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Sentenza — n. 4465/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows appeal against appeal court's dismissal of equitable compensation claim due to procedural delay in bankruptcy closure decree. The court ruled the six-month deadline was inapplicable because the decree was never communicated to the creditors.

Numero d'incarto Sentenza — n. 4465/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court of Cassation allowed the appeal filed by Canzolino and others against the Salerno Court of Appeal's decision dismissing their request for equitable compensation. The applicants argued their claim was timely because the bankruptcy closure decree was never communicated to them, making the statutory deadline inapplicable. The court held that the transitional provisions required applying the pre-reform bankruptcy law, which established a one-year deadline for uncommunicated decrees rather than the six-month period used by the lower court.

Regesto Legislator

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Art. 150 d.lgs. n. 5/2006; Art. 119 L. Fallimentare: The transitional rule mandates applying the pre-reform bankruptcy law to cases pending at the time of reform, establishing a one-year deadline for uncommunicated closure decrees instead of the reduced six-month period.

Parole chiave

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equitable compensation bankruptcy closure decree procedural deadline transitional provisions uncommunicated decree legittimità appeal fallimento procedure decadenza legale

Disposizioni normative citate

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Art. 150 d.lgs. n. 5/2006
26 Regio Decreto 267/1942 e successive modifiche, anche alla luce della sentenza n.279/2010 della Corte Costituzionale», i ricorrenti hanno lamentato che la Corte d’appello, ritenendo operante il principio tempus regit actum abbia erroneamente disapplicato la norma transitoria fissata dall’art. 150 del d.lgs.n.
Art. 119 L. Fallimentare
26 come richiamato dall’art. 119 legge fall., comunque il termine generale di decadenza dall’impugnazione ex art.
Art. 327 cod.proc.civ.
119 legge fall., comunque il termine generale di decadenza dall’impugnazione ex art. 327 cod.proc.civ. dovesse essere individuato in sei mesi e non in un anno, in riferimento al tempo in cui era iniziato il solo subprocedimento della chiusura del fallimento.
Art. 58 comma 1 l.64/09
327 cod.proc.civ.: nella fattispecie, poiché la procedura fallimentare per cui è giudizio è iniziata nel 1995, iltermine generale è di un anno, atteso che l'art. 58, comma 1, della l.64/09 ha disposto che la previsionedi cui al precedente art.
Art. 17 L. Fallimentare
art. 327 cod.proc.civ
119 legge fall., comunque il termine generale di decadenza dall’impugnazione ex art. 327 cod.proc.civ.

Giurisprudenza citata

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Sentenza n. 279 del 2010 della Corte Costituzionale
Sez. 2, Sentenza n. 13267 del 2022
05-05-2022 -5- concorsuale (Sez. 2, Sentenza n. 13267 del 2022, Sez.
Sez. 1, Sentenza n. 9321 del 17/04/2013
13267 del 2022, Sez. 1, Sentenza n. 9321 del 17/04/2013) e, come tale, non può essere assoggettato ad una disciplina processuale differente da quella regolatrice del procedimento principale in cui si inserisce.
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Testo completo

unciato la seguente SENTENZA sul ricorso 11538-2020 proposto da: CANZOLINO MARTINO, SCARPA ENRICO, ATTANASIO MAURIZIO, OREFICE MARIA, elettivamente domiciliati in Roma, via Barnaba Tortolini N.30, presso lo studio dell'avv. Alessandro Ferrara, rappresentati e difesi dall'avv. Massimo Ferraro , come da procura in calce al ricorso, con indicazione degli indirizzi pec; -ricorrenti - contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, via Dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura generale dello Statoche lo rappresen ta e difendeope legis -controricorrente - avverso il decreto della CORTE D'APPELLO di SALERNO, depositata il 10/10/2019;

Ric. 2020 n. 11538 sez. S2 -ud. 05-05-2022 -2- udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 05/05/2022 dal Consigliere dr.PATRIZIA PAPA; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale dr.ssa RITA SANLORENZO che ha chiesto l’accoglimento del ricorso. FATTI DI CAUSA 1. Con ricorso del 1/2/2019, Martino Canzolino, Maria Orefice, Maurizio Attanasio spiegarono opposizione dinnanzi alla Corte d'Appello di Salerno avverso il decreto, emesso dalla stessa Corte d'Appello in composizione monocratica, che aveva dichiarato tardivo il loro ricorso proposto per ottenere la condanna del Ministero della Giustizia all'equa riparazione per l'irragionevole durata della procedura diinsinuazione di un loro credito per retribuzioni e t.f.r. a l passivo di un fallimento dichiarato nel 1995 echiuso con decreto del 27/1/2017.

Gli opponenti –che, in accoglimento di domanda di equa riparazione in pendenza di giudizio, avevano ottenuto parziale ristoro con precedente decreto n.22/10/2013 della Corte d’appello di Napoli – rappresentarono che avevano depositato il ricorso in data 24/5/2018 e, cioè, nei sei mesi dal decorso dell’anno dal decreto di chiusura della procedura fallimentare; il decreto, infatti, non era stato loro comunicato e in conseguenza era divenuto definitivo dopo un anno (e 30 giorni di sospensione feriale) dalla sua pubblicazione, ex art. 327 cod.proc.civ.nella formulazione applicabile ratione temporis e non nel termine di 90 giorni individuato dal giudice monocratico.

Con decreto n. cron. 5994/2019 del 10/10/2019, la Corte d'appello in composizione collegiale rigettò l'opposizione ; i n particolare, ritenne che al decreto di chiusura del fallimento, in quanto pronunciato nel vigore della novella di cui ai d.lgs. n. 5 del 2006 e d.lgs. n. 169 del 2007, fosse applicabile, per il principio tempus regit actum, l’art. 26 della legge fallimentare, espressamente richiamato dall'articolo 119, comma terzoe che perciò, indipendentemente dalla comunicazione, il decreto di chiusura fosse divenuto non più reclamabile dopo 90 giorni dal deposito in cancelleriae che da tale data fosse decorso il termin e semestrale per proporre ricorso per equa riparazione.

Rilevò, inoltre, Ric. 2020 n. 11538 sez. S2 -ud. 05-05-2022 -3- la Corte che, pur volendo ritenere inapplicabile alla fattispecie l’art. 26 come richiamato dall’art. 119 legge fall., comunque il termine generale di decadenza dall’impugnazione ex art. 327 cod.proc.civ. dovesse essere individuato in sei mesi e non in un anno, in riferimento al tempo in cui era iniziato il solo subprocedimento della chiusura del fallimento. Per la cassazione di questo decreto hanno proposto ricorso Canzolino Martino, Orefice Maria, Attanasio Maurizio, affidato a due motivi.

Il Ministero ha resistito con controricorso. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo, rubricato «violazione e/o mancata applicazione ed interpretazione dell'articolo 150 d.lgs. 9 gennaio 2006 n. 5 in riferimento all'art. 26 Regio Decreto 267/1942 e successive modifiche, anche alla luce della sentenza n.279/2010 della Corte Costituzionale», i ricorrenti hanno lamentato che la Corte d’appello, ritenendo operante il principio tempus regit actum abbia erroneamente disapplicato la norma transitoria fissata dall’art. 150 del d.lgs.n. 5/2006, secondo cui le procedure di fallimento e di concordato fallimentare pendenti alla data di entrata in vigore del decreto sarebbero state definite secondo la legge anteriore, seppure la procedura fallimentare presupposta fosse stata aperta nel 1995; il decreto di chiusura non era stato comunicato e, pertanto, era divenuto definitivo soltanto dopo il termine generale di decadenza dall’impugnazione di un anno,come stabilito dall’art. 327 cod.proc.civ. per i procedimenti iniziati prima dell’entrata in vigore della l.64/09.

Con il secondo motivo, rubricato «violazione e/o mancata applicazione ed interpretazione del combinato disposto degli artt. 26 R.D. 267/1942 e successive modifiche ed art. 327 cod.proc.civ. post riforma di cui alla l. 64/09 in relazione al R.D. 267/1942», i ricorrenti hanno sostenutol’erroneità della decisione laddove ha ritenuto applicabile il termine semestrale introdotto dalla novella della l.64/09 quando già pendeva la procedura fallimentare considerando la fase della chiusura quale sub procedimento autonomo. Ric. 2020 n. 11538 sez. S2 -ud. 05-05-2022 -4- 2.

Entrambi i motivi – che possono essere trattati congiuntamente per continuità argomentativa– sono fondati. Costituisce ormai giurisprudenza consolidata di questa Corte che, in applicazione della disciplina transitoria prevista all’art.150 d.lgs. n.5/2006, alla fattispecie debba essere applicato l'art. 119 della legge fallimentare nella versione che ha preceduto la novella di cui di cui al d.lgs. n. 5 del 2006 e al d.lgs.n. 169 del 2007, con ciò escludendosi l’applicazione dell'art. 26 della stessa legge fallimentare. La Corte Costituzionale, con la sentenza del 23 luglio 2010 n. 279 (in Gazz.

Uff., 28 luglio, n. 30), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del secondo comma dell’art.119, nella formulaz ione anteriore alla novella, nella parte in cui fissava la decorrenza del termine per il reclamo avverso il decreto di chiusura del fallimento dalla data della sua pubblicazione nelle forme prescritte dall'art. 17 della stessa legge fallimentare, anziché dalla comunicazione dell'avvenuto deposito, effettuata a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento ovvero a mezzo di altre modalità di comunicazione previste dalla legge.

Conseguentemente, il reclamo avverso il decreto di chiusura che non sia stato comunicato deve ritenersi proponibile nel termine generale di decadenza dall’impugnazione di cui all'art. 327 cod.proc.civ.: nella fattispecie, poiché la procedura fallimentare per cui è giudizio è iniziata nel 1995, iltermine generale è di un anno, atteso che l'art. 58, comma 1, della l.64/09 ha disposto che la previsionedi cui al precedente art. 46, comma 17– che ha abbreviato questo termine a sei mesi - si applicasoltanto ai giudizi instaurati dopo la sua entrata in vigore.

La Corte territorialeha, quindi, pure erroneamente ritenuto applicabile in ogni caso il termine generale ridotto di sei mesi come introdotto dalla l.64/09 citata, in considerazione della pretesa natura di sub procedimento autonomo della fase di reclamo e in riferimento alla data di pubblicazione del decreto di chiusura. Sul punto, infatti, ha già rilevato questa Corte che il reclamo ex art.119 legge fall. è diretto ad introdurre una fase endofallimentare che ha natura di procedimento incidentale all'interno della procedura Ric. 2020 n. 11538 sez.

S2 -ud. 05-05-2022 -5- concorsuale (Sez. 2, Sentenza n. 13267 del 2022, Sez. 1, Sentenza n. 9321 del 17/04/2013) e, come tale, non può essere assoggettato ad una disciplina processuale differente da quella regolatrice del procedimento principale in cui si inserisce. 3.Per i suesposti principi, il decreto impugnato deve perciò essere cassato, con rinvio alla Corte d’appello di Salerno in diversa composizioneperché statu isca anche sulle spese di legittimità .

P.Q.M.

accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnat o e rinvia alla Corte d'appello di Salerno in diversa composizione che deciderà anche sulle spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda sezione civile della Corte suprema di Cassazione del 5 ma