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Ordinanza — n. 4005/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of specific grounds and failure to exhaust remedies.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4005/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant failed to exhaust the constitutional remedy required by Article 111 of the Constitution. The appellant contested the lack of land expropriation rather than the determination of public domain status, yet did not file a cassation appeal as mandated. The court rejected the appeal because it lacked specific, technical grounds under Article 360 of the Code of Civil Procedure and was a confused attack on the merits.

Regesto Legislator

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Art. 111 Cost.; Art. 360 c.p.c.: A cassation appeal must exhaust constitutional remedies before filing and must contain specific, technical grounds identifying the exact legal vizio, rather than a general attack on the merits.

Parole chiave

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exhaustion of constitutional remedies cassation appeal inadmissibility specific grounds requirement attack on merits Article 111 Constitution Article 360 Code of Civil Procedure public domain determination motivi di cassazione

Disposizioni normative citate

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Art. 111 Cost.
Art. 360 c.p.c.
Il ricorso per cassazione, avendo ad oggetto censure espressamente e tassativamente previste dall'art. 360, primo comma, cod.
Art. 365 c.p.c.
141 del 1997, il requisito della specialità della procura, richiesto dall’art. 365 c.p.c.
l. n. 141 del 1997
83 c.p.c., disposta dalla l. n. 141 del 1997, il requisito della specialità della procura, richiesto dall’art.
art. 111 Cost
art. 83 c.p
In primo luogo deve disattendersi, in via di preliminarietà l’eccezione di nullità della procura avanzata dalla controricorrente, in quanto a seguito della riforma dell’art. 83 c.p.c., disposta dalla l.
art. 365 c.p
141 del 1997, il requisito della specialità della procura, richiesto dall’art. 365 c.p.c.
art. 1367 c.c
art. 159 c.p
e dall’art. 159 c.p.c., la procura va interpretata attribuendo alla parte conferente la volontà che consenta all’atto di produrre i suoi effetti.
art. 360 cod. proc. civ
Il ricorso per cassazione, avendo ad oggetto censure espressamente e tassativamente previste dall'art. 360, primo comma, cod.

Giurisprudenza citata

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S.U. n. 17168/2012
Cass. nn. 593/2013, 10244/2013, 17002/2013, 26277/2013
621813; conf., ex multis, Cass. nn. 593/2013, 10244/2013, 17002/2013, 26277/2013 e, in epoca più recente, 18363/2015, 3385/2016, 24291/216, 1264/2019, 12730/2019, 28356/2019, 31224/2019, 31225/2019, 1278/2020, 10423/2020, 26837/2020).
18363/2015, 3385/2016, 24291/216, 1264/2019, 12730/2019, 28356/2019, 31224/2019, 31225/2019
593/2013, 10244/2013, 17002/2013, 26277/2013 e, in epoca più recente, 18363/2015, 3385/2016, 24291/216, 1264/2019, 12730/2019, 28356/2019, 31224/2019, 31225/2019, 1278/2020, 10423/2020, 26837/2020).
1278/2020, 10423/2020, 26837/2020
593/2013, 10244/2013, 17002/2013, 26277/2013 e, in epoca più recente, 18363/2015, 3385/2016, 24291/216, 1264/2019, 12730/2019, 28356/2019, 31224/2019, 31225/2019, 1278/2020, 10423/2020, 26837/2020).
Sez. 5, n. 19959, 22/9/2014
civ., (ex multis, Sez. 5, n. 19959, 22/9/2014).
Sez. 2, n. 17470/2018
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Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 2044/2018 R.G. proposto da: QUARANTA ROMANA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI VALERI 1, presso lo studio dell’avvocato MAURO GERMANI, che la rappresenta e difende giusta procura in atti; –ricorrente– contro UNIVERSITA’ AGRARIA DI COLONNA, in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DORA 1, presso lo studio degli avvocati EMILIA PULCINI e MARIA ATHENA LORIZIO, che la rappresentano e difendono unitamente all’avvocato ROBERTO RENZI giusta procura in atti;

