Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 4219/2023 — snciv Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal claiming insufficient reasoning, ruling it is inadmissible as a factual re-evaluation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4219/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, rejecting the claim that the lower court failed to examine a decisive historical fact. The applicants argued the trial court ignored evidence proving two distinct businesses existed, while the trustee acted in good faith based on judicial authorization. The court ruled that the second-instance judgment sufficiently motivated its factual assessment and that the appeal sought a re-evaluation of facts, which falls outside the scope of cassation review.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 360 n. 5 c.p.c.; Art. 360 n. 3 c.p.c.: An appeal based on insufficient reasoning or omitted examination of a decisive fact is inadmissible if the lower court's judgment contains a motivated exclusion of the alleged error and the appeal aims merely at re-evaluating historical facts.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissible appeal insufficient reasoning omitted examination of fact cassation review limits factual re-evaluation good faith trustee business separation contratto di ristorazione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 360 n. 5 c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE 1) Con la prima doglianza, proposta ai sensi dell’art. 360 n. 5 c.p.c., i ricorrenti assumono “la violazione per insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio in relazione agli artt.
Art. 360 n. 3 c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE 1) Con la prima doglianza, proposta ai sensi dell’art. 360 n.
Art. 13 comma 1-quater D.P.R. n. 115/2002
La Corte da atto che ricorrono i presupposti processuali di cui all’art. 13 comma 1-quater D.P.R. n. 115/2002 per il raddoppio del versamento del contributo unificato, se dovuto; P.
art. 2043 c.c
in ragione della richiesta di risarcimento danni ex art. 2043 c.c.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. U., n. 8053 del 7 aprile 2014
Sez. 2, n. 27415 del 29 ottobre 2018
8053 del 7 aprile 2014; Sez. 2, n. 27415 del 29 ottobre 2018).
Sez. 2, n. 22585 del 10 settembre 2019
Sez. U., n. 34476 del 27 dicembre 2019
Sez. 1, n. 5987 del 4 marzo 2021
34476 del 27 dicembre 2019; Sez. 1, n. 5987 del 4 marzo 2021) Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna dei ricorrenti alla rifusione delle spese processuali in favore della controricorrente, come liquidate in dispositivo.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.36447/2018 R.G. proposto da : RISTORANTE ALLA SPERANZA DI MATTEUCCI MARCELLA E C SAS, PALAZZI ALESSANDRO, elettivamente domiciliati in ROMA V.LE EUROPA 344, presso lo studio dell’avvocato SCORCUCCHI LAURA (SCRLRA69C49H501L) rappresentati e difesi dall'avvocato MINI NICOLA (MNINCL62H23I726I) -ricorrente- contro CURATELA FALLIMENTO LA SPERANZA PIZZERIA BAR SRL, elettivamente domiciliato in ROMA VIA LIEGI 35/B, presso lo studio dell’avvocato DE CATERINI PAOLO (DCTPLA38T16H501D) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato NOTARI ALESSANDRO (NTRLSN48T23I726J) -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO FIRENZE n. 2097/2018 depositata il18/09/2018.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/01/2023 dal Consiglieredr. MAURO MOCCI . FATTI DI CAUSA La Corte d’appello di Firenze, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Siena n. 451/2010, per quel che ancora interessa, rigettava la domanda di risarcimento danni proposta da Ristorante Alla Speranza di Matteucci Marcella C. s.a.s. nonché da Marcella Matteucci in proprio, Alessandro e Simone Palazzi nei confronti del Fallimento La Speranza Bar Pizzeria s.r.l. A parere dei giudici di secondo grado, all’atto del fallimento de La Speranza Pizzeria Bar s.r.l., come affermato dal Tribunale di Siena, esisteva ed operava un’unica azienda come ristorante, bar e pizzeria e non due aziende distinte, come preteso dagli originari attori.

Inoltre, il comportamento della curatela doveva reputarsi conforme a buona fede, perché autorizzato con decreto del giudice delegato del 19 settembre 2001, su parere favorevole del comitato dei creditori. La Società Ristorante Alla Speranza s.a.s. ed Alessandro Palazzi hanno proposto ricorso per cassazione, sulla scorta di due motivi. Resiste con controricorso la Curatela del Fallimento La Speranza Bar Pizzeria s.r.l. RAGIONI DELLA DECISIONE 1) Con la prima doglianza, proposta ai sensi dell’art. 360 n. 5 c.p.c., i ricorrenti assumono “la violazione per insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio in relazione agli artt. 822, 948, 939, 1418 e 2555 c.c., con riferimento alla domanda di nullità/annullamento dell’atto transattivo di cessione di azienda del 4.10.2001 intercorso tra la Curatela del Fallimento La Speranza Pizzeria Bar s.r.l. e la Mimes s.r.l. in ragione della richiesta di risarcimento danni ex art. 2043 c.c. nei confronti della detta Curatela”.

