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Ordinanza — n. 4329/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation Court dismisses appeal on double conformity and merit review grounds regarding property dispute.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4329/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected the appeal against the Second Instance Court's decision in a property boundary dispute. The appellant argued for double conformity and a review of fact-finding, but the Court found these grounds inadmissible. The court ruled that the lower courts' decisions were logically consistent and that factual evaluations fall within the discretion of the trial judges.

Regesto Legislator

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Art. 348 ter, c.p.c.; Art. 360, c.p.c.: The principle of double conformity renders an appeal inadmissible when the second-instance decision mirrors the first-instance ruling on the same facts, even if additional arguments are added; furthermore, appeals challenging the assessment of evidence constitute a review of merits reserved for the trial judge.

Parole chiave

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double conformity property dispute admissibility of appeal review of merits evidence assessment second instance court civil procedure divisione della proprietà

Disposizioni normative citate

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Art. 348 ter, commi 4 e 5, c.p.c.
Del resto,“Ricorre l'ipotesi di «doppia conforme», ai sensi dell'art. 348 ter, commi 4 e 5, c.p.c., con conseguente inammissibilità della censura di omesso esame di fatti decisivi ex art.
Art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Il primo motivo di ricorso è così rubricato: «Violazione o falsa applicazione di norme di diritto in relazione all’art. 360, co.
Art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/02
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater D.P.R.
art. 757 c.c

Giurisprudenza citata

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Cass., Sez. 6 -2, Ordinanza n. 7724 del 09/03/2022
Cass., Sez. 6 -2, Ordinanza n. 7724 del 09/03/2022, Rv.
Cass. Sez. 1, Sentenza n. 16056 del 02/08/2016
Cass. Sez. 1, Sentenza n. 16056 del 02/08/2016, Rv.
Cass. Sez. 1, Sentenza n.11511 del 23/05/2014
Cass. Sez. 1, Sentenza n.11511 del 23/05/2014, Rv.631448; Cass.
Cass. Sez. L, Sentenza n. 13485 del 13/06/2014
1, Sentenza n.11511 del 23/05/2014, Rv.631448; Cass. Sez. L, Sentenza n. 13485 del 13/06/2014, Rv.631330; Cass.
Cass. Sez. 3, Sentenza n. 12362 del 24/05/2006
13485 del 13/06/2014, Rv.631330; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 12362 del 24/05/2006, Rv.
Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 16467 del 04/07/2017
589595; Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 16467 del 04/07/2017, Rv.
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Testo completo

nunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 26669-2021proposto da: MARSIGLIA MARIANNINA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DARDANELLI, N. 31 , presso lo studio dell'avvocato MARIA ROSA MARSIGLIA,che la rappresenta e difende; -ricorrente - contro LACAVA PASQUALINO, LACAVA MARIANGELA, in proprio e quali eredi di Lacava Angelo e Oliva Giuseppa,elettivamente domiciliati in ROMA, VIA G. FERRARI 4 , presso lo studio dell'avvocato FRANCESCO CRISTIANI, che li rappresenta e difende; -controricorrenti - nonchè Ric. 2021n. 26669sez. S2 - cc . 23.01.2023 COSENTINO ANTONIO, LACAVA ELVIRA, LACAVA PASQUALE, GIORDANO PALMINA, GUERRERA STEFANO, MICELI LUIGIA, NAPOLITANO ANTONIO, NAPOLITANO GIUSEPPE, NAPOLITANO ROSA, OLIVA GIUSEPPE, OLIVA IDA, OLIVA MARIO, OLIVA TERESA; -intimati - avverso la sentenza n. 1024-2021 della CORTE D'APPELLO di Catanzaro, depositata il14.07.2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23.01.2023dal Consigliere Dott.

LUCA VARRONE; FATTI DI CAUSA 1. Con atto di citazione notificato in data 14 luglio 2008, Marsiglia Mariannina conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Paola i coniugi Oliva Giuseppa e Lacava Angelo, esponendo di essere proprietaria di una porzione di t erreno in Praia a Mare , località S. Stefano, pari ad ½ della particella 95del foglio 22, ora frazionata e corrispondente alla particella 719, per averla ereditata dal marito Marsiglia Giovanni, deceduto nel 1986, che la aveva a sua volta acquistata, in forza di atto di divisione ereditaria del 1970, per successione mortis causadel padre Marsiglia Biagio, deceduto nel 1963.

L’attrice, premesso che i convenuti, suoi confinanti , avevano nel 2006 occupato e recintato il fondo,chiedeva l’accertamento del proprio diritto dominicale, nonché la condanna dei coniugi Oliva - Lacava al rilasciodel terreno, alla riduzione dello stesso al pristino statoe al risarcimento del danno.

