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Ordinanza — n. 4009/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court declares appeal inadmissible for failure to timely contest technical division tables in co-ownership dissolution.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4009/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The court declared the main appeal inadmissible and rejected the incidental appeal due to procedural defects and lack of timely objection to technical findings. The appellants failed to contest the millennial tables used for property division, arguing instead about secondary aspects and fee allocation rules. The court ruled that without a timely challenge to the technical expert's work, the lower court's valuation stands and the appeal lacks merit.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.; Art. 92 c.p.c.: An appeal is inadmissible if the appellant fails to timely contest the technical division tables and millennial calculations established by the court-appointed expert, as such objections must be raised before the division project is finalized.

Parole chiave

Generato dall'IA
co-ownership dissolution technical expert valuation millennial tables timely objection requirement inadmissible appeal property division procedural defect spese ed oneri comuni

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
2727, 2729, 1117, 813 c.c., nonché l’omesso esame di un fatto decisivo, in relazione all’art. 360, primo comma, nn.
Art. 92 c.p.c.
Con il terzo motivo, la ricorrente incidentale lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 92 c.p.c., in relazione all’art.
Art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002
Stante il tenore della pronuncia, va dato atto –ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002– della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto.
art. 327 c.p
Il ricorso notificato dalla Arena, da qualificare come incidentale in funzione della sua notifica successiva a quella del ricorso principale, va invece esaminato, essendo stato esso notificato entro il termine di cui all’art. 327 c.p.c.
art. 92 c.p
Con il terzo motivo, la ricorrente incidentale lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 92 c.p.c., in relazione all’art.
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Testo completo

pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.12621/2017 R.G. proposto da : ALBERTI SALVATORE e INTILI MICHELA ANTONINA, domiciliati presso la cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentati e difesi dall'avv. VITALE MARIA ROSA -ricorrenti- contro ARENA MARIA, domiciliato presso la cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall'avv. LONGO GIOVANNI -ricorrente incidentale- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO CATANIA n. 254/2017 depositata il10/02/2017. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/01/2023 dal Consigliere STEFANO OLIVA.

FATTI DI CAUSA Con atto di citazione notificato il 21.2.2007 Arena Maria evocava in giudizio Alberti Salvatore e Intili Michela Antonina innanzi il Tribunale di Catania, invocando lo scioglimento della comunione esistente tra le parti ed il rimborso di alcune spese anticipate per la manutenzione dei beni comuni. Si costituivano i convenuti, non opponendosi alla domanda di scioglimento della comunione, ma contestando quella di rimborso ed invocando, a loro volta, il rimborso di altre spese, sempre eseguite in relazione ai beni comuni. Con sentenza n. 922/2010 il Tribunale disponeva lo scioglimento della comunione, assegnando a ciascuna delle parti una delle quote formate all’esito di apposita C.T.U., con conguaglio a carico dell’Arena di € 9.000.

Rigettava, nel resto, tutte le domande, di parte attrice e di parte convenuta. Interponeva appello avverso detta decisione la Arena, mentre i convenuti resistevano al gravame spiegando a loro volta impugnazione incidentale. Con la sentenza impugnata, n. 313/2016, la Corte di Appello di Catania, dopo aver rinnovato la C.T.U., accoglieva in parte il gravame principale, rigettando quello incidentale; assegnava a ciascuna delle parti una delle quote formate in coerenza con l’accertamento tecnico disposto in secondo grado, con conguaglio a carico della Arena di € 12.500.

Propongono ricorso per la cassazione di detta decisione Alberti Salvatore e Intili Michela Antonina, affidandosi a tre motivi. Propone successivo ricorso, da qualificare come ricorso incidentale, Arena Maria, egualmente affidato a tre motivi. Il ricorso è stato chiamato all’adunanza camerale del 6.2.2021 e, all’esito della camera di consiglio, rinviato a nuovo ruolo con ordinanza interlocutoria n. 11919/2022 per l’acquisizione del fascicolo di ufficio del giudizio di merito e la rinnovazione della notificazione del ricorso introduttivo, ovvero la produzione della relata di notificazione eseguita il 5.5.2017, entro il termine di 90 giorni dalla comunicazione del predetto provvedimento.

Con nota del 7.7.2022, depositata in forma telematica in pari data, la parte ricorrente ha depositato la copia del ricorso, completo della relata di notificazione dello stesso, eseguita il 5.5.2017 nei confronti di Arena Maria, presso il procuratore costituito avv. Giovanni Longo, ritirata dalla collega di studio avv. Valeria Capriotti. RAGIONI DELLA DECISIONE Preliminarmente va osservato che il ricorso principale , come evidenziato nell’ordinanza interlocutoria n. 11919/2022, risulta notificato a soggetto diverso dal procuratore costituito per il grado di appello.

Il ricorso, infatti, è stato notificato presso lo studio dell’avv. Giovanni Longo, in Catania, via F. Fusco n. 12 , sul presupposto che quegli fosse il procuratore costituito della Arena in seconda istanza. Dalla sentenza impugnata, tuttavia, la Arena risulta elettivamente domiciliata, nel giudizio di secondo grado, presso l’avv. Valeria Capriotti in Catania, via Pensavalle n. 20 (cfr. pag. 1 della sentenza di appello). Mentre, dall’esame del fascicolo, condotto dal Collegio nella camera di consiglio del 6.12.2021, emerge che Arena Maria aveva conferito procura a margine dell’atto di citazione in appello all’avv.