La sentenza impugnata avrebbe erroneamente trascurato di considerare una serie di elementi, che indicavano la presenza di due aziende ben distinte e separate, che le opere di trasformazione straordinaria e radicale dei locali in affitto non avrebbero potuto essere eseguite in un breve periodo, che lo stesso contratto di affitto di azienda avrebbe tenuto distinto il ristorante dalla Pizzeria Bar. Il motivo è complessivamente inammissibile. 1.1) L'esame dei documenti esibiti e la valutazione degli stessi, come anche il giudizio sull'attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice delmerito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte diprova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata (Sez. 1, n. 19011 del 31 luglio 2017;

Sez. 1, n. 16056 del 2 agosto 2016). 1.2) Pertanto, la valutazione delle prove raccolte, anche se si tratta di presunzioni, costituisce un'attività riservata in via esclusiva all'apprezzamento discrezionale del giudice di merito, le cui conclusioni in ordine alla ricostruzione della vicenda fattuale non sono sindacabili in cassazione, sicché rimane estranea al vizio previsto dall'art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c. qualsiasi censura volta a criticare il "convincimento" che il giudice si è formato, a norma dell'art. 116, commi 1 e 2, c.p.c., in esito all'esame del materiale istruttorio mediante la valutazione della maggiore o minore attendibilità delle fonti di prova, atteso che la deduzione del vizio di cui all'art. 360 n. 5 c.p.c. non consente di censurare la complessiva valutazione delle risultanze processuali, contenuta nella sentenza impugnata, contrapponendo alla stessa una diversa interpretazione al fine di ottenere la revisione da parte del giudice di legittimità degli accertamenti di fatto compiuti dal giudice di merito (Sez. 2, n. 20553 del 19 luglio 2021). 1.3) D’altronde, l'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., riformulato dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv. in l. n. 134 del 2012, introduce nell'ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (Sez.

U., n. 8053 del 7 aprile 2014; Sez. 2, n. 27415 del 29 ottobre 2018). Nella specie, nessun fatto storico preciso viene dedotto come trascurato dalla sentenza impugnata, mentre i ricorrenti si diffondono sulla valutazione delle risultanze probatorie.

2) Con il secondo mezzo di impugnazione, i ricorrenti lamentano la violazione o falsa applicazione dell’art. 2043 comma 2° c.c., ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c. La Corte d’appello avrebbe ignorato che la Curatela fallimentare, al momento di siglare l’atto transattivo di affitto dell’intera azienda del 4 ottobre 2001 con Mimes s.r.l., sarebbe stata ben consapevole di disporre di diritti di terzi estranei alla procedura. Il motivoè inammissibile. 2.1) La sentenza impugnata ha motivatamente escluso la contrarietà ai principi di buona fede da parte della Curatela, testualmente affermando “all’epoca dell’accordo di cessione si era già pronunciato il Tribunale di Siena con sentenza non definitiva n. 365/2001 rigettando la domanda di rivendica degli eredi Palazzi..l’atto di cessione faceva salvi gli eventuali diritti degli eredi del sig.

Ilio Palazzi, che dovessero risultare accertati dal giudizio pendente… la Curatela era stata autorizzata dal Tribunale Fallimentare di Siena con decreto del 19 settembre 2001”. Anche in tal caso si tratta di un apprezzamento di fatto, sottratto al sindacato di legittimità ove sorretto da esauriente motivazione e ispirato a esatti criteri giuridici (Sez.2, n. 22585 del 10 settembre 2019) 2.2) È dunque inammissibile il ricorso per cassazione che, sotto l'apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge, di mancanza assoluta di motivazione e di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio miri, in realtà, ad una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito (Sez.

U., n. 34476 del 27 dicembre 2019; Sez. 1, n. 5987 del 4 marzo 2021) Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna dei ricorrenti alla rifusione delle spese processuali in favore della controricorrente, come liquidate in dispositivo. La Corte da atto che ricorrono i presupposti processuali di cui all’art. 13 comma 1-quater D.P.R. n. 115/2002 per il raddoppio del versamento del contributo unificato, se dovuto; P. Q. M. La Corte Suprema di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento, in favore della Curatela del Fallimento La Speranza Pizzeria Bar s.r.l., delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 12.000 (dodicimila) per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulterioreimporto a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso,