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Ordinanza — n. 3822/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against civil judgment regarding lawyer's liability for breach of duty.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3822/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected Luciano Falomo's appeal against the Second Instance Court of Trieste's judgment regarding Daniela Sfreddo's civil claim. Falomo argued he was acquitted in a prior criminal trial for breach of duty, but the court held that a criminal acquittal lacks binding effect in a separate civil damages suit where the judge must independently assess facts. Additionally, the court declared Sfreddo's incidental appeal inadmissible because it was conditioned on the main appeal's success and had already been addressed by the lower court. Consequently, the main appeal was dismissed, the incidental appeal absorbed, and Falomo was ordered to pay the litigation costs.

Regesto Legislator

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Art. 389 c.p.; Art. 652 c.p.p.; Art. 360 c.p.c.: A criminal acquittal for lack of intent does not bind a civil court, which retains autonomous power to evaluate the material existence of the civil liability relationship.

Parole chiave

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breach of duty civil liability criminal acquittal binding effect incidental appeal ultrapetition lawyer liability incendio colposo

Disposizioni normative citate

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Art. 389 c.p.
36/2018, depositata il 15 marzo 2018 e passata in giudicato, con la quale il medesimo avvocato Falomo è stato assolto dall’imputazione di infedele patrocinio ex art. 389 c.p. Tale sentenza non riveste comunque efficacia nel presente giudizio ai sensi dell’art.
Art. 652 c.p.p.
Tale sentenza non riveste comunque efficacia nel presente giudizio ai sensi dell’art. 652 c.p.p., in quanto Daniela Sfreddo non si era costituita parte civile in quel processo ed aveva esercitato l’azione in sede civile già in data 17 dicembre 2012 (ex multis, Cass.
Art. 360 comma 1, n. 5, c.p.c.
È tuttavia compito del giudice di merito accertare la materiale esistenza del rapporto che abbia i suddetti caratteri normativamente richiesti e tale valutazione è insindacabile in sede di legittimità se non nei limiti di cui all’art. 360 comma 1, n. 5, c.p.c. 10.4.
Art. 375 comma 2, c.p.c.
Art. 380 bis.1, c.p.c.
In allegato alla memoria ex art. 380 bis.1.
Art. 332 c.p.c.
Art. 13 comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
Sussistono i presupposti processuali per il versamento – ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R.
art. 332 c.p
art. 389 c.p
36/2018, depositata il 15 marzo 2018 e passata in giudicato, con la quale il medesimo avvocato Falomo è stato assolto dall’imputazione di infedele patrocinio ex art. 389 c.p.
art. 652 c.p
Tale sentenza non riveste comunque efficacia nel presente giudizio ai sensi dell’art. 652 c.p.p., in quanto Daniela Sfreddo non si era costituita parte civile in quel processo ed aveva esercitato l’azione in sede civile già in data 17 dicembre 2012 (ex multis, Cass.

Giurisprudenza citata

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Cass. Sez. Lav. 09/03/2004, n. 4775
Cass. Sez. 3, 25/11/2021, n. 36638
652 c.p.p., nel giudizio civile di danno, nel quale compete al giudice il potere di accertare autonomamente,con pienezza di cognizione, i fatti dedotti in giudizio e di pervenire a soluzioni e qualificazioni non vincolate all'esito del processo penale (Cass. Sez. 3, 25/11/2021, n. 36638).
Cass. Sez. L, 07/06/1995, n. 6397
Cass. Sez. 2, 13/11/2020, n. 25790
Cass. Sez. Unite, 25/03/2013, n. 7381
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Testo completo

pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 24573/2017 R.G. proposto da: FALOMO LUCIANO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA FRANCESCO ORESTANO 21, presso lo studio dell’avvocato PONTESILLI FABIO, rappresentato e difeso dall'avvocato SCUCCATO MANUELA -ricorrente- contro SFREDDO DANIELA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA MONTE ZEBIO 9, presso lo studio dell’avvocato DE ARCANGELIS GIORGIO, rappresentata e difesa dall'avvocato GRACIS ALESSANDRO -controricorrente e ricorrente incidentale- Avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di TRIESTE n. 664/2017 depositata il 07/08/2017. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17/01/2023 dal Consigliere ANTONIO SCARPA. FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE 1.Luciano Falomo ha proposto ricorso articolato in sei motivi avverso la sentenza della Corte d’appello di Trieste n. 664/2017 pubblicata il 07/08/2017. Daniela Sfreddo ha resistito con controricorso contenente altresì un motivo di ricorso incidentale. Luciano Falomo ha notificato a sua volta controricorso per resistere al ricorso incidentale.

2. La trattazione dei ricorsi è stata fissata in camera di consiglio, a norma degli artt. 375, comma 2, e 380 bis.1, c.p.c., nel testo applicabile ratione temporisex art. 35 del d.lgs. n. 149 del 2022. Le parti hanno depositato memorie. 2.1. Il ricorso non è stato intimato né notificato alla società semplice Immobiliare Olimpia di Sfreddo Daniela c., intervenutavolontariamente nel corso del giudizio di primo grado per il proprio credito risarcitorio e parte ancora del giudizio di appello, benché contumace: essendo scindibili le cause, non deve comunque essere ordinata l'integrazione del contraddittorio ai sensi dell'art. 332 c.p.c., in quanto la parte cui il ricorso non è stato notificato è comunque decaduta dalla facoltà di proporre impugnazione. 2.2.

In allegato alla memoria depositata in data 9 dicembre 2022 da Luciano Falomo, è stata prodotta copia della sentenza penale del Tribunale di Pordenone n. 36/2018, depositata il 15 marzo 2018 e passata in giudicato, con la quale il medesimo avvocato Falomo è stato assolto dall’imputazione di infedele patrocinio ex art. 389 c.p. Tale sentenza non riveste comunque efficacia nel presente giudizio ai sensi dell’art. 652 c.p.p., in quanto Daniela Sfreddo non si era costituita parte civile in quel processo ed aveva esercitato l’azione in sede civile già in data 17 dicembre 2012 (ex multis, Cass.

Sez. Lav. 09/03/2004, n. 4775). D’altro canto, nei confronti di Daniela Sfreddo l’avvocato Falomoè stato assolto in sede penale “perché il fatto non costituisce reato”, ovvero “per assenza di dolo”, e tale accertamentonon ha efficacia di giudicato, ai sensi dell'art. 652 c.p.p., nel giudizio civile di danno, nel quale compete al giudice il potere di accertare autonomamente,con pienezza di cognizione, i fatti dedotti in giudizio e di pervenire a soluzioni e qualificazioni non vincolate all'esito del processo penale (Cass. Sez. 3, 25/11/2021, n. 36638).

Si consideri, infine, che il delitto di patrocinio infedele richiede per il suo perfezionamento sia una condotta del patrocinatore irrispettosa dei doveri professionali stabiliti a tutela della parte assistita, che può concretarsi nella dolosa astensione dalla doverosa attività processuale, sia un evento che implichi nocumento agli interessi di quest'ultima, nocumento inteso non necessariamente in senso civilistico quale danno patrimoniale, mentre oggetto di questo giudizio è la responsabilità professionale dell'avvocato per violazione del dovere di diligenza.

Esclusa l’efficacia di giudicato della sentenza penale del Tribunale di Pordenone, la relativa produzione documentale non può dirsi ammessa, ai sensi dell’art. 372 c.p.c., ove tendente a dimostrare la fondatezza dei motivi di ricorso. Identica conclusione di inammissibilità va raggiunta per la copia della richiesta di archiviazione del 1° giugno 2020 formulata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Pordenone in ordine alla notizia di reato per calunnia in danno diDaniela Sfreddo. 2.3. In allegato alla memoria ex art. 380 bis.1. c.p.c. depositata da Daniela Sfreddo si dà inoltre conto, producendone copia, di sentenza pronunciata il 16 ottobre 2019 dalla Corte d’appello di Trieste su domanda di revocazione ex art. 395 n. 1 c.p.c. proposta da Luciano Falomo.

3. La Corte d’appello di Trieste ha rigettato l’appello spiegato in via principale da Luciano Falomo contro la sentenza resa in primo grado dal Tribunale di Pordenone in data 18 febbraio 2016. È stato anche respinto dalla Corte d’appello il gravame incidentale di Daniela Sfreddo sul frazionamento del credito azionato in distinti giudizi monitori.

4. Il Tribunale di Pordenone aveva accolto le opposizioni avverso distinti decreti ingiuntivi intimati dall’avvocato Luciano Falomo alla propria cliente Daniela Sfredda per il pagamento dei compensi professionali, rispettivamente degli importi di € 24.504,00 e di € 5.101,84, relativi alle difese prestate in un processo penale ed in un processo civile. Il giudice di primo grado accolse altresì la domanda riconvenzionale per risoluzione dei contratti di patrocinio e risarcimento dei danni per inadempimento proposte da Daniela Sfredda, condannando l’avvocato Luciano Falomo al risarcimento del danno patrimoniale quantificato in € 68.882,00 ed al rimborso d elle spese superflue per il processo civile da quantificarsi in separato giudizio.

5. Per la comprensione della vicenda e per le ragioni inerenti alle questioni di fatto, che sono poi state a base anche della decisione di appello qui impugnata, occorre fare rinvio alla sentenza di primo grado. 5.1. Nel dicembre del 2004 una villa sita nel comune di Fontanafredda, in comproprietà fra Daniela Sfreddo, i suoi zii Claudio e Mario Sfreddo e la società semplice Immobiliare Olimpia di Sfreddo Daniela c., venne distrutta da un incendio doloso. Per questo incendio tale Fabrizio Lucchetta è stato condannato in sede penale con sentenza definitiva.

