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Ordinanza — n. 4214/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for lack of special power of attorney; costs awarded to lawyer acting without authority.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4214/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the plaintiff submitted a general power of attorney instead of the required special power of attorney. The lower court had previously rejected the company's opposition regarding traffic zone access, and the Cassation appeal argued violations of traffic regulations. The Court ruled that a special power of attorney must be issued after the contested decision is published and cannot be retroactively validated by a general mandate.

Regesto Legislator

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Art. 182, comma 2, c.p.c.; Art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002: A special power of attorney for higher jurisdiction proceedings must be issued after the publication of the contested decision; a general power of attorney cannot cure this defect, rendering the appeal inadmissible and the lawyer liable for costs.

Parole chiave

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special power of attorney higher jurisdiction proceedings inadmissible appeal lawyer liability procedural defect traffic zone access costs allocation persone con disabilità

Disposizioni normative citate

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Art. 182, comma 2, c.p.c.
Di recente questa Corte ha anche precisato che: «L'art. 182, comma 2, c.p.c., nella formulazione introdotta dall'art.
Art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater D.P.R.
Art. 46, comma 2, l. n. 69 del 2009
182, comma 2, c.p.c., nella formulazione introdotta dall'art. 46, comma 2, della l.
R.D.L. n. 1578/1933
Art. 360 comma 1 n. 5 c.p.c.
610, 381 Regolamento Attuazione Codice della Strada ed omesso esame circa un fatto decisivo del giudizio (art. 360 comma 1 n. 5 c.p.c.).

Giurisprudenza citata

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Cass., Sez. 6-3, Ordinanza n. 13263 del 01/07/2020
Cass., Sez. 6-3, Ordinanza n. 13263 del 01/07/2020, Rv.
Cass., Sez. 3, Sentenza n. 7181 del 12/05/2003
658373; Cass., Sez. 3, Sentenza n. 7181 del 12/05/2003, Rv.
Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 14474 del 2019
Sez. U, Sentenza n. 10706 del 2006
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Testo completo

ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 7085-2022R.G. proposto da: COGEIM S.R.L., in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ITALO CARLO FALBO 22, presso lo studio dell'avvocato GIUSEPPE DIACO, che la rappresenta e difende; -ricorrente - contro ROMA CAPITALE, in persona del Sindaco pro-tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA TEMPIO DI GIOVE N. 21, presso l’Avvocatura Capitolina, rappresentata e difesa dall’avvocato Alberto Armenante; -controricorrente - Ric. 2022n. 7085sez.

S2 - ud. 25 /0 1 /2022 avverso la sentenza n. 14743/2021 del TRIBUNALE di Roma, depositata il 22settembre 2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25.01.2023 dal Consigliere Dott. LUCA VARRONE; FATTI DI CAUSA 1. Con il provvedimento impugnato, il Tribunale di Roma ha confermato la sentenza del Giudice di Pace locale, che aveva respinto l’opposizione presentata dalla Cogeim s.r.l. contro il verbale di accertamento n. 13170225092 del 06.02.2017, con cui si contestava alla ricorrente l’accesso in zona a traffico limitato in assenza della prescritta autorizzazione.

Il giudice dell’appello riteneva, in particolare, non provata la circostanza dedotta dalla Cogeim S.r.l. a sostegno della proposta opposizione, e cioè che al momento dell’accesso nella zona a traffico limitato la vettura di proprietà della ricorrente era a servizio di persona disabile, munita di regolare permesso, ed esponeva il contrassegno di cui al d.P.R. n. 495 del 1992.

2. Per la cassazione di detta decisione ha proposto ricorso la Cogeim S.r.l., affidandosi ad un unico motivo, così rubricato: «Violazione o falsa applicazione degli artt. 36 e 38 del D.Lgs n. 285/1992, 11, comma 4 d.P.R. 19/9/1996 n. 610, 381 Regolamento Attuazione Codice della Strada ed omesso esame circa un fatto decisivo del giudizio (art. 360 comma 1 n. 5 c.p.c.). E violazione o falsa applicazione degli artt. 11 e 12 d.P.R. 24 luglio 1996, n. 503». 3.Roma Capitale ha resistito con controricorso .

