Cassation appeal dismissed due to withdrawal; parties mutually accepted termination of proceedings without merits review.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal extinct following a mutual withdrawal of the litigation. The appellants, La Placa Maria and Messina Angelo, voluntarily renounced their cassation request against the Second Instance Court's decision confirming the lower court's property ruling. Consequently, the court dismissed the appeal without examining the substantive arguments regarding exclusive ownership or adverse possession raised by the respondents.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 374, comma 1, lett. a) c.p.c.; Art. 374, comma 2 c.p.c.: When the appellant renounces the appeal and the respondent accepts this renunciation, the judgment of the second instance becomes final and the proceedings are extinguished without any review of the merits.
Parole chiave
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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 7171-2018 proposto da: LA PLACA MARIA e MESSINA ANGELO, rappresentati e difesi dall’avv. ROBERTO MARTELLI e domiciliati presso la cancelleria della Corte di Cassazione -ricorrenti - contro IMMOBILIARE VOLPIANESE DI BUSSI GIUSEPPE C S.N.C., in persona del legale rappresentante pro tempore, e MARO COSTRUZIONI S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliati in ROMA, PIAZZA ADRIANA n. 5, sc. A/13, presso lo studio dell'avv. ROBERTO MASIANI, che li rappresenta e difende unitamente all'avv.
DARIO BERTINO -controricorrenti - nonchè contro NUOVA PAPI S.R.L. e BOIETTO ALBINO -intimati - avverso la sentenza n. 2628/2017 della CORTE D'APPELLO di TORINO, depositatail 07/12/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/12/2022 dal Consigliere Dott. STEFANO OLIVA FATTI DI CAUSA Con atto di citazione ritualmente notificato MA.RO. Costruzioni S.r.l. e Società Immobiliare Volpianese S.r.l. evocavano in giudizio Messina Angelo e La Placa Maria innanzi il Tribunale di Moncalieri, invocando l’accertamento della proprietà esclusiva di un’area cortilizia e la condanna dei convenuti a rimuovere le opera eseguite su di essa.
Si costituivano i convenuti, resistendo alla domanda, spiegando domanda riconvenzionale di accertamento dell’intervenuta usucapione della porzione del cortile di cui è causa da essi in concreto utilizzata in via esclusiva dal 1990 e chiamando in causa, in garanzia, le società Nuova Papi S.r.l. e Eredi Boietto S.a.s., danti causa delle società attrici, invocando, nei loro confronti, la declaratoria della nullità degli atti di trasferimento intercorsi tra detti soggetti, limitatamente alla parte in cui essi avevano ad oggetto diritti mai appartenuti a dette danti causa.
Con sentenza n. 2368/2015 il Tribunale di Torino, al quale il Tribunale di Moncalieri era stato medio tempore accorpato, accoglieva la domanda delle società attrici, rigettando le riconvenzionali proposte dalla parte convenuta. Con la sentenza impugnata, n. 2628/2017, la Corte di Appello di Torino rigettava il gravame interposto da Messina Angelo e La Placa Maria avverso la decisione di prime cure, che confermava, condannando gli appellanti alle spese del grado. Propongono ricorso per la cassazione di detta decisione Messina Angelo e La Placa Maria, affidandosi a quattro motivi.
Resistono con controricorso MA.RO. Costruzioni S.r.l. e Società Immobiliare Volpianese di Bussi Giuseppe C. S.n.c. Nuova Papi S.r.l. e Boietto Albino sono invece rimasti intimate. La parte ricorrente ha rinunciato al ricorso, con atto sottoscritto per accettazione dalla parte controricorrente, depositato in forma telematica il 23.11.2022. RAGIONI DELLA DECISIONE Per effetto dell’intervenuta rinuncia al ricorso, sottoscritta per accettazione dalla parte controricorrente, il presente giudizio di legittimità va dichiarato estinto. Nulla per le spese.
PQM la Corte dichiara estinto il presente giudizio di legittimità. Così deciso in Roma