in sede di azione di regolamento ex art. 950 c.c. il giudice del merito non può prescindere dall'esame e dalla valutazione dei titoli di acquisto delle rispettive proprietà, atteso che questi costituiscono la base primaria per risolvere una situazione di incertezza che non pone in discussione i titoli medesimi e la consistenza dei diritti trasferiti, ma la corrispondenza ad essi della situazione di fatto.

Solo la mancanza o l'insufficienza di indicazioni sul confine, rilevabili dagli indicati titoli giustifica il ricorso ad altri mezzi di prova ovvero, in ultima analisi, ai dati forniti dalle mappe catastali” (Cass. Sez. 2 , Sentenza n. 4508 del 21/05/1997 , Rv. 504568 e Cass. Sez. 2 , Sentenza n. 13565 del 04/12/1999, Rv. 531840). Solo la mancanza o l'insufficienza di indicazioni specifiche, desumibili dai rispettivi titoli di provenienza, giustifica infatti il ricorso altri mezzi di prova (cfr. Cass. Sez.2, Sentenza n. 10234 del 15/07/2002, Rv. 555731;

Cass. Sez. 2 , Sentenza n. 15304del 05/07/2006, Rv. 590174; Cass. Sez. 6 - 2 , Ordinanza n. 12327 del 23/06/2020 , Rv. 658462), ivi incluse le risultanze catastali, aventi dunque valore sussidiario (Cass. Sez.2, Ordinanza n. 10062 del 24/04/2018 , Rv. 648330). Ne consegue la non condivisibilità della sentenza impugnata, nella parte in cui la Corte territoriale fa proprie le conclusioni del C.T.U., dando atto che questi aveva ricostruito il confine non già in base ai titoli di proprietà prodotti dalle parti, bensì sulla base di aerofotogrammetrie, confronto tra elaborati grafici e verifica della concordanza di tali elementi con le deposizioni dei testi; l’assenza di qualsiasi riferimento al contenuto dei titoli, infatti, rende erroneo il richiamo dei predetti elementi, che avrebbero potuto, semmai, essere utilizzati solo de residuo, una volta accertata l’insufficienza delle indicazioni contenute nei titoli medesimi.

L’accoglimento delle prime due censure implica l’assorbimento della terza, con la quale i ricorrenti lamentano l’omesso esame di un fatto storico in relazione all’esistenza di piantumazioni a distanza irregolare dal confine, poiché il giudice del rinvio dovrà operare un nuovo accertamento della posizione del confine, rispetto alla quale dovranno essere evidentemente valutate le distanze delle costruzioni e delle piantumazioni oggetto della domanda di arretramento proposta dall’originario attore In definitiva, vanno accolti il primo e secondo motivo del ricorso e va dichiarato assorbito il terzo.

La sentenza impugnata va di conseguenza cassata, nei limiti delle censure accolte, e la causa rinviata, anche per le spese delpresente giudizio di legittimità, alla Corte di Appello di Roma, in differente composizione. PQM la Corteaccoglie il primo e secondo motivo di ricorso e dichiara assorbito il terzo. Cassa la sentenza impugnata nei limi ti delle censure accolte e rinvia la causa, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, alla Corte di Appello di Roma, in differente composizione.