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Ordinanza — n. 4138/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to withdrawal of appeal after hearing date was set.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4138/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal extinguished following the appellants' formal withdrawal of the request. Although the appeal had been filed against a second-instance judgment ordering payment for a construction contract, the appellants and their counsel submitted a letter of renunciation shortly before the scheduled hearing on October 4, 2022. The Court ruled that because the withdrawal occurred after the hearing date was fixed, the judgment must be pronounced by the Collegium rather than the single judge, resulting in the dismissal of the appeal without cost allocation.

Regesto Legislator

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Art. 391 c.p.c.; Art. 392 c.p.c.: When a cassation appeal is withdrawn after the hearing date has been set, the judgment declaring the appeal extinguished must be pronounced by the Collegium.

Parole chiave

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withdrawal of appeal extinction of proceedings Collegium pronouncement cassation appeal post-hearing withdrawal rinuncia d'eredità rinuncia a pretese di salario condanna al pagamento pecuniario

Disposizioni normative citate

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Art. 391 c.p.c.
Art. 392 c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Cass. 19051/10
Cass. 1878/11
19051/10, Cass. 1878/11);
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Testo completo

ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 29325/2017 R.G. proposto da: Giuseppa Boninta, Anna Maria Dominici e Gianni Dominici, rappresentati e difesi dall’avv. Michele Ricciardi, domiciliati in Roma, via Emilia 88 (studio avv. Stefano Vinti) –ricorrenti – Contro I.P.E.R. S.n.c. di Montecchiani Gianni e Montecchiani Gianpiero,in persona del suo rappresentante legale, elettivamente domiciliata in Roma, Piazza delle Cinque Giornate, 2, presso lo studio dell’avvocato Gabriele Antonini (NTNGRL71C01L188P) che la rappresenta e difende. –resistente – avverso la sentenza n. 1016/2017 della CORTE DI APPELLO DI FIRENZE, depositata il 08.05.2017.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 04/10/2022 dal Consigliere ANTONELLO COSENTINO RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE Rilevato: che isigg.ri Giuseppa Boninta, Anna Maria Dominici e Gianni Dominici hanno proposto ricorso contro la società IPER di Montecchiani Gianni e Montecchiani Gianpiero S.n.c. per la cassazione della sentenza n. 1016/2017 con cui la Corte di appello di Firenze li ha condannatipro quota, in qualità di eredi di Giacinto Dominici, a corrispondere alla suddetta società la somma di € 18.618, oltre interessi, a titolo di corrispettivo di un appalto. che la società IPER di Montecchiani Gianni e Montecchiani Gianpiero S.n.c. ha depositato controricorso; che la causa è stata chiamata per la discussione all’adunanza di camera di consiglio del 4 ottobre 2022; che in prossimità dell’adunanza è stato depositato atto di rinuncia al ricorso per cassazione datato 15.9.2022 e sottoscritto dai ricorrenti e dal loro difensore, avvocato Ricciardi, nonché dal difensore della società controricorrente, in forza del potere espressamente conferitagli con la procura speciale ad litemposta in calce al controricorso; che quindi il giudizio va dichiarato estinto per rinuncia al ricorso, senza regolazione di spese (articolo 391, u.c., c.p.c.); che, poiché la rinuncia è pervenuta dopo la fissazione dell’adunanza, la declaratoria di estinzione va pronunciata dal Collegio (Cass. 19051/10, Cass. 1878/11);

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto per rinuncia il giudizio di cassazione. Così deciso in