L’avvocato Luciano Falomo fu incaricato sia da Daniela Sfreddo sia da Mario Sfreddo per recuperare i danni e gli indennizzi assicurativi. L’avvocato Falomo, nell’interesse e per conto di Mario Sfreddo, e poi degli eredi di questo, ottenne in data 21 febbraio 2006 un sequestro conservativo in sede civile fino all'importo di € 180.000,00 sui beni mobili ed immobili di proprietà di Fabrizio Lucchetta, sequestro trascritto il 7 marzo 2006 su terreni di proprietà Lucchetta in Follina. Nel corso della conseguente causa di merito, l’espletata CTU stimò i danni provocati dall'incendio in complessivi € 307.855,14.

L’avvocato Falomo assistette da ultimo gli eredi di Mario Sfreddo nella stipula di una transazione sottoscritta il 27 gennaio 2011, in virtù della quale Fabrizio Lucchetta corrispose agli eredi del danneggiato la somma di € 100.000,00, pagata con assegni circolari da tali Francesco Gatto e Fernando Gatto, resisi promissari acquirenti dei terreni di Follina, i quali, ottenuta la cancellazione del sequestro conservativo, acquistarono poi il 28 gennaio 2011 i terreni dal Lucchetta, per il residuo prezzo di € 68.882,00. 5.2. Nell’interesse e per conto di Daniela Sfreddo, invece, l’avvocato Falomo curò in data 20 marzo 2006 la costituzione di parte civile nel processo penale a carico di Fabrizio Lucchetta per i reati di incendio doloso e tentata estorsione, chiedendo, all'esito del dibattimento in primo grado, la condanna dell'imputato al risarcimento dei danni, indicati in ragione di € 280.000,00, da liquidarsi, in subordine, in separato giudizio, salva in ogni caso la concessione di una provvisionale.

Con sentenza del 25 marzo-23 giugno 2010, il Tribunale penale di Pordenone, ritenuto responsabile il Lucchetta per i reati di danneggiamento seguito da incendio e di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, condannò l’imputato al risarcimento dei danni in favore della parte civile, da liquidarsi in separato giudizio civile. Nel corso del giudizio penale d’appello, l’avvocato Falomo chiese la conferma della condanna generica dell'imputato al risarcimento dei danni in favore della parte civile Daniela Sfreddo. 5.3. Quale difensore di Daniela Sfreddo, l’avvocato Falomo instaurò anche nell’agosto del 2010 un giudizio civile per la revocatoria di una compravendita immobiliare conclusa nel 2005 fra Fabrizio Lucchetta e la ex coniuge dello stesso, avente ad oggetto il trasferimento della quota di ½ di un appartamento.

Tale azione revocatoria venne rigettata nel 2014 dal Tribunale civile di Pordenone. 5.4. La sentenza 18 febbraio 2016 del Tribunale di Pordenone ritenne non dovuti i compensi pretesi dall’avvocato Falomo tanto per il giudizio civile di revocatoria, stante l’inutilità dell’azione rispetto al risultato utile perseguito dalla cliente Daniela Sfreddo , i cui diritti recuperatori erano stati irrimediabilmente compromessi dal legale, quanto per il giudizio penale, e ciò: sia per non aver richiesto il sequestro conservativo dei beni dell'imputato a garanzia delle obbligazioni derivanti dal reato ex art. 316 c.p.p.; sia per non aver documentato l’entità dei danni nel giudizio penale avvalendosi della CTU espletata nella causa civile, sia pure al fine di conseguire una provvisionale (avendo il Tribunale penale affermato di non poter liquidare il risarcimento "in assenza di specifici elementi per una valutazione esaustiva"); sia per non aver specificamente appellato la condanna generica alfine di ottenere la liquidazione dei danni; sia per non aver iscritto ipoteca giudiziale, a norma dell’art. 2818 c.c., dopo la sentenza penale di primo grado del 25 marzo-23 giugno 2010, sui terreni di Follina di Fabrizio Lucchetta, la cui alienazione in favore di Francesco Gatto e Fernando Gatto, avvenuta il 28 gennaio 2011, consentì al Lucchetta di risarcire i danni convenuti nella transazione conclusa il giorno prima con gli eredi di Mario Sfreddo e di trattenere anche il residuo prezzo di € 68.882,00.

Accertato l’inadempimento dell’avvocato rispetto agli obblighi derivanti dal contratto di patrocinio, il Tribunale riconobbe perciò in favore della cliente Daniela Sfreddo il risarcimento del danno, quantificato in misura pari alla somma rimasta a disposizione del Lucchetta, oltre alle spese sopportate dalla Sfreddo per l’inutile azione civile che l’aveva vista soccombente. 5.5. L’avvocato Falomo propose appello in via principale sulla base di sette motivi, circa i crediti spettanti al legale, i limiti e i contenuti dei mandati difensivi ricevuti, l’erronea attribuzione a suo carico della negligenza in ordine alla mancata impugnazione della sentenza penale di primo grado ed alla mancata iscrizione ipotecaria, la quantificazione del danno, l’asserita inutilità dell’azione revocatoria in sede civile, ed infine le istanze istruttorie.

I motivi dell’appello Falomo si trovano indicati e poi confutati nelle pagine 24 e seguenti della sentenza impugnata.

6. Va premesso che il ricorso principale di Luciano Falomo si sviluppa in cinquantuno pagine che denotano altresì una rilevante densità di scrittura per caratteri e per righe, mentre il controricorso con ricorso incidentale di Daniela Sfreddo si sviluppa in novantuno pagine. La particolare ampiezza degli atti di parte - pur non trasgredendo alcuna prescrizione formale di ammissibilità - collide con l'esigenza di chiarezza e sinteticità dettata dall'obiettivo di un processo celere, non essendo neppure proporzionale alla complessità giuridica o all'importanza economica delle fattispecie affrontate, secondo quanto stabilito anche nel Protocollo d’intesa tra la Corte di Cassazione e il Consiglio Nazionale Forense in merito alle regole redazionali dei motivi di ricorso in materia civile e tributaria del 17 dicembre 2015 (si veda pure Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, sentenza 28 ottobre 2021 - Ricorso n. 55064/11 e altri 2 - Succi e altri contro Italia).

Sono quindi da rigettare le eccezioni pregiudiziali svolte da pagina 46 a pagina 64 del controricorso, sia con riguardo al requisito imposto dall'articolo 366, comma 1, n. 3), c.p.c., in quanto il ricorso principale per cassazione contiene una sufficiente esposizione dei fatti di causa, dalla quale risultano le posizioni processuali delle parti, nonché gli argomenti dei giudici dei singoli gradi; sia con riguardo all'osservanza di quanto prescritto dall'art. 366, comma 1, nn.

4) e 6), c.p.c., la cui verifica deve necessariamente compiersi con riferimento a ciascun singolo motivo di impugnazione, verificandone in modo distinto specificità, completezza e riferibilità alla decisione impugnata, nonché l’analitica indicazione dei documenti sui quali ognuno si fondi, il che esclude che il ricorso possa essere dichiarato per intero inammissibile, ove tale situazione sia propria solo di uno o di alcuno dei motivi proposti (cfr. Cass. Sez. Unite , 05/07/2013, n. 16887). 6.1. Nella redazione della presente ordinanza si farà comunque sintetico rinvio per relazione ai motivi ed agli argomenti contenuti negli atti di parte.

7. Il primo motivo del ricorso di Luciano Falomo denuncia la nullità della sentenza per violazione del principio del contraddittorio, non esteso al litisconsorte Fabrizio Lucchetta. 7.1. Il primo motivo del ricorso di Luciano Falomo è palesemente infondato. Del giudizio avente ad oggetto un rapporto di prestazione d' opera intellettuale instauratosi con il cosiddetto contratto di patrocinio nonché l’accertamento della responsabilità professionale dell’avvocato nei confronti del proprio cliente, sono parti necessarie unicamente questi ultimi, e non anche le altre parti del processo in cui il legale ha prestato la propria attività difensiva, ferma la possibilità di provocarne l’intervento, ove si ravvisi una comunanza di causa, mediante istanza di chiamata a norma dell’art. 106 c.p.c.

8. Il secondo motivo del ricorso di Luciano Falomo denuncia la violazione degli artt. 1176, 1218, 1321, 1322, 1325 n. 1, 1326, 1362 e ss., 2230, 2232, 2236 e 1710 c.c. La censura si rivolge alle pagine 29, 30 e 31 della sentenza impugnata. Il ricorrente principale prospetta un diverso oggetto del contratto di patrocinio intercorso con Daniela Sfreddo sin dal 2004 e poi ai fini della costituzione di parte civile nel processo penale, avendo ricevuto istruzioni dalla cliente di non presentare istanza di sequestro. Il terzo motivo del ricorso di Luciano Falomo denuncia la violazione degli artt. 112, 115 e 116 c.p.c. e degli artt. 1176, 1218, 2236 e 1710 c.c. La censura si rivolge alle pagine 32 e 33 della sentenza impugnata.

Il ricorrente principale avverte che nella transazione con il Lucchetta gli eredi di Mario Sfreddo vennero assistiti da diverso avvocato e poi espone che da gennaio del 2011 Daniela Sfreddo si era rivolta ad altro avvocato per recuperare il proprio credito risarcitorio verso il Lucchetta. Il quarto motivo del ricorso di Luciano Falomo denuncia la violazione degli artt. 1176, 1218 e 2236 c.c., nonché degli artt. 1223 e 1225 c.c. e degli artt. 40 e 41 c.p. La censura si rivolge alla pagina 33 della sentenza impugnata quanto alla portata pregiudizievole per gli interessi di Daniela Sfreddo della transazione tra il Lucchetta e gli eredi di Mario Sfreddo e contesta la derivazione causale presupposta dalla Corte d’appello.

Il quinto motivo del ricorso di Luciano Falomo denuncia la violazione degli artt. 1223, 1225e 2697 c.c., nonché degli artt. 112, 115 e 116 c.p.c. La censura si rivolge alle pagine 33 e 34 della sentenza impugnata quanto alla determinazione del danno risarcibile, operata sulla base della differenza tra l’importo risarcitorio introitato dagli eredi di Mario Sfreddo (€ 100.000,00) ed il prezzo totale introitato dal Lucchetta per la vendita dell’immobile (€ 168.882,00). Il motivo procede elaborando vari calcoli in ordine alla quota dell’immobile danneggiato spettante a Daniela Sfreddo e quanto dalla stessa percepito dalla compagnia assicuratrice, evidenzia di non essere mai stato incaricato delle vicende che riguardavano la società Immobiliare Olimpia di Sfreddo Daniela c. e avverte che non vi era alcuna possibilità che la propria ex assistita addivenisse ad una transazione con il Lucchetta.

Il sesto motivo del ricorso di Luciano Falomo denuncia la violazione dell’art. 2901 c.c. e degli artt. 112, 115 e 116 c.p.c. La censura si rivolge alla pagina 35 della sentenza. Si afferma che la Corte d’appello avrebbe esorbitato dalla domanda svolta da Daniela Sfreddo, ponendo a carico dell’avvocato Falomo “l’inutile dispendio economico per l’azione revocatoria”, e quindi si contesta l’assunta inadeguatezza della revocatoria proposta con citazione del 24 agosto 2010 e poi portata a conclusione da altro difensore. 8.1. I motivi dal secondo al sesto del ricorso di Luciano Falomo vanno esaminanti congiuntamente, in quanto connessi, e sono accomunati da profili di inammissibilità oltre che infondati. 8.2.

I cinque motivi sono tutti formulati invocando vizi di violazione di norme di diritto, ma in realtà allegano un'erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa, la quale inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito ed è sottratta al sindacato di legittimità, se non nei limiti consentiti dall’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. Ove riqualificati come censure per omesso esame di fatti storici, per i motivi opererebbe la previsione d'inammissibilità di cui all'art. 348 ter, comma 5, c.p.c., che esclude che possa essere impugnata ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. la sentenza di appello "che conferma la decisione di primo grado" e che, come nella specie, risulti fondata sulle stesse ragioni, inerenti alle questioni di fatto, poste abase della sentenza di primo grado (cd. doppia conforme).

I motivi dal secondo al sesto del ricorso di Luciano Falomo contengono inoltre molteplici riferimenti a circostanze di fatto ed a documenti non considerati nella sentenza impugnata, senza specificare, agli effetti dell’art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c., "come" e "quando" tali fatti storici siano stati oggetto di discussione processuale tra le parti nei pregressi gradi di merito, né quali istanze fossero state svolte dal ricorrente nei propri scritti difensivi illustrando gli scopi della relativa esibizione documentale. Le reiterate denunce di violazione dell’art. 115 e 116 c.p.c. sono prive di consistenza, in quanto tale la prima norma può essere dedotta come vizio di legittimità solo denunciando che il giudice ha giudicato sulla base di prove non introdotte dalle parti, mentre la seconda norma sancisce il principio della libera valutazione delle prove, salva diversa previsione legale, mentre le critiche rivolte dal ricorrente consistono, in realtà, nell'allegazione di un'erronea ricognizione della fattispecie concreta dovuta alla inesatta valutazione del materiale istruttorio (ex plurimis, Cass.

Sez. Unite 30/09/2020, n. 20867). Così pure la violazione del precetto di cui all'art. 2697 c.c. si configura nell'ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l'onere della prova ad una parte diversa da quella che ne era gravata in applicazione di detta norma, non anche quando si assuma che il giudice stesso, a seguito di una incongrua valutazione delle acquisizioni istruttorie, abbia ritenuto erroneamente che la parte onerata non avesse assolto tale onere. 8.3. Non sono quindi sindacabili, sulla base delle proposte censure per violazione di norme di diritto, gli accertamenti di fatto operati conformemente nei due gradi dai giudici del merito, che di seguito si riepilogano.

Daniela Sfreddo nel dicembre del 2004 subì un danno per l’incendio doloso di una villa di cui era comproprietaria con i suoi zii Claudio e Mario Sfreddo e con la società semplice Immobiliare Olimpia di Sfreddo Daniela c. E’ stata riconosciuta la responsabilità di Fabrizio Lucchetta per tale incendio. L’avvocato Luciano Falomo fu incaricato sia da Daniela Sfreddo sia da Mario Sfreddo per recuperare i danni e gli indennizzi assicurativi. L’avvocato Falomo, quale difensore di Mario Sfreddo, ottenne in data 21 febbraio 2006 un sequestro conservativo in sede civile fino all'importo di € 180.000,00 sui beni mobili ed immobili di proprietà di Fabrizio Lucchetta, sequestro trascritto il 7 marzo 2006 su terreni di proprietà Lucchetta in Follina.

Nel corso della conseguente causa di merito, l’espletata CTU stimò i danni provocati dall'incendio in complessivi € 307.855,14. Gli eredi di Mario Sfreddo conclusero una transazione il 27 gennaio 2011, in forza della quale Fabrizio Lucchetta corrispose agli eredi del danneggiato la somma di € 100.000,00, pagata con assegni circolari da tali Francesco Gatto e Fernando Gatto, resisi promissari acquirenti dei terreni di Follina, i quali, ottenuta la cancellazione del sequestro conservativo, acquistarono poi il 28 gennaio 2011 i terreni dal Lucchetta, per il residuo prezzo di € 68.882,00.

Quale difensore di Daniela Sfreddo, invece, l’avvocato Falomo curò in data 20 marzo 2006 la costituzione di parte civile nel processo penale in danno di Fabrizio Lucchetta. Con sentenza del 25 marzo-23 giugno 2010, il Tribunale penale di Pordenone, ritenuto responsabile il Lucchetta per i reati di danneggiamento seguito da incendio e di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, condannò l’imputato al risarcimento dei danni in favore della parte civile, da liquidarsi in separato giudizio civile. Nel corso del giudizio penale d’appello, l’avvocato Falomo chiese la conferma della condanna generica dell'imputato al risarcimento dei danni in favore della parte civile Daniela Sfreddo.

Sempre in rappresentanza di Daniela Sfreddo, l’avvocato Falomo instaurò altresì nell’agosto del 2010 un giudizio civile per la revocatoria di una compravendita immobiliare conclusa nel 2005 fra Fabrizio Lucchetta e la sua ex coniuge, avente ad oggetto il trasferimento della quota di ½ di un appartamento. Tale azione revocatoria venne rigettata nel 2014 dal Tribunale civile di Pordenone. 8.4. Così ricostruita la condotta dell’avvocato Falomo, i giudici del merito hanno ritenuto non dovuti i compensi da lui richiesti tanto per il giudizio civile di revocatoria, stante l’inutilità dell’azione rispetto al risultato utile perseguito dalla cliente Daniela Sfreddo , quanto per il giudizio penale, imputandogli: di non aver richiesto il sequestro conservativo dei beni dell'imputato a garanzia delle obbligazioni derivanti dal reato ex art. 316 c.p.p., di non aver documentato l’entità dei danni nel giudizio penale, quand’anche al fine di conseguire una provvisionale; di non aver appellato la condanna generica al fine di ottenere la liquidazione dei danni; di non aver iscritto ipoteca giudizialesui terreni di Follina di Fabrizio Lucchetta, la cui alienazione in favore di Francesco Gatto e Fernando Gatto, avvenuta il 28 gennaio 2011, consentì al Lucchetta di risarcire i danni convenuti nella transazione conclusa il giorno prima con gli eredi di Mario Sfreddo e di trattenere anche il residuo prezzo di € 68.882,00.

Su tali premesse, il danno per l’inadempimento degli obblighi professionali gravanti sul legale è stato determinato in misura del valore monetario residuo incassato dal Lucchetta a seguito della vendita dei terreni, oltre che, e ciò già nella sentenza di primo grado, rimasta confermata in appello, alle spese sopportate dalla Sfreddo per l’inutile azione civile che l’aveva vista soccombente.

9. Come già più volte affermato da questa Corte, l’avvocato, nella prestazione dell'attività difensiva, sia questa configurabile come adempimento di un'obbligazione di risultato o di mezzi, è obbligato, a norma dell'art. 1176, comma 2, c.c., ad usare la diligenza imposta dalla natura dell’attività stessa esercitata; la violazione di tale dovere comporta inadempimento contrattuale (del quale il professionista è chiamato a rispondere anche per la colpa lieve, salvo che, a norma dell'art. 2236 c.c., la prestazione dedotta in contratto implichi la soluzione di problemi tecnici di particolare difficoltà) e, in applicazione del principio di cui all'art. 1460 c.c., la perdita del diritto al compenso, allorché la negligenza sia stata tale da incidere sugli interessi del cliente ed abbia perciò, sia pur sulla base di criteri necessariamente probabilistici, impedito di conseguire un esito della lite altrimenti ottenibile, E’ altrettanto consolidato l’orientamento di questa Corte secondo cui, allorché il cliente deduca, come nella specie, la responsabilità civile del professionista, egli è tenuto a provare di aver sofferto un danno e che questo è stato causato dall'insufficiente o inadeguata attività del professionista.

La responsabilità risarcitoria dell'avvocato non può, invero, ravvisarsi per il solo fatto del non corretto adempimento della prestazione professionale, occorrendo verificare se l'evento produttivo del pregiudizio lamentato dal cliente sia riconducibile alla condotta del primo, se un danno vi sia stato effettivamente ed, infine, se, ove questi avesse tenuto il comportamento dovuto, il suo assistito, alla stregua di criteri probabilistici, avrebbe conseguito il riconoscimento delle proprie ragioni, difettando, altrimenti, la prova del necessario nesso eziologico tra la condotta del legale, commissiva od omissiva, ed il risultato derivatone (cfr.

Cass. Sez. 3, 22/06/2020, n. 12127 ; Cass. Sez. 3 , 24/10/2017, n. 25112 ; Cass. Sez. 3, 05/02/2013, n. 2638; Cass. Sez. 3, 10/12/2012, n. 22376 ; Cass. Sez. 2, 27/05/2009, n. 12354). 9.1. In particolare, in precedenti confacenti alla fattispecie in esame, i quali hanno elaborato principi contrari a quelli posti a fondamento delle censure del ricorrente, si è affermato che: a)la responsabilità professionale dell'avvocato, per violazione del dovere di diligenza esigibile ai sensi dell'art. 1176, comma 2, discende dall'adozione di mezzi difensivi pregiudizievoli al cliente, e non è esclusa né ridotta quando tali modalità siano state sollecitate dal cliente stesso (qui si assume che fu la cliente a dare istruzioni di non presentare istanza di sequestro), poiché costituisce compito esclusivo del legale la scelta della linea tecnica da seguire nella prestazione dell'attività professionale (Cass.

Sez. 3, 20/05/2015, n. 10289);

b) la scelta di una determinata strategia processuale da parte dell’avvocato è foriera di responsabilità nei confronti del cliente, allorché l'inadeguatezza rispetto al raggiungimento del risultato perseguito da quest’ultimo sia valutata dal giudice di merito ex ante , in relazione alla natura e alle caratteristiche della controversia e all'interesse del cliente ad affrontarla con i relativi oneri, dovendosi in ogni caso valutare anche il comportamento successivo tenuto dal professionista nel corso della lite (Cass. Sez. 3 22/11/2018, n. 30169);

c) lo svolgimento di un'attività professionale, da parte dell'avvocato, totalmente inutile, già ex antepronosticabile come tale, non gli attribuisce alcun diritto al compenso (Cass. Sez. 6- 2 , 18/02/2022, n. 5440 ).

10. Il mandato per la costituzione di parte civile, quale quello rilasciato all’avvocato Luciano Falomo da Daniela Sfreddo nel processo penale a carico di Fabrizio Lucchetta, ai sensi dell’art. 76 c.p.p., è finalizzato all’esercizio dell’azione civile per le restituzioni ed il risarcimento del danno da reato da parte di chi vi sia legittimato a norma del precedente art.

74. Le facoltà ed i diritti, di cui, in particolare, agli artt. 101, 336, 360, 369, 394, 401 comma 8, 406, comma 5, 409 comma 2, 413 comma 1, c.p.p. sono attribuiti alla persona offesa e non al danneggiato, e sono volti a coadiuvare il pubblico ministero ai fini dell’esercizio dell’azione penale, ovvero a conseguire l’accertamento del fatto-reato e la giusta punizione del colpevole. Viceversa, dopo che è stata esercitata l’azione penale, emerge la primarietà della parte civile costituita, cui vengono attribuiti poteri processuali soltanto finalizzati al soddisfacimento della domanda risarcitoria.

La persona offesa da reato è quindi titolare di un duplice interesse: quello all’affermazione della responsabilità penale dell’autore del reato, che si esercita mediante un’attività di supporto e di controllo dell’operato del pubblico ministero, e quello al risarcimento del danno, che si esercita mediante la costituzione di parte civile. 10.1 L’incarico conferito ad un avvocato per la costituzione di parte civile in un processo penale obbliga, pertanto, il professionista, a prestare la propria opera per raggiungere il risultato desiderato, consistente nel risarcimento del danno da reato da parte del cliente, rientrando indicativamente nella diligenza dovuta a norma dell’art. 1176, comma 2, c.c. (ed indipendentemente dalle modalità difensive sollecitate dal cliente stesso): richiedere il sequestro conservativo dei beni dell'imputato (vieppiù ove, come nella specie, vi siano altri soggetti cui il reato ha recato danno, assistiti dal medesimo difensore, che abbiano ottenuto ed eseguito misure cautelari sugli stessi beni); allegare dinanzi al giudice penale gli elementi concreti da cui desumere l'entità e la esatta consistenza del pregiudizio subito onde conseguire la liquidazione del danno; proporre appello qualora il giudice di primo grado abbia rigettato la richiesta di provvisionale e affermato di non poter liquidare i danni, limitandosi ad una condanna generica; iscrivere ipoteca giudiziale ai sensi dell’art. 2818 c.c. sulla base della sentenza di condanna generica al risarcimento dei danni. 10.2.

A fronte di tali negligenze dell’avvocato Falomo nella difesa della parte civile costituita, appare anche ragionevole la valutazione, operata dalla Corte d’appello, di inutilità dell’azione revocatoria intentata nell’agosto 2010 nei confronti dell’ex moglie del Lucchetta per un atto concluso cinque anni prima. 10.3. Ciò basta a concludere che, indipendentemente dalla attribuibilità, o meno, della transazione del 27 gennaio 2011 tra Fabrizio Lucchetta e gli eredi di Mario Sfreddo alla condotta dell’avvocato Luciano Falomo, la Corte d’appello di Trieste ha correttamente affermato la responsabilità del professionista, con apprezzamento dei fatti spettante ai giudici del merito e congruamente motivato in rapporto all’inesatto o mancato compimento di plurime attività difensive.

La Corte di Trieste ha così ravvisato la responsabilità risarcitoria dell'avvocato, riconducendo al non corretto adempimento della prestazione professionale l'evento produttivo del pregiudizio lamentato dalla cliente, consistente nel mancato soddisfacimento del credito risarcitorio di Daniela Sfreddo, che avrebbe potuto realizzarsi agendo esecutivamente sui terreni di Follini venduti nel gennaio 2011 dal debitore Fabrizio Lucchetta, quanto meno nei limiti della somma residua da quest’ultimo incassata dopo aver risarcito in via transattiva gli eredi dell’altro danneggiato Mario Sfreddo.

Parimenti ragionevole è l’apprezzamento operato dai giudici del merito di comprendere nel danno da responsabilità professionale dell’avvocato le spese processuali che il cliente abbia subito per la propria difesa e per quella della controparte. Si è detto, del resto, che la responsabilità risarcitoria dell'avvocato correlata al non corretto adempimento della prestazione professionale esige certamente un rapporto causale immediato e diretto fra tale inadempimento e danno. Questa limitazione –imposta dall’art. 1223 c.c. - è fondata sulla necessità di limitare l'estensione temporale e spaziale degli effetti degli eventi illeciti ed è orientata, perciò, ad escludere dalla connessione giuridicamente rilevante ogni conseguenza dell'inadempimento che non sia propriamente diretta ed immediata, ovvero che comunque rientri nella serie delle conseguenze normali del fatto, in base ad un giudizio di probabile verificazione rapportato all'apprezzamento dell'uomo di ordinaria diligenza.

È tuttavia compito del giudice di merito accertare la materiale esistenza del rapporto che abbia i suddetti caratteri normativamente richiesti e tale valutazione è insindacabile in sede di legittimità se non nei limiti di cui all’art. 360 comma 1, n. 5, c.p.c. 10.4. Il sesto motivo del ricorso di Luciano Falomo, infine, ove adduce che la Corte d’appello avrebbe esorbitato dalla domanda svolta da Daniela Sfreddo, ponendo a carico dell’avvocato Falomo “l’inutile disp endio economico per l’azione revocatoria”, va comunque ritenuto inammissibile, in parte qua, per difetto di interesse all'impugnazione, in quanto censura per vizio di ultrapetizione un argomento che i giudici di appello, confermando la sentenza impugnata per ragioni di per sé sufficienti al rigetto del gravame, hanno ritenuto di aggiungere.

Nonostante l'effetto sostitutivo della sentenza d'appello, il riferimento all‘ “inutile dispendio economico per l’azione revocatoria” non riveste alcuna influenza sulla pronuncia adottata (cfr. Cass. Sez. L,07/06/1995, n. 6397; Cass. Sez. 2 , 13/11/2020, n. 25790).

11. Il motivo di ricorso incidentale Daniela Sfreddo censura la violazione del principio del giusto processo e ella buona fede in relazione agli artt. 2 e 111 Cost. e insiste sul frazionamento del credito azionato dall’avvocato Falomo in distinti giudizi monitori. Il profilo era stato esaminato dalla Corte d’appello pronunciando sull’appello indentale di identico tenore proposto da Daniela Sfreddo, ben spiegando che risultava in capo all’avvocato creditore un interesse oggettivamente valutabile alla tutela processuale frazionata, attese le diversità di disciplina, sostanziale e processuale, inerenti alle attività professionali svolte in sede civile e in sede penale.

Trattandosi, in ogni caso, di ricorso incidentale proposto dalla parte totalmente vittoriosa nel giudizio di merito, che investe questione pregiudiziale di rito oggetto di decisione esplicita da parte della Corte d’appello, esso ha natura di ricorso condizionato all'accoglimento del ricorso principale, pur indipendentemente da ogni espressa indicazione di parte, sicché esso doveva essere esaminato unicamente nell'ipotesi della fondatezza del ricorso principale, e rimane perciò assorbito (Cass. Sez. Unite , 25/03/2013, n. 7381).

12. Il ricorso principale va perciò rigettato, mentre il ricorso incidentale va dichiarato assorbito. Il ricorrente va condannato a rimborsare alla controricorrente le spese del giudizio di cassazione nell’importo liquidato in dispositivo. Sussistono i presupposti processuali per il versamento – ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 -, da parte del ricorrente principale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione, se dovuto. P. Q. M. La Corte rigetta il ricorso principale, dichiara assorbito il ricorso incidentale e condanna il ricorrente a rimborsare alla controricorrente le spese sostenute nel giudizio di cassazione, che liquida in complessivi € 8.200,00 di cui € 200,00 per esborsi, oltre a spese generali