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Ordinanza — n. 4482/2023 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza — n. 4482/2023 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4482/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 9115/2022 R.G. proposto da: DI COLA MARCO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA MONTE SANTO, N.62, presso lo studio dell’avvocato STEFANIA IASONNA (SNNSFN66D46F839C) rappresentato e difeso dall'avvocato ROSITA DI LORENZO (DLRRST67L69A515Y); -ricorrente - contro FEDERICI LUCIANO, PANICONI FRANCESCO, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA ATTILIO REGOLO, N. 12/D, presso lo studio dell’avvocato REMO FALASCA (FLSRME60E18A080Z) che li rappresenta e difende; -controricorrente – nonchè contro Ric. 2022n.9155 sez.

Regesto Legislator

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art. 1164 c.c; Ordinanza — n. 4482/2023 — snciv · Corte di Cassazione: Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

Parole chiave

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acquisto del possesso coinquilino diritti del conduttore diritto di riprendere il possesso della cosa legge sugli alloggi prova della proprietà

Disposizioni normative citate

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art. 1164 c.c
1158 e dell’art. 1164 c.c.
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 9115/2022 R.G. proposto da: DI COLA MARCO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA MONTE SANTO, N.62, presso lo studio dell’avvocato STEFANIA IASONNA (SNNSFN66D46F839C) rappresentato e difeso dall'avvocato ROSITA DI LORENZO (DLRRST67L69A515Y); -ricorrente - contro FEDERICI LUCIANO, PANICONI FRANCESCO, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA ATTILIO REGOLO, N. 12/D, presso lo studio dell’avvocato REMO FALASCA (FLSRME60E18A080Z) che li rappresenta e difende; -controricorrente – nonchè contro Ric. 2022n.9155 sez.

S2 - ud. 25 /0 1 /2022 CURATELA DEL FALLIMENTO IAM INCREMENTO ABITAZIONI MODERNE SRL - intimata - Avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di ROMA n. 711/2022 depositata il 02/02/2022. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25 gennaio 2023 dal Consigliere LUCA VARRONE; FATTI DI CAUSA 1. Con atto di citazione notificato in data 27.06.2017, Di Cola Marco conveniva in giudizio innanzi il Tribunale di Tivoli Paniconi Francesco e Federici Luciano, al fine di sentir accertare l’intervenuta usucapione dell’immobile in Tivoli, Strada del Barco, distinto in catasto al foglio 67, particella 175 sub 59, scala 1 Int. 7 piano II°, che i convenuti avevano acquistato - a seguito di aggiudicazione all’asta - in forza di decreto di trasferimento del GD al Fallimento della IAM Incremento Abitazioni Moderne S.r.l.

2. L’attore deduceva, a sostegno della domanda, che nel 1994 era subentrato nella qualità di promissario acquirente dell’immobile in questione alla Ale Mar Pubblicità S.r.l. (alla quale il bene era stato promesso in vendita dalla IAM Incremento Abitazioni Moderne S.r.l. in boniscon preliminare del 1988), e da allora lo aveva abitato con la propria famiglia senza aver mai ricevuto alcuna rivendicazione dalla promittente venditrice, sebbene avesse interrotto il pagamento del prezzo convenuto. Affermava, inoltre, di aver anche concesso il cespite in locazione a terzi, così comportandosi pubblicamente e pacificamente come unico proprietario dello stesso. Ric. 2022n.9155 sez. S2 - ud. 25 /0 1 /2022 3. Si costituivano in giudizio Paniconi Francesco e Federici Luciano, resistendo alla domanda. Interveniva, altresì, il Fallimento IAM Incremento Abitazioni Moderne S.r.l., che sosteneva le ragioni dei convenuti.

4. Respinte le istanze di prova orale formulate dal Di Cola, il Tribunale di Tivoli, con sentenza n. 552/2019, rigettava la domanda, ravvisando la sussistenza di una mera situazione detentiva.

5. Sul gravame del Di Cola, e nella resistenza dei soli Paniconi e Federici, la Corte d’Appello di Roma, con sentenza n. 711-2022, confermava la pronuncia di primo grado.

6. Per la cassazione di detta decisione ha proposto ricorso Di Cola Marco, affidandosi ad un unico motivo.

7. Paniconi Francesco e Federici Luciano hanno resistito con controricorso. La Curatela del Fallimento IAM Incremento Abitazioni Moderne S.r.l., intimata, non ha svolto difese nel presente giudizio di legittimità.

8. Le parti non hanno depositato memorie illustrative in prossimità dell’adunanza. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. L’unico motivo di ricorso è così rubricato: «Violazione o falsa applicazione dell’art. 1158 e dell’art. 1164 c.c. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3».Il ricorrente sostiene che la Corte d’Appello, a fronte delle plurime risultanze istruttorie (quali: il mancato pagamento del prezzo; l’assenza di iniziative della promittente venditrice finalizzate al recupero del credito; l’indisturbata disponibilità del cespite; la stipulazione di contratti di allaccio delle Ric. 2022n.9155 sez.

S2 - ud. 25 /0 1 /2022 utenze e di contratti di locazione con terzi), avrebbe errato a ritenere che il Di Cola fosse mero detentore dell’immobile oggetto di causa, e che non avesse dato prova di aver compiuto atti di interversione. 1.1. La censura è inammissibile. 1.2. La Corte d’Appello, al pari del primo giudice, ha innanzitutto valorizzato la circostanza che il Di Cola è subentrato nel 1994 alla Ale Mar Pubblicità S.r.l. quale promissario acquirente dell’appartamento inquestione, onerandosi espressamente di tutte le obbligazioni discendenti dal preliminare e chiedendo, peraltro, nel 1995, di concordare nuove scadenze per i pagamenti del dovuto, rilasciando cambiali a garanzia.

Di qui l’accertamento da parte del giudice di merito che la relazione con la resera iniziata a titolo di detenzione (cfr. ex plurimis Cass., Sez. Un., sentenza n. 7930/2008), nel pieno riconoscimento del possesso della promittente venditrice, IAM Incremento Abitazioni Moderne S.r.l., poi fallita. La Corte d’Appello ha anche ritenuto le circostanze dedotte dal Di Cola insufficienti a dare la prova dell’interversione della detenzione in possesso, ed in particolare ha ritenuto:

a) il mancato pagamento del residuo prezzo, espressione di mero inadempimento contrattuale;

b) l’assenza di iniziative della proprietaria, giustificabile con la situazione di decozione della società, e quindi inidonea a costituire circostanza univoca e dirimente;

c) i contratti di allaccio delle utenze domestiche, peraltro sottoscritti da terzi, e la locazione del bene a terzi per brevi periodi, negli anni 2001-2005, come attività compatibili con la situazione detentiva prodotta dal preliminare ad effetti anticipati. Il giudice di seconde cure ha infine ritenuto irrilevanti i capitoli di prova orale Ric. 2022n.9155 sez. S2 - ud. 25 /0 1 /2022 formulati dal Di Cola (integralmente riportati dal ricorrente alle pagg. da 16 a 21 del ricorso), perché relativi a fatti generici e comunque non idonei a provare atti di interversio rivolti contro il proprietario. 1.3.

Il ricorrente – che non formula alcuno specifico motivo sulla mancata ammissione delle prove orali – sostiene invece che dai superiori elementi, e dal complessivo compendio probatorio, la Corte d’Appello avrebbe dovuto trarre il convincimento della interversione della detenzione in possesso, manifestata con atti materiali contro il precedente possessore. Sennonché, con tali censure, il Di Cola, sotto le sembianze della violazione di legge, in realtà contesta la valutazione delle prove da parte del giudice di seconde cure, e propone una lettura alternativa del materiale probatorio, senza confrontarsi con il principio secondo cui il motivo di ricorso in cassazione non può risolversi in una istanza di revisione del giudizio di fatto operato dal giudice di merito (Cass.

