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Ordinanza — n. 4192/2023 — snciv Generato dall'IA

Court rejects ANAS toll claim for small town roads, ruling municipalities hold exclusive rights under 1961 law.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4192/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation rejected ANAS's claim for toll payments on road access points in small municipalities. The court held that while ANAS manages these roads, the right to collect fees belongs exclusively to the local municipalities under Article 4 of Law No. 59 of 1961. Consequently, the lower court's judgment awarding fees to ANAS was overturned and the original claim dismissed.

Regesto Legislator

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Art. 4 della legge 59/1961; Art. 14 della legge 246/2005: The right to collect fees for road access concessions in municipalities with populations under 20,000 belongs exclusively to the municipality, not the State.

Parole chiave

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municipal road fees State road management toll collection rights small town roads ANAS liability Law 59/1961 road access concessions condanna al pagamento pecuniario

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 4 della legge 59 del 1961
– la violazione e falsa applicazione dell’art. 4 della legge n.
Art. 14 della legge 246 del 2005
1696, la annovera tra le disposizioni legislative statali pubblicate anteriormente al 1° gennaio 1970, delle quali è indispensabile la permanenza in vigore, ai fini e per gli effetti dell'art. 14, commi 14, 14-bis e 14 - ter , della legge n.
Art. 2, comma 7 del codice della strada
Con il primo motivo, i ricorrenti hanno denunciato – ai sensi dell’art. 260, comma 1, n.
art. 2948 c.c
art. 92 c.p

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Ordinanza n. 11266/2020
7401/1983 e ribadito, recentemente, con l’ordinanza n. 11266/2020.
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Testo completo

LARI LUIGI (C.F.: CRV LGU 41R02 L026A) e CRIVELLARI IVONNE AMALIA (C.F.: CRV VNN 44B62 L026J), rappresentati e difesi, giusta procura speciale apposta in calce al ricorso, dagli Avv.ti Annalisa Pizzi e Paolo Panariti ed elettivamente domiciliati presso lo studio di quest’ultimo, in Roma, v. Celimontana, n. 38; -ricorrenti - contro A.N.A.S. s.p.a. (C.F.: 80208450587), in persona del legale rappresentante pro - tempore, rappresenta ta e difesa, in virtù di procura speciale rilasciata su foglio separato allegato al controricorso, dall’Avv. Roberta Carta ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, in Roma, piazza A. Mancini, n. 4; -controricorrente – avverso la sentenza della Corte di appello di Roma n. 5199/2018 (pubblicata in data 26 luglio 2018); udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25 gennaio 2023 dal Consigliere relatore Aldo Carrato; R.G.N.32053/18 C.C. 25/01/2023 Domanda di pagamento canoni per occupazione demaniale lettala memoria depositata dalla difesa dei ricorrenti ai sensi dell’art. 380-bis.1. c.p.c.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza n. 13310/2012, il Tribunale di Roma, pronunciando sulla domanda proposta dall’ANAS s.p.a. nei confronti di Crivellari Luigi, Crivellari Ivonne Amalia e Crivellari Imelde - queste ultime quali eredi di Crivellari Emilio -diretta all’ottenimento del pagamento della somma di euro 15.319,03, oltre interessi, quale canone relativo al periodo 1° gennaio 1998-21 dicembre 2002 per la licenza di costruzione di due pontili di accesso e l’occupazione di area demaniale nel territorio del Comune di Taglio di Po (Rovigo), così statuiva:

a) accoglieva la domanda come avanzata nei riguardi del Crivellari Luigi e, per l’effetto, lo condannava al pagamento, in favore dell’attrice, della somma indicata in citazione;

b) rigettava, invece, la domanda come formulata nei confronti delle altre due convenute;

c) condannava il Crivellari Luigi al pagamento delle spese giudiziali in favore dell’ANAS s.p.a. e le compensava tra quest’ultima e le altre due convenute.

2. Decidendo sull’appello avanzato dai soli Crivellari Luigi e Crivellari Ivonne Amalia e nella costituzione dell’appellata ANAS s.p.a., la Corte di appello di Roma, con sentenza n. 5199/2018 (pubblicata il 26 luglio 2018), lo accoglieva parzialmente e, in riforma per quanto di ragione dell’impugnata pronuncia di primo grado, condannava il Crivellari Luigi al pagamento del minor importo di euro 11.698,94, oltre interessi, regolando complessivamente le spese del doppio grado di giudizio. A sostegno dell’adottata decisione, la Corte laziale, riconfermata –in viapreliminare – la sussistenza della legittimazione attiva dell’ANAS s.p.a. con riguardo all’esperita azione di pagamento, riteneva poi - nel rigettare i primi tre motivi del gravame - che le prove documentali, addotte a conforto della fonte negoziale legittimante la pretesa giudiziale esercitata, erano state correttamente interpretate dal Tribunale, avuto riguardo, specificamente, al disciplinare del 10 aprile 1970 sottoscritto dal Crivellari Luigi, alla precisa individuazione dell’oggetto (come precedentemente richiamato) e alla previsione del canone annuale di euro 16.000,00, oltre che per effetto del mancato disconoscimento tempestivo delle firme apposte dal medesimo a detto disciplinare.

Il giudice di secondo grado rilevava, invece, la fondatezza del quarto motivo dell’appello avuto riguardo alla dedotta interruzione della prescrizione del diritto in forza di missiva indirizzata dall’ANAS s.p.a. al Crivellari Emilio, per aver agito quale apparente rappresentante del debitore. Al riguardo, la Corte di appello riteneva che non sussistevano elementi idonei per assumere che, con riferimento alla licenza dedotta in causa, il defunto Crivellari Emilio avesse agito quale rappresentante apparente del Crivellari Luigi, intestatario della stessa, come asserito dal primo giudice, con la conseguenza che detta missiva si sarebbe dovuta considerare inidonea a determinare l’interruzione del termine di prescrizione, non contenendo, peraltro, nemmeno l’intimazione diretta all’adempimento.

Pertanto, doveva ritenersi essere intervenuta la prescrizione del diritto dedotto con la formulata domanda di pagamento limitatamente alle annualità 1998 e 1999 scadenti il 31 gennaio di ciascun anno, avuto riguardo alla data di notificazione della citazione nell’aprile 2005 ed in applicazione del termine quinquennale previsto dall’art. 2948 c.c., con conseguente riduzione della somma riconosciuta con la sentenza di primo grado a quella di euro 11.698,94 (avuto riguardo alle altre annualità per le quali il diritto di credito non si era ancora prescritto).

3. Avverso la sentenza di appello hanno proposto ricorso per cassazione, affidato a cinque motivi, Crivellari Luigi e Crivellari Ivonne Amalia. Ha resistito con controricorso l’ANAS s.p.a. La difesa dei ricorrenti ha anche depositato memoria ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con il primo motivo, i ricorrenti hanno denunciato – ai sensi dell’art. 260, comma 1, n. 3, c.p.c. – la violazione e falsa applicazione dell’art. 4 della legge n. 49/1961 e del d. lgs. n. 285/1992 (c.d. codice della strada), sostenendo l’erroneità dell’impugnata sentenza nella parte in cui aveva ritenuto sussistente la legittimazione attiva dell’ANAS s.p.a. a richiedere il pagamento della contestata somma in relazione al titolo dedotto in giudizio, malgrado l’ubicazione dell’accesso per il quale erano stati richiesti i canoni all’interno del centro abitato del Comune di Taglio di Po, avente meno di 20.000 abitanti, pretesa che avrebbe potuto essere fatta eventualmente valere solo dallo stesso Comune.

2. Con la seconda doglianza, i ricorrenti hanno dedotto –in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. – l’omesso esame circa il fatto decisivo per la controversia riguardante il difetto di legittimazione attiva – o, meglio, della tito larità del diritto fatto valere in giudizio – in capo all’ANAS s.p.a. in relazione all’esercizio di detta pretesa, costituente questione attinente al merito e riguardante, perciò, non la prospettazione, ma la fondatezza della domanda.

3. Con il terzo mezzo, i ricorrenti hanno evidenziato di aver formulato un motivo in appello basato sulla negazione della suddetta titolarità, formante oggetto di una mera difesa e non di un’eccezione in senso stretto, come tale proponibile in sede di impugnazione.

4. Con la quarta censura, i ricorrenti hanno contestato – con riferimento all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. –la valenza probatoria conferita dalla Corte di appello al disciplinare in data 10 aprile 1970, deducendo che l’ANAS s.p.a. non aveva, invece, prodotto alcun valido documento idoneo a far ritenere la fondatezza della sua pretesa creditoria nei confronti del Crivellari Luigi, né alcuna efficacia avrebbe potuto essere riconosciuta alla licenza n. 8682 “accordata con decreto compartimentale n. 20966 del 18-03.1970”.

5. Con il quinto ed ultimo motivo, i ricorrenti hanno denunciato la violazione o falsa applicazione dell’art. 92 c.p.c., sostenendo l’illegittimità dell’impugnata sentenza in ordine alla regolazione delle spese dei due gradi di giudizio e alla erronea motivazione posta a base dell’applicazione del regime di compensazione parziale delle stesse.

6. Rileva il collegio che i primi tre motivi possono essere esaminati congiuntamente perché attinenti alla medesima questione relativa alla contestazione della legittimazione attiva (in relazione all’asserita titolarità - nell’impugnata sentenza - del relativo diritto) in capo all’ANAS s.p.a. a pretendere i canoni concessori oggetto dell’azione dalla stessa esperita nei confronti dei Crivellari. Essi – essendo , peraltro, pacifica la rilevabilità d’ufficio del difetto della titolarità giuridica del diritto fatto valere in giudizio (v.

SU n. 2951/2015) -sono fondati in virtù dell’assorbente principio giuridico (risultando, perciò, irrilevante l’argomento speso nella motivazione dell’impugnata sentenza sulla insussistenza dell’efficacia retroattiva della delibera della Giunta del Comune di Taglio al PO n. 62 del 23 giugno 2015) già affermato – sulla questione prospettata - con la sentenza di questa Corte n. 7401/1983 e ribadito, recentemente, con l’ordinanza n. 11266/2020. Alla stregua di questi specifici, univoci e condivisibili precedenti, deve, infatti, ritenersi che il soggetto legittimato a richiedere il pagamento dei canoni per l'accesso da un fondo privato su strada statale, situata all'interno di un centro abitato di un Comune (come quello di Taglio di Po, che viene direttamente in rilievo in questa sede) con popolazione non superiore ai ventimila abitanti (senza, peraltro, che il relativo diritto possa ritenersi condizionato alla preventiva delimitazione in sede amministrativa dei tratti stradali interessati), non è l'ANAS s.p.a. bensì – in ogni caso - il Comune, come disposto dall'art. 4 della legge n. 59 del 1961, norma da ritenersi attualmente ancora vigente in base al disposto dell'art. 1 del d. lgs. n. 179 del 2009, che, nell'All. 1, parte 4^, n. 1696, la annovera tra le disposizioni legislative statali pubblicate anteriormente al 1° gennaio 1970, delle quali è indispensabile la permanenza in vigore, ai fini e per gli effetti dell'art. 14, commi 14, 14-bis e 14 - ter , della legge n. 246 del 2005 e successive modificazioni, senza potersi ritenere che l'effetto ripristinatorio di tale norma sia impedito dall'art. 2, comma 7, del codice della strada, avendo il legislatore ripristinato l'art. 4 della predetta legge con l'implicita ma chiara volontà di ritenerla applicabile senza soluzione di continuità.

In altri termini, quindi, i tratti delle strade statali che attraversano abitati di Comuni con popolazione non superiore a ventimila abitanti devono ritenersi facenti parte della rete delle strade statali, ma, a norma dell’art. 4, comma 4, della citata legge 7 febbraio 1961 n. 59, per gli eventuali canoni dovuti da privati per licenze o concessioni interessanti il corpo stradale per gli accessi da proprietà private sono fatti salvi a favore dei Comuni, il cui diritto –come già posto in risalto - non è condizionato alla preventiva de limitazione in sede amministrativa dei tratti stradali in questione, richiesta dal comma 2 della stessa norma soltanto con riferimento alla possibilità di assunzione da parte dell'ANAS dei compiti di gestione dei marciapiedi e delle banchine rialzate, altrimenti spettanti ai Comuni.

7. Pertanto, alla stregua delle complessive suddette argomentazioni, vanno accolti i primi tre motivi del ricorso, con il conseguente assorbimento dei restanti. Poiché il ricorso va ritenuto fondato sulla scorta della risoluzione di una mera questione di diritto (per la quale non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto), la causa può essere direttamente decisa nel merito in questa sede, pervenendosi al rigetto della domanda originariamente proposta dall’ANAS s.p.a., relativa alla pretesa di pagamento dei canoni dedotti con l’atto di citazione introduttivo nei confronti dei convenuti Crivellari.

Alla stregua della peculiarità della questione e della sua obiettiva controvertibilità all’atto della proposizione del ricorso (non essendosi ancora formato un radicato orientamento giurisprudenziale di questa Corte sulla tematica in oggetto, essendo sopraggiunta la conferma dell’unico e datato precedente al riguardo solo recentemente con la richiamata ordinanza n. 11266/2020), si ravvisano giusti ed obiettivi motivi che legittimano la dichiarazione di integrale compensazione delle spese tra le parti con riferimento all’intero giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie i primi tre motivi di ricorso e dichiara assorbiti i restanti. Cassa l’impugnata sentenza e, decidendo nel merito, rigetta l’originaria domanda di pagamento proposta dall’ANAS s.p.a. . Compensa integralmente tra le parti le spese dell’int