–controricorrente– e nei confronti di PROCURA GENERALE PRESSO SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE, PROCURA GENERALE PRESSO CORTE D’APPELLO DI ROMA-intimati- avverso la sentenza n. 13/2017 della CORTE D’APPELLO DI ROMA, Sezione Usi Civici, depositata il 29/09/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 29/11/2022 dal Consigliere GIUSEPPE GRASSO; Osserva 1. La Corte d’appello di Roma dichiarò inammissibile il reclamo proposto da Romana Quaranta avverso la sentenza del Commissario degli usi civici per il Lazio, la Toscana e l’Umbria, che aveva dichiarato appartenenti al demanio collettivo dell’Università Agraria di Colonna il terreno indicato in atti sito nel comune di San Cesareo (già comune di Zagarolo).

La sentenza della Corte romana affermò l’inammissibilità del reclamo poiché La Quaranta non contesta la sentenza nella parte in cui il Commissario ha accertato l’esistenza di usi civici sull’area de qua, ma si duole della mancata affrancazione del terreno in suo favore in quanto oggetto di concessione in enfiteusi e, quindi, la medesima, siccome chiarito in sede di legittimità, avrebbe dovuto esperire, ai sensi dell’art. 111 Cost., ricorso per cassazione, e non reclamo presso la Corte d’appello.

2. Romana Quaranta ricorre avverso la decisione d’appello con unitario complesso censuratorio, non specificato in singoli motivi. Nell’interesse della ricorrente è stata depositata memoria, con la quale vien chiesta l’interruzione del processo per morte della ricorrente. Resiste con controricorso l’Università Agraria di Colonna.

3. In primo luogo deve disattendersi, in via di preliminarietà l’eccezione di nullità della procura avanzata dalla controricorrente, in quanto a seguito della riforma dell’art. 83 c.p.c., disposta dalla l. n. 141 del 1997, il requisito della specialità della procura, richiesto dall’art. 365 c.p.c. come condizione per la proposizione del ricorso per cassazione (del controricorso e degli atti equiparati), è integrato, a prescindere dal contenuto, dalla sua collocazione topografica, nel senso che la firma per autentica apposta dal difensore su foglio separato, ma materialmente congiunto all’atto, è in tutto equiparata alla procura redatta a margine o in calce allo stesso, e che la procura deve considerarsi conferita per il giudizio di cassazione anche se non contiene un espresso riferimento al provvedimento da impugnare o al giudizio da promuovere, purché da essa non risulti, in modo assolutamente evidente, la non riferibilità al giudizio di cassazione, tenendo presente per i casi dubbi che, in ossequio al principio di conservazione enunciato dall’art. 1367 c.c. e dall’art. 159 c.p.c., la procura va interpretata attribuendo alla parte conferente la volontà che consenta all’atto di produrre i suoi effetti.

4. L’istanza d’interruzione per morte della ricorrente è inammissibile. Nel giudizio di cassazione, in considerazione della particolare struttura e della disciplina del procedimento di legittimità, non è applicabile l'istituto dell'interruzione del processo, con la conseguenza che la morte di una delle parti, intervenuta dopo la rituale instaurazione del giudizio, non assume alcun rilievo, né consente agli eredi di tale parte l'ingresso nel processo (ex multis, Sez. L. n. 1757, 9/01/2016, Rv. 638717).