4. Con memoria depositata in prossimità dell’adunanza la ricorrente ha insistito nelle proprie richieste. Ric. 2022n. 7085sez. S2 - ud. 25 /0 1 /2022 RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Il ricorso è inammissibile per difetto di procura speciale. Il ricorso è privo di procura speciale. Esso, infatti, risulta proposto sulla base della procura rilasciata nei precedenti gradi di merito, e in particolare «giusta procura a margine del ricorso innanzi al Giudice di Pace di Roma (R.G. 66728/2017)»(così a pag. 1 di ricorso), in contrasto, pertanto, con l'obbligo di rilasciare la procura successivamente alla pubblicazione del provvedimento impugnato e con specifico riferimento al giudizio di legittimità (cfr.

Cass., Sez. 6-3, Ordinanza n. 13263 del 01/07/2020, Rv. 658373; Cass., Sez. 3, Sentenza n. 7181 del 12/05/2003, Rv. 562867). Di recente questa Corte ha anche precisato che: «L'art. 182, comma 2, c.p.c., nella formulazione introdotta dall'art. 46, comma 2, della l. n. 69 del 2009, non consente di "sanare" l'inesistenza o la mancanza in atti della procura alla lite» (Sez. U, Sentenza n. 37434 del 21/12/2022, Rv. 666508 -01). In tale pronuncia le Sezioni Unite hanno chiarito che resta preclusala “sanatoria” afferente al difetto di procura speciale per il ricorso di cassazione: occorrendo che la stessa sia rispettosa del principio di specialità, che ne impone, come si è visto, certo e specifico riferimento alla decisione impugnata, sicché non è configurabile un rilascio tardivo per ordine del giudice.La s anatoria è incompatibile, per un verso, con la natura di procura speciale, la quale presuppone che il cliente richieda, attraverso il mandato collegato al contratto d’opera, all’avvocato il proprio ministero di difensore abilitato a stare in giudizio davanti alle giurisdizioni superiori, a specifico riguardo di una data decisione e, per altro verso, con la disciplina di cui al r.d.l. n. 1578/1933, che limita Ric. 2022n. 7085sez.

S2 - ud. 25 /0 1 /2022 l’abilitazione al patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori agli avvocati iscritti nell’apposito albo; disciplina che resterebbe elusa da una sanatoria con effetto “ex tunc”.

2. Ciò esime il Collegio dall’illustrare il motivo di ricorso.

3. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e siliquidano come da dispositivoa carico dell’avv.to Giuseppe Diaco che ha agito in assenza di procura. Infatti secondo l’orientamento del tutto consolidato di questa Corte In materia di disciplina delle spese processuali, nel caso di azione o di impugnazione promossa dal difensore senza effettivo conferimento della procura da parte del soggetto nel cui nome egli dichiari di agire nel giudizio o nella fase di giudizio di che trattasi (come nel caso di inesistenza della procura 'ad litem' o falsa o rilasciata da soggetto diverso da quello dichiaratamente rappresentato o per processi o fasi di processo diverse da quello per il quale l'atto è speso), l'attività del difensore non riverbera alcun effetto sulla parte e resta attività processuale di cui illegale assume esclusivamente la responsabilità e, conseguentemente, è ammissibile la sua condanna a pagare le spese del giudizio; diversamente, invece, nel caso di invalidità o sopravvenuta inefficacia della procura 'ad litem', non è ammissibile la condanna del difensore alle spese del giudizio, in quanto l'attività processuale è provvisoriamente efficace e la procura, benchè sia nulla o invalida, è tuttavia idonea a determinare l'instaurazione di un rapporto processuale con la parte rappresentata, che assume la veste di potenziale destinataria delle situazioni derivanti dal processo (ex plurimis Sez. 6 - 3 , Ordinanza n. 14474 del 2019 , Sez.

U, Sentenza n. 10706 del 2006). Ric. 2022n. 7085sez. S2 - ud. 25 /0 1 /2022 4. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna Giuseppe Diaco al pagamento delle spese del giudizio di legittimità nei confronti della parte controricorrente che liquida in euro 1000, più 200 per esborsi, oltre al rimborso forfettario al 15% IVA e CPA come perlegge; ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002, inserito dall’art. 1, co. 17, I. n. 228/12, dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bi