2. Si costituivano in giudizio Lacava Angelo, Lacava Mariangela e Lacava Pasqualino, tutti quali eredi di Oliva Giuseppa , il primo Ric. 2021n. 26669sez. S2 - cc . 23.01.2023 anche in proprio,e resistevano alla domanda attorea, deducendo che la loro defunta dante causa era divenuta proprietaria del terreno in questione in forza di una transazione con i fratelli , che aveva chiuso una lunga vertenza ereditaria (relativa all’eredità relitta da Oliva Antonio); i convenuti affermavano comunque di possedere il fondo da oltre cinquant’anni e domandavano in via riconvenzionale l’accertamento dell’intervenuta usucapione; inoltre, al fine di essere garantiti in caso di evizione, chiedevano di essere autorizzati a chiamare in causai fratelli di Oliva Giuseppa e i relativi aventi causa. Questi ultimi, seppur ritualmente evocati ingiudizio, restavano contumaci.

3. IlTribunale di Paola, istruita la causa mediante l’escussione di testi,rigettava ogni domanda.

4. Sul gravame di Marsiglia Mariannina, la Corte d’Appello di Catanzaro, con sentenza n. 1024-2021, confermava la pronuncia di primo grado. I n particolare, i l giudice di seconde cure, nel condividere il convincimento del Tribunale, riteneva che la Marsiglia non avesse assolto l’onere della prova della proprietà del terreno rivendicato, poiché l’atto di divisione del 1970(in forza del quale il cespite era pervenuto al marito, Marsiglia Giovanni), in ragione della sua natura meramente dichiarativa, non costituiva un titolo idoneo a provare la titolarità del fondo in capo al defunto dante causa dell’attrice, e perché non era stata peraltro data prova del titolo di provenienza del bene in capo a Marsiglia Biagio , dante causa di Giovanni .

La Corte d’Appello, inoltre, non riteneva raggiunta la prova del possesso ad usucapionem, poiché i testi escussi si erano limitati a dare atto di aver eseguito lavori di Ric. 2021n. 26669sez. S2 - cc . 23.01.2023 pulitura del terreno per conto dell’attrice, né riteneva di poter attribuire rilievo dirimente alle sentenz e penal i in atti (emesse all’esito dell e denunc e presentat e dalla Marsiglia dopo il sofferto spoglio), non contenendo le stesse alcun accertamento sulla proprietà.

5. Per la cassazione di detta decisione ha proposto ricorso Marsiglia Mariannina, affidandosi a duemotivi.

6. Lacava Pasqualino e Lacava Mariangela, in proprio e quali eredi di Oliva Giuseppa e di Lacava Angelo, hanno resistito con controricorso.

7. Oliva Mario, Miceli Luigia, Oliva Teresa, Napolitano Giuseppe, Napolitano Antonio, Napolitano Rosa, Oliva Ida, Guerrera Stefano, Oliva Giuseppe, Giordano Palmina, Lacava Pasquale, Lacava Elvira, Cosentino Antonio, rispetto ai quali non vi è prova di notifica del ricorso, sono rimasti intimati.

8. Le parti non hanno depositato memoria in prossimità dell’adunanza camerale. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Va preliminarmente dato atto che, presentando i motivi ricorso “prima facie” profili di infondatezza edi inammissibilità (cfr. §§ 2 e 3), non occorre, e sarebbe peraltro contrario ad esigenze di economia processuale e al principio di ragionevole durata del processo, trattandosi di un’attività del tutto ininfluente sull’esito del giudizio, disporre l’integrazione del contraddittorio nei confronti di Oliva Mario, Miceli Luigia, Oliva Teresa, Napolitano Giuseppe, Napolitano Antonio, Napolitano Rosa, Oliva Ida, Guerrera Stefano, Oliva Giuseppe, Giordano Palmina, Lacava Pasquale, Lacava Elvira, Cosentino Antonio, ai quali, seppur menzionati come contraddittori Ric. 2021n. 26669sez. S2 - cc . 23.01.2023 nell’epigrafe del ricorso (così a pag. 2), l’atto non risulta notificato (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 15106 del 17/06/2013, Rv. 626969).

2. Il primo motivo di ricorso è così rubricato: «Violazione o falsa applicazione di norme di diritto in relazione all’art. 360, co. 1, n. 3 c.p.c., con riferimento alla interpretazione (della) natura giuridica dell’atto di donazione [recte“divisione” n.d.r.] ed alla sua efficacia probatoria ai fini dell’azione di rivendicazione». 2.1. La ricorrenteosserva che le Sezioni Unite di questa Corte, con sentenza n. 25021 del 2019, hanno affermato la natura costitutivo-traslativa dell’atto di divisione . Detta pronuncia, a parere della Marsiglia,confuterebbe il ragionamento alla base del la sentenza impugnata, secondo la quale l’atto di divisione avrebbe natura meramente dichiarativa e, come tale, non potrebbe assurgere a titolo di provenienza idoneo a fondare l’azione di rivendicazione.