5. Il ricorso non supera il vaglio d’ammissibilità per due ordini autonomi e concorrenti diragioni. 5.

1. In primo luogo, deve rilevarsi l’assoluta mancanza d’esposizione della vicenda giudiziale. Il ricorso, senza alcuna illustrazione dei fatti salienti, dopo avere in “incipit” indicato la sentenza impugnata e il suo dispositivo, passa direttamente alle critiche censuratorie. Resta così inconoscibile quale fosse con esattezza l’oggetto e le ragioni della domanda proposta al Commissario, della decisione di quest’ultimo e delle doglianze svolte con il reclamo. Questa Corte da anni, con giurisprudenza ferma, enuncia il principio secondo il quale, in tema di ricorso per cassazione, ai fini del requisito di cui all'art. 366, n. 3, cod. proc. civ., la pedissequa riproduzione dell'intero, letterale contenuto degli atti processuali è, per un verso, del tutto superflua, non essendo affatto richiesto che si dia meticoloso conto di tutti i momenti nei quali la vicenda processuale si è articolata; per altro verso, è inidonea a soddisfare la necessità della sintetica esposizione dei fatti, in quanto equivale ad affidare alla Corte, dopo averla costretta a leggere tutto (anche quello di cui non occorre sia informata), la scelta di quanto effettivamente rileva in ordine ai motivi di ricorso in funzione della comprensione dei motivi stessi, situazione questa del tutto coincidente con la mancanza di esposizione (S.U. n. 17168/2012, Rv. 621813; conf., ex multis, Cass. nn. 593/2013, 10244/2013, 17002/2013, 26277/2013 e, in epoca più recente, 18363/2015, 3385/2016, 24291/216, 1264/2019, 12730/2019, 28356/2019, 31224/2019, 31225/2019, 1278/2020, 10423/2020, 26837/2020).

Qui, addirittura, l’inesistenza dell’esposizione, per un verso, rende oscuro l’intero ricorso e, per altro verso, costringerebbe la Corte a leggere per esteso gli atti processuali al fine di giungere a comprensione della vicenda che le viene sottoposta. 5.

2. Sotto altro profilo deve osservarsi che il giudizio di cassazione è un giudizio a critica vincolata, delimitato e circoscritto dai motivi di ricorso, che assumono una funzione identificativa condizionata dalla loro formulazione tecnica con riferimento alle ipotesi tassative formalizzate dal codice di rito; ne consegue che il motivo (o i motivi, il che è lo stesso) del ricorso deve necessariamente possedere i caratteri della tassatività e della specificità ed esige una precisa enunciazione, di modo che il vizio denunciato rientri nelle categorie logiche previste dall'art. 360 cod. proc. civ., (ex multis, Sez. 5, n. 19959, 22/9/2014).

Il ricorso per cassazione, avendo ad oggetto censure espressamente e tassativamente previste dall'art. 360, primo comma, cod. proc. civ., deve essere articolato in specifici motivi riconducibili in maniera immediata ed inequivocabile ad una delle cinque ragioni di impugnazione stabilite dalla citata disposizione, pur senza la necessaria adozione di formule sacramentali o l'esatta indicazione numerica di una delle predette ipotesi; pertanto, pur non essendo decisivo il testuale e corretto riferimento a una delle cinque previsioni di legge, è tuttavia indispensabile che il motivo individui con chiarezza il vizio prospettato nel rispetto della tassativa griglia normativa (cfr., da ultimo Sez. 2, n. 17470/2018).

Nel caso al vaglio il ricorso presenta una struttura atipica, promiscua e confusa, essendo diretto a censurare, piuttosto che gli specifici vizi di cui s'è detto, il merito della decisione, invocando, nella sostanza, un improprio giudizio di terzo grado pienamente devolutivo. Infine, è appena il caso di evidenziare che la ricorrente non si perita d’indicare con ordine le norme asseritamente violate o malamente applicate, avuto riguardo a punti decisionali esattamente perimetrati, laddove, per contro, l’alluvionale richiamo a norme e principi si inserisce in una sommaria e generale contestazione dell’epilogo.

6. La ricorrente va condannata a rimborsare le spese in favore della controricorrente, tenuto conto del valore, della qualità della causa e delle attività svolte, siccome in dispositivo.

P.Q.M.

dichiara il ricorso inammissibile e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore della controricorrente, che liquida in euro 1.400,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie n