Cassation court quashes appeal ruling on tacit acceptance of construction work requiring specific delivery and reservation-free receipt.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court of Cassation quashed the Court of Appeal's decision regarding the tacit acceptance of construction work. The lower court had ruled that the client's failure to accept the repaired structure was unjustified, citing repeated offers of delivery with photographic evidence. The Court found this reasoning flawed because it ignored the statutory requirement that tacit acceptance necessitates both the physical delivery of the work and the client's reservation-free receipt.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1665 comma 4 c.c.; In construction contracts, tacit acceptance of the work requires the delivery of the work to the client followed by its reservation-free receipt, and mere offers of delivery without actual handover do not constitute acceptance.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.9223/2022 R.G. proposto da : GICAR SRL IN LIQUIDAZIONE, elettivamente domiciliata in TREVISO Via Fonderia n. 10, presso lo studio dell’avvocato D'ALESIO ANTONIO (DLSNTN61T16G964C) che larappresenta e difende unitamente all'avvocato VERINO MARIO ETTORE (VRNMTT39P03H501I) -ricorrente- contro FAVARETTI SRL, elettivamente domiciliatain PADOVA VIALE DELLA NAVIGAZIONE INTERNA 51, presso lo studio dell’avvocato ROCCA RICCARDO (RCCRCR63C02F382D) che larappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO VENEZIA n. 2534/2021 depositata il07/10/2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/01/2023 dal Consiglieredr. MAURO MOCCI . FATTI DI CAUSA Il Tribunale di Padova revocò il decreto ingiuntivo, con il quale Favaretti s.r.l. aveva richiesto a Gicar s.r.l. il pagamento della somma di € 12.200, per la riparazione di una tensostruttura, già fornita alla controparte e danneggiatasi a seguito di un violento temporale. Su impugnazione principale della Favaretti ed incidentale condizionata della Gicar, la Corte d’appello di Venezia riformò la sentenza del Tribunale, confermando l’originario provvedimento monitorio e condannando Favaretti a consegnare a Gicar il manufatto in suo possesso, subordinatamente al pagamento delle somme di cui al medesimo decreto ingiuntivo.
Il giudice di secondo grado ritenne che Gicar non avesse adeguatamente giustificato il rifiuto dell’accettazione del manufatto successivamente alla sistemazione, che Favaretti avrebbe offerto “corredata delle rappresentazioni fotografiche dell’opera riparata”. Contro la predetta sentenza (n. 2534/2021) ricorre per cassazione Gicar s.r.l., affidandosi a due motivi. Si è costituita Favaretti s.r.l., depositando controricorso. In prossimità dell’udienza, entrambe le parti hanno depositato memoria ex art. 378 c.p.c. RAGIONI DI DIRITTO 1) Attraverso la prima censura, la ricorrente deduce la violazione o falsa applicazione di norme di diritto, con riferimento all’art. 1665 c.c., ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c.
La Corte d’appello avrebbe erroneamente ritenuto assolto l’onere della prova in capo alla Favaretti sulla scorta di principi che esulavano dalla fattispecie legale codificata dall’art. 1665 c.c., mentre l’accettazione tacita dell’opera si sarebbe potuta presumere solo nell’ipotesi di ricezione senza riserve, oppure in caso dimancata verifica.
2) Con il secondo mezzo, la Gicar s.r.l. si duole della violazione e falsa applicazione delle norme di diritto, con riferimento agli artt.1460, 1665 e 2756 c.c., ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c. I giudici di secondo grado avrebbero trascurato di considerare che, in un contratto a prestazioni corrispettive, la prestazione di un contraente può e deve avvenire a fronte della prestazione dell’altro contraente. Sotto questo profilo, la consegna della struttura avrebbe piuttosto dovuto essere subordinata alla verifica delle riparazioni e non al pagamento del prezzo.
Il primo motivo è fondato. Secondo la giurisprudenza di questa Suprema Corte, in tema di appalto, ai sensi dell'art. 1665, comma 4° c.c., è necessario distinguere tra atto di "consegna" e atto di "accettazione" dell'opera: la consegna costituisce un atto puramente materiale che si compie mediante la messa a disposizione del bene a favore del committente, mentre l'accettazione esige, al contrario, che il committente esprima (anche “per facta concludentia”) il gradimento dell'opera stessa, con conseguente manifestazione negoziale la quale comporta effetti ben determinati, quali l'esonero dell'appaltatore da ogni responsabilità per i vizi e le difformità ed il conseguente suo diritto al pagamento del prezzo (Sez. 1, n. 19019 del 31 luglio 2017).
In particolare, il presupposto dell'accettazione tacita è costituito dalla consegna dell'opera al committente (alla quale è parificabile l'immissione nel possesso) e, come fatto concludente, la ricezione senza riserve da parte di quest'ultimo, anche se non si sia proceduto alla verifica (Sez. 2, n. 10452 del 3 giugno 2020; Sez. 2, n. 13224 del 16 maggio 2019). La sentenza impugnata ha testualmente affermato “E’ vero che l’appellata non ha accettato la consegna dell’opera e, dunque, grava sull’appaltatore provare di aver eseguito l’opera conformemente al contratto, ma è vero anche che il rifiuto della consegna non è stato adeguatamente giustificato da Gicar, se non lamentando un ritardo nella consegna ” ed, inoltre che l’adempimento di Favaretti sarebbe stato dimostrato “dalla corrispondenza con la quale Favaretti ha reiteratamente offerto di consegnare la tensostruttura corredata dalle rappresentazioni fotografiche dell’opera riparata, senza che siano intervenute contestazioni da parte di Gicar in ordine alla corretta esecuzione del lavoro”.
E’ evidente come le suddette affermazioni non indichino elementi idonei, in sé, a supportare l'assunto della sussistenza della intervenuta accettazione tacita dell'opera, neppure per "facta concludentia", in assenza di qualunque richiamo a una effettiva consegna dell'opera medesima. La Corte d’appello non si è dunque attenuta al principio che, in materia di appalto, regola l’accettazione dell’opera da parte del committente e che viene all’uopo ribadito: “ l'art. 1665 c.c., pur non enunciando la nozione diaccettazione tacita dell'opera, indica i fatti e i comportamenti dai quali deve presumersi la sussistenza dell'accettazioneda parte del committente e, in particolare, al comma 4 prevede come presupposto dell’accettazione tacita la consegnadell'opera al committente e come fatto concludente la ricezione senza riserve da parte di quest'ultimo, anche se non si sia proceduto alla verifica”.
Il secondo motivo resta assorbito. Pertanto, la sentenza va cassata e rinviata alla Corte d’appello di Venezia, in diversa composizione, affinché riesamini la vicenda oggetto di causa alla luce delle considerazioni sopra esposte. P. Q. M. La Corte Suprema di Cassazione accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata in relazione alla censura accolta e rinvia alla Corte d’appello di Venezia, in diversa comp