Sez. U, Sentenza n. 24148 del 25/10/2013, Rv. 627790) né nella proposta di una rilettura delle risultanze istruttorie, la valutazione della cui rilevanza ed il cui apprezzamento sono riservati al giudice di merito “… il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata” (Cass.

Sez. 3, Sentenza n. 12362 del 24/05/2006, Rv. 589595: conf. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 11511 del 23/05/2014, Rv. 631448; Ric. 2022n.9155 sez. S2 - ud. 25 /0 1 /2022 Cass. Sez. L, Sentenza n. 13485 del 13/06/2014, Rv. 631330). Del resto, “In tema di interversione idonea a trasformare la detenzione in possesso, l'accertamento, in concreto, dei suoi estremi integra un'indagine di fatto, rimessa al giudice di merito, sicché nel giudizio di legittimità non può chiedersi alla Corte di cassazione di prendere direttamente in esame la condotta della parte, al fine di trarne elementi di convincimento, ma si può solo censurare, per omissione o difetto di motivazione, la decisione di merito che abbia del tutto trascurato o insufficientemente esaminato la questione di fatto della interversione” (cfr.

Cass., Sez. 2, Sentenza n. 27521 del 19/12/2011, Rv. 620251); evenienza, questa, che nella fattispecie non ricorre, avendo la Corte distrettuale espressamente esaminato e valutato, ritenendole non significative, le singole risultanze istruttorie che il ricorrente, non condividendo il convincimento del giudice di merito, asserisce invece essere rappresentative della dedotta interversione. 1.4. Peraltro, nel caso specifico, la Corte d’Appello risulta essersi conformata all’insegnamento di questa Corte, secondo cui “L'interversione nel possesso non può aver luogo mediante un semplice atto di volizione interna, ma deve estrinsecarsi in una manifestazione esteriore – rivolta specificamente contro il possessore, in maniera che questi possa rendersi conto dell'avvenuto mutamento – dalla quale sia consentito desumere che il detentore abbia cessato d'esercitare il potere di fatto sulla cosa in nome altrui ed abbia iniziato ad esercitarlo esclusivamente in nome proprio, con correlata sostituzione al precedente "animus detinendi" dell'"animus rem sibi habendi".

Non rilevano, a tal fine, l'inottemperanza alle pattuizioni in forza delle quali la detenzione Ric. 2022n.9155 sez. S2 - ud. 25 /0 1 /2022 era stata costituita, verificandosi, in questo caso, un'ordinaria ipotesi di inadempimento contrattuale, né meri atti di esercizio del possesso, traducendosi gli stessi in un'ipotesi di abuso della situazione di vantaggiodeterminata dalla materiale disponibilità del bene. (Nella specie, la S.C. ha escluso l'interversione nel possesso, da parte del conduttore ed ex proprietario del bene poi espropriato, osservando, da un lato, che la stipula di contratti di locazione e la percezione dei relativi canoni, lo svolgimento di opere di manutenzione e la gestione delle utenze, erano tutte condotte non rivolte nei confronti del soggetto espropriante, e, dall’altro, che la proposizione del giudizio di opposizione alla stima e della domanda di retrocessione dell’immobile erano atti comportanti il riconoscimento del diritto di quest’ultimo)” (cfr.

Cass., Sez. 1, Sentenza n. 26327 del 20/12/2016, Rv. 642763).

2. Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile.

3. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

4. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna i l ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità nei confronti della parte controricorrente che liquida in euro 3500, più 200 per esborsi, oltre al rimborso forfettario al 15% IVA e CPA come per legge; Ric. 2022n.9155 sez. S2 - ud. 25 /0 1 /2022 ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002, inserito dall’art. 1, co. 17, I.n. 228/12, dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello