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Decreto — n. 3964/2023 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal due to withdrawal of suit under Civil Procedure Code articles 390 and 391.

Numero d'incarto Decreto — n. 3964/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible and the proceedings extinguished following the appellant's formal withdrawal. The appellant, representing the bankruptcy of Gruppo Adriatica Costruzioni, submitted a request to withdraw the cassation appeal against the lower court's judgment. The court ruled that the withdrawal met the statutory requirements of Articles 390 and 391 of the Civil Procedure Code, thereby terminating the case without further proceedings.

Regesto Legislator

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Articles 390 and 391 of the Civil Procedure Code; A party's formal withdrawal of an appeal extinguishes the proceedings, and the court must declare the case closed without addressing costs if the opposing party did not engage in defense.

Parole chiave

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withdrawal of appeal extinction of proceedings Civil Procedure Code cassation appeal bankruptcy proceedings ripetibili dell'avvocato spese professionali spese di difesa

Disposizioni normative citate

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Articles 390 and 391 of the Civil Procedure Code
Article 15 of D.Lgs n. 40 of 2006
civ., come modificato con l'art. 15 del d.lgs n.
art. 391 cod. proc. civ
civ.; ritenuto che l'estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell'art. 391 cod. proc. civ., come modificato con l'art.
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Testo completo

RETO sul ricorso proposto da: FALLIMENTO GRUPPO ADRIATICA COSTRUZIONI SRL, in persona del Curatore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA MONTE RUGGERO, 22, presso lo studio dell'avvocato PIERO BOCCARDI che lo rappresenta e difende; ricorrente Contro ADESSO ONOFRIO; - intimato — per la cassazione della sentenza della Corte d'Appello di Bari n.804/2020 pubblicata in data 26 maggio 2020; Il Presidente titolare letta la rinuncia al ricorso proposto da FALLIMENTO GRUPPO ADRIATICA COSTRUZIONI SRL; rilevato che la rinuncia al ricorso ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 cod. proc. civ.; ritenuto che l'estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell'art. 391 cod. proc. civ., come modificato con l'art. 15 del d.lgs n. 40 del 2006; ritenuto che non vi è luogo a provvedere sulle spese del giudizio di cassazione, non avendo l'intimato svolto attività difensiva;

PER QUESTI MOTIVI dichiara estinto il giudizio. Dispone che del presente decreto sia data comunicazione ai difensori delle parti costituite e li avvisa che nel termine di dieci 20/2023 RG 17390-2020 giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l'udienza. Così decis