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Ordinanza — n. 4022/2023 — snciv Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal allowing contractor to claim damages exceeding original contract sum.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4022/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court of Cassation allowed the contractor's appeal against the appellate court's judgment. The contractor argued that the lower courts incorrectly awarded damages exceeding the original contract sum, violating procedural limits on claim scope. The court found the appellate court erred by failing to strictly adhere to the plaintiff's initial claim amount when calculating the final balance.

Regesto Legislator

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Art. 345 c.p.c.; Art. 1242 c.c.: When a plaintiff specifies the exact sum claimed, the court of first instance cannot award a higher amount, and the court of appeal must respect this limitation when applying compensation rules.

Parole chiave

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Italian Civil Procedure Contractual Damages Claim Limitation Compensation Rules Appellate Review aggiudicazione d'appalto edile onorario dell'architetto risarcimento contrattuale del danno

Disposizioni normative citate

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Art. 345 c.p.c.
RAGIONI DI DIRITTO 1) Attraverso la prima censura, la ricorrente deduce la violazione o falsa applicazione dell’art. 345 c.p.c., ai sensi dell’art.
Art. 1242 c.c.
Con il secondo mezzo, la Erminio Costruzioni s.r.l si duole della violazione e falsa applicazione delle norme di diritto con riferimento all’art. 1242 c.c., ai sensi dell’art.
art. 345 c.p
RAGIONI DI DIRITTO 1) Attraverso la prima censura, la ricorrente deduce la violazione o falsa applicazione dell’art. 345 c.p.c., ai sensi dell’art.
art. 1242 c.c
Con il secondo mezzo, la Erminio Costruzioni s.r.l si duole della violazione e falsa applicazione delle norme di diritto con riferimento all’art. 1242 c.c., ai sensi dell’art.
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Testo completo

a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.7999/2022 R.G. proposto da : ERMINIO COSTRUZIONI SRL, elettivamente domiciliata in ROMA VIA CASSIODORO N 1/A, presso lo studio dell’avvocato DI MATTIA GIANCARLO (DMTGCR49C03H501H) rappresentatae difesa dagli avvocati DE PAOLINI STEFANO (DPLSFN67C16H501D), MACIARIELLO DARIO (MCRDRA65C07B445E) -ricorrente- contro PROJECT IMPRESIT SRL -intimata- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO ROMA n. 85 41/2021 depositata il29/12/2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/01/2023 dal Consiglieredr.

MAURO MOCCI . FATTI DI CAUSA Il Tribunale di Latina, dopo aver riunito un giudizio di opposizione a provvedimento monitorio ad altra causa ordinaria fra le stesse parti per i medesimi titoli, revocò il decreto ingiuntivo, con il quale Project Impresit s.r.l. aveva richiesto a Erminio Costruzioni s.r.l. il pagamento della somma di € 104.000, relativa all’ultima rata dovuta per un contratto di appalto riguardante lavori di impiantistica generale e respinse tutte le domande, principali e riconvenzionali. Su impugnazione principale della Project Impresit ed incidentale della Erminio Costruzioni, con sentenza n. 8541/2021 la Corte d’appello di Roma riformò parzialmente la sentenza del Tribunale, condannando Erminio Costruzioni al pagamento dell’importo di € 114.631,52, respingendo ogni diversa domanda e compensando le spese del giudizio fra le parti.

Il giudice di secondo grado ritenne che, a fronte del corrispettivo contrattuale spettante all’appaltatore (€ 224.868,80), dovesse essere decurtato l’importo per i danni patiti dalla committente (€ 110.273,28), fissando così la somma totale in € 114.631,52. Contro la predetta sentenza ricorre per cassazione Erminio Costruzioni s.r.l., affidandosi a due motivi, illustrati da successiva memoria. E’ rimasta intimata Project Impresit s.r.l. RAGIONI DI DIRITTO 1) Attraverso la prima censura, la ricorrente deduce la violazione o falsa applicazione dell’art. 345 c.p.c., ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c.

Nonostante in primo grado Project Impresit s.r.l. avesse limitato la sua domanda (sia nella comparsa di risposta nel giudizio ordinario sia con il decreto ingiuntivo) al residuo credito di € 104.000 (comprensivo di IVA), la Corte territoriale avrebbe erroneamente liquidato, per le sole opere contrattuali, un importo superiore, corrispondente a quello richiesto per la prima volta in comparsa conclusionale e poi reiterato in appello da controparte. Da ciò la novità della domanda avversaria.

2) Con il secondo mezzo, la Erminio Costruzioni s.r.l si duole della violazione e falsa applicazione delle norme di diritto con riferimento all’art. 1242 c.c., ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c. I giudici di secondo grado avrebbero operato un’indebita compensazione fra un importo contrattuale (quella dovuto dalla ricorrente) ed una somma riconosciuta a titolo risarcitorio (a carico di Project Impresit). I motivi, che possono essere esaminati congiuntamente per la loro intrinseca connessione, sono fondati. Secondo la stessa ricostruzione proposta dalla sentenza impugnata, nel giudizio di primo grado, la pretesa della Project Impresit avrebbe riguardato, da un lato, il titolo contrattuale (ossia il saldo di € 100.000 + IVA) e dall’altro, come esplicitato nella comparsa di risposta, un credito per opere extracontrattuali, pari ad € 342.815,17.

Il Tribunale respinse tutte le domande hinc et inde proposte, mentre la Corte d’appello, rigettata la domanda per opere extracontrattuali e dunque limitandosi a quelle contrattuali, ma prendendo le mosse da una consulenza tecnica espletata in primo grado, fatte le compensazioni del caso, pervenne a liquidare a favore di Project Impresit l’importo di € 114.631,52. Secondo la regola fissata dall’art. 345 c.p.c., quando l'attore abbia indicato esattamente e senza incertezze la somma richiesta, il giudice di merito non può pronunciare condanna per un importosuperiore.

Pertanto, la Corte d’appello, nella valutazione dei rapporti di dare – avere, sempre avendo riguardo alle opere contrattuali, avrebbe dovuto circoscrivere la somma riconosciuta a quella considerata originariamente dalla Project Impresit, ossia € 104.000. Pertanto, la sentenza va cassata e rinviata alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione, affinché riesamini la vicenda oggetto di causa alla luce delle considerazioni sopra esposte. P. Q. M. La Corte Suprema di Cassazione accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata in relazione alla censura accolta e rinvia alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anc