La ricorrente conclude pertanto che la Corte distrettuale, facendo buon governo dei principi di diritto enunciati dalle Sezioni Unite,avrebbe dovuto in realtà riconoscere al l’atto di divisione del 1970efficacia traslativa, ed avrebbe pertanto dovuto attribuirgli rilevanza ai fini dell’assolvimento del l’onere della probatio diabolica. 2.2. La censura è infondata. Il dispositivo della sentenza impugnata, che ha rigettato per difetto di prova l’azione di rivendicazione proposta dalla Marsiglia, risultainvero conforme a diritto , sebbene il giudice di seconde cure non abbia tenuto conto dei principi enunciati dalle Sezioni Unite nella sentenza n. 25021/2019, ed abbia qualificato l’atto di divisione 1970 come atto avente efficacia meramente dichiarativa, Ric. 2021n. 26669sez.

S2 - cc . 23.01.2023 anziché costitutiva.Questa Corte, infatti, nel solco di un consolidato orientamento (cfr. Cass., Sez. 2, Sentenza n. 9041 del 19/04/2006, Rv. 592525; Sez. 2, Sentenza n. 27034 del 18/12/2006, Rv. 594581; Sez. 2, Sentenza n. 4730 del 10/03/2015, Rv. 634552), ha ribadito,anche dopo l’arresto delle Sezioni Unite innanzi citat o , che “Nel giudizio di revindica di un immobile, ai fini della prova della proprietà non è sufficiente un atto di divisione, il quale, atteso il carattere retroattivo dell'atto divisionale, non ha di per sé forza probante, nei confronti dei terzi, del diritto di proprietà attribuito ai condividenti, ma occorre necessariamente dimostrare il titolo di acquisto in base al quale il bene è stato attribuito in sede di divisione” (cfr.

Cass., Sez. 2, Ordinanza n. 22661 del 19/07/2022, Rv. 665252). Nella parte motiva della summenzionata ordinanza (al punto 3.1.), la Corte ha in particolare precisatoche la sentenza n. 25021/2019 delle Sezioni Unite non ha avuto alcuna incidenza rispetto alla giurisprudenza formatasi in tema di rilevanza probatoria dell’atto di divisione nel giudizio di rivendicazione, poiché il riconoscimento del carattere costituivo della divisione, “condiviso da una larga parte della dottrina, non prelude a un diverso modo di concepire l’efficacia della divisione rispet to al passato, quando prevaleva in giurisprudenza la tesi della natura dichiarativa della stessa divisione.

C ome risulta con estrema chiarezza dalla citata pronuncia delle Sezioni Unite, il riconoscimento dell’efficacia costitutiva della divisione deve svolgersi pur sempre nel quadro della retroattività reale che la legge attribuisce eccezionalmente all’atto divisionale, per cui l’acquisto dei singoli condividenti si considera avvenuto al momento iniziale della comunione (art. 757 c.c.). La divisione, quindi, Ric. 2021n. 26669sez. S2 - cc . 23.01.2023 continua a non potersi annoverare fra i titoli idonei a fornire, nel giudizio di rivendicazione proposto nei confronti dei terzi, la prova della proprietà dei beni compresi nei lotti rispettivamente assegnati, occorrendo necessariamente dimostrare il titolo di acquisto della comunione, in base al quale il bene è stato attribuito in sede di divisione”.

Orbene, tornando alla fattispecie all’esame, la Corte d’appello ha osservato che «nel caso di specie, non è stata dimostrata l’esistenza di un valido titolo di provenienza del bene in capo a Biagio Marsiglia (dante causa del marito dell’istante)»(così a pag. 7 di sentenza). Trattasi di argomentazione, relativa al difetto di prova del titolo di acquisto della comunione,che non risulta attinta daalcuna specifica censura da parte della ricorrente, la quale , del resto,si limita a sostenere che il titolo di provenienza a cui il giudice di merito avrebbe dovuto risalire, ai fini dell’accertamento della proprietà,sarebbe stato l’atto di divisione (c fr. pag. 12 di ricorso ). 2.3.Orbene, considerato che l’azione di rivendicazione è stata proposta dalla ricorrente non nei confronti dei condividenti del marito o dei relativi aventi causa, ma nei confronti di terzi (quali sono Lacava Angelo, Oliva Giuseppa e i relativi aventi causa), alla luce dei superiori principi di diritto, cui si intende assicurare continuità,la censura deve essere disattesa.

3. I l secondo motivo di ricorso è così rubricato : « Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione fra le parti, in relazione all’art. 360, co. 1, n. 5 c.p.c., con riferimento alla valutazione delle risultanze probatorie». 3.1. La ricorrente sostiene che dal corretto apprezzamento delle dichiarazioni testimoniali e della documentazione in atti, e in Ric. 2021n. 26669sez. S2 - cc . 23.01.2023 particolare delle sentenze penali e dell’atto di transazione tra gli eredi Oliva, la Corte distrettuale avrebbe dovuto trarre il convincimento dell’esercizio del possesso sul bene da parte della Marsiglia, pacifico e indisturbato, sin dal 1970. 3.2.

La censura è inammissibile ai sensi dell’art. 348 ter, ultimo comma, c.p.c., ricorrendo nella fattispecie un’ipotesi di c.d. “doppia conforme”.Questa Corte ha affermato che “ Nell’ipotesi di “doppia conforme”, prevista dall’art. 348 - ter, comma 5, c.p.c. (applicabile, ai sensi dell’art. 54, comma 2, del d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 134 del 2012, ai giudizi d’appello introdotti con ricorso depositato o con citazione di cui sia stata richiesta la notificazione dal giorno 11 settembre 2012), il ricorrente in cassazione -per evitare l’inammissibilità del motivo di cui all’art. 360, n. 5, c.p.c. (nel testo riformulato dall’art. 54, comma 3, del d.l. n. 83 cit. ed applicabile alle sentenze pubblicate dal giorno 11 settembre 2012) - deve indicare le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell'appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse” (cfr.

Cass., Sez. 1, Sentenza n. 26774 del 22/12/2016, Rv. 643244; in senso conforme, Cass., Sez. L . , Sentenza n. 20994 del 06/08/2019, Rv. 654646). Orbene, non solo la ricorrente non ha dimostrato che le sentenza di primo e di secondo grado sono basate su ragioni tra di loro diverse, ma dalla lettura del ricorso e della sentenza impugnata emerge piuttostoche la Corte d’Appelloha condiviso il ragionamento del Tribunale, sia con riferimento alla ritenuta insufficienza delle deposizioni testimoniali a dare prova dell’esercizio del possesso ad usucapionem, sia con riferimento alla ritenuta irrilevanza ai fini del Ric. 2021n. 26669sez.

S2 - cc . 23.01.2023 decidere delle sentenze penali in atti, siccome prive di qualsivoglia accertamento del diritto di proprietà. Del resto,“Ricorre l'ipotesi di «doppia conforme», ai sensi dell'art. 348 ter, commi 4 e 5, c.p.c., con conseguente inammissibilità della censura di omesso esame di fatti decisivi ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., non solo quando la decisione di secondo grado è interamente corrispondente a quella di primo grado, ma anche quando le due statuizioni siano fondate sul medesimo iter logico-argomentativo in relazione ai fatti principali oggetto della causa, non ostandovi che il giudice di appello abbia aggiunto argomenti ulteriori per rafforzare o precisare la statuizione già assunta dal primo giudice” (cfr.

Cass., Sez. 6 -2, Ordinanza n. 7724 del 09/03/2022, Rv. 664193). 3.3. In ogni caso, il motivo è inammissibile anche perché si risolve in una censura di merito in ordine all’accertamento del fatto e alla valutazione delle prove, e non si confronta con il principio, cui si intende dare continuità, secondo cui “ L’esame dei documenti esibiti e delle deposizioni dei testimoni, nonché la valutazione dei documenti e delle risultanze della prova testimoniale, il giudizio sull’attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e le circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono Ric. 2021n. 26669sez.

S2 - cc . 23.01.2023 logicamente incompatibili con la decisione adottata“ (cfr. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 16056 del 02/08/2016, Rv. 641328; conf. Cass. Sez. 1, Sentenza n.11511 del 23/05/2014, Rv.631448; Cass. Sez. L, Sentenza n. 13485 del 13/06/2014, Rv.631330; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 12362 del 24/05/2006, Rv. 589595; Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 16467 del 04/07/2017, Rv. 644812).” 3.4.Anche il secondo motivo deve essere , pertanto, disatteso.

4. Il ricorso è dunque rigettato.

5. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

6. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M.

La Corterigetta il ricorso e condanna la ricorrente al rimborso delle spese in favore de lla parte controricorrent e che liquida in complessivi euro 1415 più 200 per esborsi oltre al rimborso forfettario al 15% IVA e CPA come per legge; ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002, inserito dall'art. 1, co. 17, I. n. 228/12, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente del contri