Cassation court allows lawyer fees for pre-trial hearings even without formal trial opening in Italian criminal procedure.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Cassation Court overturned the lower court's refusal to award attorney fees for pre-trial hearings in a criminal case. The lawyer argued that two public hearings occurred before the trial formally opened, which should qualify for compensation under the relevant decree. The court agreed, ruling that the disjunctive wording of the fee regulation covers preliminary procedural activities regardless of whether the main trial commenced.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 12, n. 3, lett. c) del DM n. 55 del 2014; The right to attorney fees for the investigative or trial phase includes all procedural activities functional to evidence gathering, even if the formal trial has not yet opened.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 11031-2022 proposto da: ZINGALE SALVATORE, quale difensore di se stesso; -ricorrente - contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA; Ric. 2022 n. 11031 sez. S2 -ud. 18-01-2023 -2- -intimato - avverso l’ordinanza n. 172/2022 del TRIBUNALE DI PATTI, depositata il 28/02/2022; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18/01/2023 dal Consigliere Dott. MAURO CRISCUOLO; RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE 1. L’Avv. Salvatore Zingale proponeva opposizione avverso il decreto con il quale il Tribunale di Patti aveva accolto parzialmente la richiesta di liquidazione dei compensi maturati per l’assistenza prestata in un processo penale e precisamente nel procedimento n. 1814/2012 RGNR – 357/15 RG, in favore dell’imputato Russo Femminella Biagio, ammesso al patrocinio a spese dello Stato.
Il Tribunale con il decreto opposto, emesso in data 30/5/2016, aveva liquidato la complessiva somma di € 150,00, non riconoscendo dovuto il compenso per la fase dibattimentale. Il giudice dell’opposizione con ordinanza del 28 febbraio 2022 ha rigettato le richieste dell’opponente. Disattese le contestazioni sollevate dalla difesa del Ministero della Giustizia, quanto alla competenza del giudice adito per l’opposizione, evidenziando che, ancorché la difesa fosse stata resa in un giudizio penale, la controversia introdotta dal professionista aveva natura civile, riteneva Ric. 2022 n. 11031 sez.
S2 -ud. 18-01-2023 -3- corretta la decisione emessa che aveva negato il compenso per la fase dibattimentale, limitando la pretesa alla sola fase di studio. Infatti, nel procedimento presupposto si erano tenute solo due udienze, di cui una aveva visto il semplice rinvio per impedimento del difensore, mentre la seconda si era conclusa con la declaratoria di nullità del decreto di citazione a giudizio, senza quindi che si pervenisse all’apertura del dibattimento. Avverso tale ordinanza Zingale Salvatore propone ricorso per cassazione affidato ad un motivo.
L’intimato non ha svolto difese in questa fase.
2. Il motivo di ricorso denuncia la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 12, n. 3, lett.
c) del DM n. 55 del 2014. La previsione contempla il diritto alla liquidazione dei compensi per le singole fasi, ed alla lett. c), prevede che si intende “per fase istruttoria o dibattimentale: le richieste, gli scritti, le partecipazioni o assistenze relative ad atti ed attività istruttorie procedimentali o processuali anche preliminari, rese anche in udienze pubbliche o in camera di consiglio, che sono funzionali alla ricerca di mezzi di prova, alla formazione della prova, comprese liste, citazioni e le relative notificazioni, l'esame dei consulenti, testimoni, indagati o imputati di reato connesso o collegato”.
Ric. 2022 n. 11031 sez. S2 -ud. 18-01-2023 -4- Dalla stessa lettura del provvedimento impugnato (e quanto riportato trova poi conforto nella documentazione versata in atti dal ricorrente), emerge che l’avv. Zingale, una volta intervenuto il decreto di citazione a giudizio del suo assistito, ha partecipato a due udienze dinanzi al Tribunale in composizione monocratica, e precisamente a quella del 2/4/2015, tramite un sostituto, udienza, conclusasi con il rinvio per legittimo impedimento dello stesso avv. Zingale, ed a quella del 17 settembre 2015, all’esito della quale il Tribunale, senza procedere all’apertura del dibattimento, ha accolto l’eccezione di nullità del decreto di citazione a giudizio, per l’omesso invito dell’imputato a rendere interrogatorio, ed ha pertanto dichiarato la nullità del detto decreto, disponendo la restituzione degli atti al PM.
Ancorché il giudizio non sia pervenuto all’apertura del dibattimento, essendosi arrestato ad una fase prodromica per l’accoglimento dell’eccezione preliminare sollevata dalla difesa dell’imputato, è purtuttavia evidente che due udienze predibattimentali si sono celebrate, il che legittima la richiesta di compensi anche per la fase istruttoria o dibattimentale. L’uso della disgiuntiva “o” nella formulazione della lett.
c) sopra riportata denota chiaramente come il diritto del difensore non sia correlato necessariamente alla effettiva celebrazione del dibattimento, ma ancor più risolutiva appare l’esemplificazione delle attività che legittimano il Ric. 2022 n. 11031 sez. S2 -ud. 18-01-2023 -5- diritto al compenso, tra le quali si inscrive ogni attività procedimentale o processuale, anche di carattere preliminare, quale appunto quella sopra descritta.
3. Il ricorso è pertanto fondato e l’ordinanza impugnata deve quindi essere cassata, con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Patti, in persona di diverso magistrato, che provvederà anche sulle spese del presente giudizio. PQM Accoglie il ricorso nei limiti di cui in motivazione, e cassa il provvedimento impugnato, con rinvio al Tribunale di Patti, in persona di diverso magistrato che provvederà anche sulle spese del presente