Antonino Ciavola, eleggendo domicilio presso il suo studio in Catania, viale Jonio n. 87; procura che non risulta superata da successiv o conferimento di altro mandato, posto che sia la comparsa conclusionale che la memoria di replica depositate nel giudizio di appello nell’interesse di Arena Maria recano l’espressa indicazione che costei era assistita, in quel grado, dall’avv. Antonino Ciavola. Nel termine concesso da questa Corte con l’ordinanza interlocutoria n. 11919/2022, la difesa di parte ricorrente non ha provveduto ad una nuova notifica del ricorso, ma si è limitata a produrre la copia dell’atto originariamente notificato.

Ciò, tuttavia, non consente di chiarire se l’avv. Longo, presso il cui studio la notificazione è stata pacificamente eseguita, fosse, o meno, all’epoca della notifica, il procuratore domiciliatario indicato dalla Arena per il giudizio di gravame. Di conseguenza, manca, allo stato degli atti, la prova della rituale notificazione del ricorso introduttivo del presente giudizio di legittimità alla Arena ; l’impugnazione principale va dunque dichiarata inammissibile. Il ricorso notificato dalla Arena, da qualificare come incidentale in funzione della sua notifica successiva a quella del ricorso principale, va invece esaminato, essendo stato esso notificato entro il termine di cui all’art. 327 c.p.c. dalla pubblicazione della sentenza di seconde cure.

Con il primo motivo, la ricorrente incidentale denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 2727, 2729, 1117, 813 c.c., nonché l’omesso esame di un fatto decisivo, in relazione all’art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, c.p.c., perché la Corte di Appello avrebbe erroneamente considerato il sottotetto tra le parti comuni oggetto della divisione, senza considerare che esso era stato materialmente unito alla proprietà Arena e dunque avrebbe dovuto essere considerato di proprietà esclusiva di quest’ultima. La Corte di merito avrebbe dunque condotto un esame delle risultanze istruttorie non adeguato, non cogliendone il senso complessivo, ma valutando i singoli elementi in modo atomistico.

Con il secondo motivo, la ricorrente incidentale denuncia invece la violazione e falsa applicazione artt. 61, 62, 191 e 194 c.p.c., 1062 e 2697 c.c., nonché l’omesso esame di un fatto decisivo, in relazione all’art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, c.p.c., perché la Corte di merito avrebbe acriticamente fatto proprio il progetto divisionale redatto dal C.T.U., costituendo una “servitù di fognatura” a vantaggio di una delle due quote, e carico dell’altra, nonostante fosse praticamente possibile prevedere che ciascuna parte si dotasse di impianti autonomi.

Le due censure, suscettibili di esame congiunto, sono infondate. Esse, infatti, attingono la valutazione di merito condotta dalla Corte di Appello, la quale peraltro ha indicato i motivi per cui ha ritenuto di condividere le valutazioni tecniche dell’ausiliario. In particolare, la Corte distrettuale ha evidenziato che nessuna delle parti aveva mosso osservazioni alle tabelle millesimali redatte dal consulente tecnico, sulla base delle quali era stato poi predisposto il progetto di divisione. Ha poi affermato che le osservazioni mosse dalle parti al progetto predetto vertevano su aspetti secondari ed ha proceduto allo scioglimento della comunione con assegnazione delle quote e fissazione del conguaglio.

Tale motivazione non è attinta nella sua interezza dai motivi in esame: in particolare, la ricorrente incidentale non deduc e , né dimostra, di aver tempestivamente contestato il progetto divisionale redatto dal C.T.U., né le tabelle millesimali sulla cui base esso era stato predisposto. Con il terzo motivo, la ricorrente incidentale lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 92 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., perché la Corte di Appello avrebbe erroneamente configurato una soccombenza reciproca tra le parti, nonostante l’accoglimento dell’appello principale da lei spiegato, ed avrebbe erroneamente valorizzato, al fine di giustificare la statuizione di compensazione delle spese, il fatto che i ricorrenti principali fossero stati ammessi al beneficio del patrocinio a spese dello Stato: circostanza, questa, del tutto irrilevante ai fini della compensazione delle spese.

La censura è infondata. La Corte di Appello ha correttamente configuratouna ipotesi di soccombenza reciproca, visto che l’appello della Arena era stato accolto solo in parte. La statuizione sulla compensazione, dunque, è rispettosa della previsione di cui all’art. 92 c.p.c. Quanto alla misura della compensazione, la stessa non è censurabile in sede di legittimità.Per quel che concerne invece il richiamo al fatto che una delle parti era stata ammessa al gratuito patrocinio, esso non è stato operato – come erroneamente ritiene la parte ricorrente incidentale- per giustificare la decisione di compensare anche le spese della C.T.U., ma soltanto in quanto dall’ammissione al predetto beneficio derivano conseguenze precise in relazione alle modalità di pagamento delle spese.

In definitiva, il ricorso principale va dichiarato inammissibile, e quello incidentale va rigettato. Alla luce della reciproca soccombenza, le spese del presente giudizio di legittimità vanno compensate per intero. Stante il tenore della pronuncia, va dato atto –ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002– della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto. PQM la Corte dichiara inammissibile il ricorso principale, rigetta quello incidentale e compensa le spese del presente giudizio di legittimità.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D .P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale e di quello incidentale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello pr