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Ordinanza — n. 4140/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for lack of factual exposition and failure to cite specific legal grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4140/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible due to a complete lack of factual exposition and a failure to cite specific legal grounds. The appellant submitted a generic complaint without detailing the proceedings or identifying precise violations of the Civil Procedure Code. Consequently, the court ruled that the appeal did not meet the statutory requirements for admissibility under Article 360 of the Civil Procedure Code.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 3 c.p.c.; Art. 366, n. 3 c.p.c.: A cassation appeal must contain a precise exposition of the factual background and must cite specific legal grounds corresponding to the statutory categories of review, rather than offering a general or vague criticism of the lower court's decision.

Parole chiave

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cassation appeal admissibility lack of factual exposition specific legal grounds requirement Civil Procedure Code review inadmissible appeal spese di difesa allegazioni insufficientemente motivate prova del beneficio dell’assistenza giudiziaria

Disposizioni normative citate

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Art. 360, first paragraph, Civil Procedure Code
Il ricorso per cassazione, avendo ad oggetto censure espressamente e tassativamente previste dall'art. 360, primo comma, cod.
Art. 366, paragraph 3, Civil Procedure Code
Questa Corte da anni, con giurisprudenza ferma enuncia il principio secondo il quale, in tema di ricorso per cassazione, ai fini del requisito di cui all'art. 366, n.
Art. 111 of the Constitution
art. 111 Cost
art. 360 cod. proc. civ
Il ricorso per cassazione, avendo ad oggetto censure espressamente e tassativamente previste dall'art. 360, primo comma, cod.

Giurisprudenza citata

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S.U. n. 17168/2012
Cass. n. 593/2013
Cass. n. 10244/2013
Cass. n. 17000/2013
Cass. n. 26277/2013
Cass. n. 18363/2015
Cass. n. 33856/2016
Cass. n. 24291/2016
Cass. n. 12643/2019
Cass. n. 12730/2019
Cass. n. 28356/2019
Cass. n. 31224/2019
Cass. n. 31225/2019
Cass. n. 1278/2020
Cass. n. 10423/2020
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Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 11306/2018 R.G. proposto da: LUCARINI ROBERTO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI VALERI 1, presso lo studio dell’avvocato MAURO GERMANI, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti; –ricorrente– contro UNIVERSITA’ AGRARIA DI COLONNA, in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA S.S. PIETRO E PAOLO 50, presso lo studio dell’avvocato CLAUDIO TOMASSINI, rappresentata e difesa dall’avvocato TOMMASO CONTI giusta procura in atti; –controricorrente– e nei confronti di PROCURA GENERALE PRESSO SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE, PROCURA GENERALE PRESSO CORTE D’APPELLO DI ROMA-intimati- avverso la sentenza n. 3/2018 della CORTE D’APPELLO DI ROMA, Sezione Usi Civici, depositata il 19/02/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 29/11/2022 dal Consigliere GIUSEPPE GRASSO;

Osserva 1. La Corte d’appello di Roma dichiarò inammissibile il reclamo proposto da Roberto Lucarini avverso la sentenza del Commissario degli usi civici per il Lazio, la Toscana e l’Umbria, che aveva dichiarato appartenenti al demanio collettivo dell’Università Agraria di Colonna il terreno indicato in atti sito nel comune di San Cesareo (già comune di Zagarolo). La sentenza della Corte romana affermò l’inammissibilità del reclamo poiché, non avendo il Lucarini contestato la sentenza nella parte in cui il Commissario ha accertato l’esistenza di usi civici sull’area de qua, ma si duole della mancata affrancazione del terreno in suo favore in quanto oggetto di concessione in enfiteusi , il medesimo, siccome chiarito in sede di legittimità, avrebbe dovuto esperire, ai sensi dell’art. 111 Cost., ricorso per cassazione, e non reclamo presso la Corte d’appello.

2. Roberto Lucarini ricorre avverso la decisione d’appello con unitario complesso censuratorio, non specificato in singoli motivi. Il ricorrenteha depositato memoria. Resiste con controricorso l’Università Agraria di Colonna.

3. Il ricorso non supera il vaglio d’ammissibilità per due ordini autonomi e concorrenti di ragioni. 3.

1. In primo luogo, deve rilevarsi l’assoluta mancanza d’esposizione della vicenda giudiziale. Il ricorso, senza alcuna illustrazione dei fatti salienti, dopo avere in “incipit” indicato la sentenza impugnata e il suo dispositivo, passa direttamente alle critiche censuratorie. Resta così inconoscibile quale fosse con esattezza l’oggetto e le ragioni della domanda proposta al Commissario, della decisione di quest’ultimo e delle doglianze svolte con il reclamo. Questa Corte da anni, con giurisprudenza ferma enuncia il principio secondo il quale, in tema di ricorso per cassazione, ai fini del requisito di cui all'art. 366, n. 3, cod. proc. civ., la pedissequa riproduzione dell'intero, letterale contenuto degli atti processuali è, per un verso, del tutto superflua, non essendo affatto richiesto che si dia meticoloso conto di tutti i momenti nei quali la vicenda processuale si è articolata; per altro verso, è inidonea a soddisfare la necessità della sintetica esposizione dei fatti, in quanto equivale ad affidare alla Corte, dopo averla costretta a leggere tutto (anche quello di cui non occorre sia informata), la scelta di quanto effettivamente rileva in ordine ai motivi di ricorso in funzione della comprensione dei motivi stessi, situazione questa del tutto coincidente con la mancanza di esposizione (S.U. n. 17168/2012, Rv. 621813; conf., ex multis, Cass. nn. 593/2013, 10244/2013, 17002/2013, 26277/2013 e, in epoca più recente, 18363/2015, 3385/2016, 24291/216, 1264/2019, 12730/2019, 28356/2019, 31224/2019, 31225/2019, 1278/2020, 10423/2020, 26837/2020).

Qui, addirittura, l’inesistenza dell’esposizione, per un verso, rende oscuro l’intero ricorso e, per altro verso, costringerebbe la Corte a leggere per esteso gli atti processuali al fine di giungere a comprensione della vicenda che le viene sottoposta. 3.

2. Sotto altro profilo deve osservarsi che il giudizio di cassazione è un giudizio a critica vincolata, delimitato e circoscritto dai motivi di ricorso, che assumono una funzione identificativa condizionata dalla loro formulazione tecnica con riferimento alle ipotesi tassative formalizzate dal codice di rito; ne consegue che il motivo (o i motivi, il che è lo stesso) del ricorso deve necessariamente possedere i caratteri della tassatività e della specificità ed esige una precisa enunciazione, di modo che il vizio denunciato rientri nellecategorie logiche previste dall'art. 360 cod. proc. civ., (ex multis, Sez. 5, n. 19959, 22/9/2014).

Il ricorso per cassazione, avendo ad oggetto censure espressamente e tassativamente previste dall'art. 360, primo comma, cod. proc. civ., deve essere articolato in specifici motivi riconducibili in maniera immediata ed inequivocabile ad una delle cinque ragioni di impugnazione stabilite dalla citata disposizione, pur senza la necessaria adozione di formule sacramentali o l'esatta indicazione numerica di una delle predette ipotesi; pertanto, pur non essendo decisivo il testuale e corretto riferimento a una delle cinque previsioni di legge, è tuttavia indispensabile che il motivo individui con chiarezza il vizio prospettato nel rispetto della tassativa griglia normativa (cfr., da ultimo Sez. 2, n. 17470/2018).

Nel caso al vaglio il ricorso presenta una struttura atipica, promiscua e confusa, essendo diretto a censurare, piuttosto che gli specifici vizi di cui s'è detto il merito della decisione, invocando, nella sostanza, un improprio giudizio di terzo grado pienamente devolutivo. Infine, è appena il caso di evidenziare che il ricorrente non si perita d’indicare con ordine le norme asseritamente violate o malamente applicate, avuto riguardo a punti decisionali esattamente perimetrati, laddove, per contro, l’alluvionale richiamo a norme e principi si inserisce in una sommaria e generale contestazione dell’epilogo.

4. In ragione dell’epilogo, costituente ragione più liquida, non occorre intrattenersi sull’eccezione con la quale la controricorrente ha dedotto che la notifica del ricorso sarebbe stata effettuata presso luogo privo di collegamento con il domicilio del proprio difensore.

5. Il ricorrente va condannato a rimborsare le spese in favore della controricorrente, tenuto conto del valore, della qualità della causa e delle attività svolte, siccome in dispositivo.

P.Q.M.

dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore della controricorrente, che liquida in euro 1.400,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cen