Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 3892/2023 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal claiming land seizure notice was ineffective due to property division errors.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3892/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court rejected the appeal filed by three buyers against a land seizure notice, upholding the lower court's finding of its validity. The buyers argued the seizure was ineffective because the property was later divided, a fact they claimed should have been noted in the public record. The court ruled that the seizure notice accurately described the entire property at the time of the act, and the subsequent division did not invalidate the original public registration.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 2913 c.c.; Art. 555 c.p.c.: The validity of a public act against third parties depends solely on the content of the transcription note; subsequent changes to the property's division do not invalidate the original act if the note clearly identified the specific assets.

Parole chiave

Generato dall'IA
public act validity land seizure notice property division transcription note third party rights civil procedure appeal real estate registration azione di rivendicazione nel pignoramento

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 360, n. 3, 4 e 5 c.p.c.
- Con l’unico motivo, proposto ex art. 360, n.
Art. 555 c.p.c.
Art. 2659 c.c.
Art. 2655 c.c.
Art. 2913 c.c.
Art. 2914 c.c.
Art. 2919 c.c.
Art. 13, co. 1-quater d.p.r. 115/2002
Inoltre, ai sensi dell’art. 13, co. 1-quater d.p.r. 115/2002, inserito dall’art.
artt. 555 c.p
3 , 4 e 5 c.p.c., si deduce violazione degli artt. 555 c.p.c., 2659 e 2655 c.c.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

ronunciato la seguente: ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.7051/2018, proposto da: BELLIA ANTONINO, GUZZETTA PIETRO, VINCI GIUSEPPE, domiciliati in Roma, Via della Giuliana 66, presso lo studio dell’avvocato PIETRO PATERNÒ RADDUSA , che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato DANIELE AIELLO; -ricorrenti - contro COINVEST s.r.l., domiciliata in Roma , presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato VINCENZA BONAVIRI; -controricorrente - nonché FISICHELLA GIANLUCA, COGECO s.r.l. , MOTTA GIUSEPPE, SANTAGATI ROSARIA, GUZZETTA EUGENIO, FISICHELLA GIUSEPPE SALVATORE MARIO, FISICHELLA CARMELO, SERAFICA MARIA, FISICHELLA MARIA CLAUDIA, LAS CASAS BARBARO; 2di 4 – RG 7051/2018 – S2 - CC 23/11/2022 ( n. 24) – Caponi est. -intimati - avverso la sentenza d ella CORTE D I APPELLO DI CATANIA n. 2180/2017, depositata il24/11/2017.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23/11/2022 dal consigliere REMO CAPONI. FATTI DI CAUSA Coinvest s.r.l. e Cogeco s.p.a., aggiudicatarie di un bene immobile a seguito di espropriazione forzata, agirono dinanzi al Tribunale di Belpasso per l’inefficacia di atti pubblici di vendita di alcune porzioni del suddetto immobile , stipulati in pendenza del processo esecutivo , tra i quali quello oggetto di causa, nei confronti degli acquirenti Antonino Bellia, Pietro Guzzetta e Giuseppe Vinci. In primo grado è dichiarata l’inefficacia di tale atto , con pronuncia che è confermata in appello (salvo per la legittimazione attiva di Cogeco, che viene negata).

Antonino Bellia, Pietro Guzzetta e Giuseppe Vinci ric orrono in cassazione con un motivo, illustrato da memoria. Resiste con controricorso Coinvest. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. - Con l’unico motivo, proposto ex art. 360, n. 3 , 4 e 5 c.p.c., si deduce violazione degli artt. 555 c.p.c., 2659 e 2655 c.c. e falsa applicazione degli artt. 2913, 2914, 2919 c.c. per avere la Corte di appello ritenuto che il pignoramento immobiliare sia opponibile ex art.2913 c.c. agli odierni ricorrenti, omettendo di attribuire rilevanza al frazionamento del bene che ne è oggetto, documentato in un allegato al contratto di compravendita, trascritto sui registri immobiliari nel marzo del 1986, anteriormente alla trascrizione del pignoramento medesimo. 2.

–Il motivo è infondato. 3di 4 – RG 7051/2018 – S2 - CC 23/11/2022 ( n. 24) – Caponi est. Sul punto rilevante, aggredito dal motivo, la sentenza impugnata (p.

21) aderisce all’orientamento di questa Corte, che esigenze di sicurezza della circolazione dei beni impongono di confermare. Alla stregua di tale indirizzo, p er s tabilire se ed in quali limiti un determinato atto trascritto sia opponibile ai terzi, occorre avere riguardo esclusivamente al contenuto della nota di trascrizione, se le indicazioni in essa riportate cons entono di individuare senza possibilità di equivoci e di incertezze, gli estremi essenziali dell’attoe i beni ai quali esso si riferisce. Per un’applicazione del principio nella giurisprudenza più recente , cfr.

Cass. 1471/2022 , in una fattispecie di alienazione di un bene immobile unitamente ad una sua pertinenza senza alcuna menzione di quest'ultima nella nota di trascrizione: ove il dante causaprovveda ad una successiva alienazione del solo bene pertinenziale con tempestiva trascrizione, il secondo avente causa che non trovi trascritto l'acquisto dell'immobile pertinenziale contro l'alienante, ma trovi solo la trascrizione del bene principale, può avvalersi di questo difetto per fare prevalere il proprio acquisto limitatamente alla pertinenza (indipendentemente da ogni indagine sulla buona o malafede).

Ritornando al caso de quo, risulta dagli atti che non è stata allegata alcunadivergenza tra la nota di trascrizione e l'atto di pignoramento, ma, al contrario, è stato (implicitamente) dedotto che quest’ultimo riportava le esatte indicazioni catastali de l bene espropriato, individuandolo nella sua interezza. Applicando alla fattispecie de qua il principio di diritto prima enucleato, segue l’incensurabilità sul punto della sentenza impugnata. In conclusione, il motivo è rigettato. 4di 4 – RG 7051/2018 – S2 - CC 23/11/2022 ( n. 24) – Caponi est. 3. - L ’in fondatezza dell’unico motivo su cui il ricorso si fonda determina l’infondatezza di quest’ultimo .

Pertanto il ricorso deve essere rigettato. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo. Inoltre, ai sensi dell’art. 13, co. 1-quater d.p.r. 115/2002, inserito dall’art. 1, co. 17 l. 228/12, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, ad opera della parte ricorrente, dell’ulteriore somma pari al contributo unificato per il ricorso a norma dell’art. 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrenteal rimborso delle spese del presente giudizio in favore della parte controricorrente, che liquida in complessivi 2.200,00 euro, oltre a 200,00 euro per esborsi, alle spese generali, pari al 15% sui compensi e agli accessori di legge. Sussistono i presupposti per il versamento, ad opera della parte ricorrente, dell'ulteriore so