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Ordinanza — n. 3762/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses swimming pool company's appeal regarding illegal sewer connection based on lack of apparent easement features.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3762/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the swimming pool company's appeal inadmissible, upholding the lower court's finding that their sewer connection was lawful. The company argued the condominium's regulations were binding, but the court ruled that inspection pits alone do not satisfy the legal requirement for apparent easement features. Consequently, the court determined that visible structures must clearly indicate a specific destination for the dominant fund to constitute an acquired easement.

Regesto Legislator

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Art. 1061 c.c.; The requirement of apparent features for acquisitive easement necessitates visible, permanent works unambiguously destined for the servitude's exercise, where inspection pits alone are insufficient to demonstrate the specific utility of the dominant fund.

Parole chiave

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apparent easement usucapione servitù destination of father of family inspection pits dominant fund utility sewer connection condominium regulations diritto dello sport

Disposizioni normative citate

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Art. 1321 c.c.
Art. 2697 c.c.
Art. 1061 c.c.
Sul punto, va ribadito che “Il requisito dell'apparenza, necessario ai sensi dell'art. 1061 c.c.
Art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002
Stante il tenore della pronuncia, va dato atto – ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002– della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto.
art. 1117 c.c
Con il secondo motivo, la società ricorrente lamenta la violazione dell’art. 1117 c.c., perché la Corte di Appello avrebbe dovuto ravvisare, nella fattispecie, un cd.
art. 1061 c.c
Sul punto, va ribadito che “Il requisito dell'apparenza, necessario ai sensi dell'art. 1061 c.c.

Giurisprudenza citata

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Cass. Sez. 2, Sentenza n. 12898 del 04/09/2003
Cass. Sez. 2, Sentenza n. 5020 del 30/05/1996
Cass. Sez. 2, Sentenza n. 6357 del 14/07/1997
Cass. Sez. 2, Sentenza n. 2994 del 17/02/2004
Cass. Sez. 2, Sentenza n. 15447 del 10/07/2007
Cass. Sez. 2, Sentenza n. 22829 del 11/11/2005
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Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 7900-2018 proposto da: CENTRO NUOTO APPIO LATINO S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE ERITREA n. 91, presso lo studio dell'avv. CARLO POLIDORI, che lo rappresenta e difende unitamente all'avv. ALESSANDRO LACOMBA -ricorrente - contro D’AMICO BRUNO e D’AMICO ENRICO, nella qualità di eredi di TRANI VANDA, elettivamente domiciliati in ROMA, IA ALCAMO n. 14, nello studio dell’avv. UMBERTO GRAZIANI, che li rappresenta e difende -controricorrenti - nonchè contro MARIANI BARBARA, CARLETTI GIOVANNI, BOELLIS ANGELA, TRANI CELESTINO, PORRU ANDREA, PANZANELLA CARMINE e MORSETTI MASSIMO -intimati - avverso la sentenza n. 5368/2017 della CORTE D'APPELLO di ROMA; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/12/2022 dal Consigliere Dott.

STEFANO OLIVA FATTI DI CAUSA Con atto di citazione ritualmente notificato Mariani Barbara, Carletti Giovanni, Boellis Angela, Trani Celestino, Trani Vanda, Porru Andrea, Panzanella Carmine e Morsetti Massimo, tutti condomini del Condominio di via Siria n. 23 in Roma, evocavano in giudizio innanzi il Tribunale di Roma la società Centro Nuoto Appio Latino S.r.l., invocando l’accertamento dell’illecito allaccio realizzato dalla convenuta alla condotta fognaria a servizio del Condominio di via Siria n. 23 e la conseguente condanna al distacco. Nella resistenza della società convenuta, il Tribunale di Roma, con sentenza n. 24014/2011, accoglieva parzialmente la domanda, ordinando il distacco del solo allaccio relativa alla piscina, dichiarando invece lecito quello concernente la palestra, entrambe gestite dalla Centro Nuoto Appio Latino S.r.l. e compensando tra le parti le spese di lite e di C.T.U.

Con la sentenza impugnata, n. 5368/2017, la Corte di Appello di Roma rigettava il gravame interposto dalla predetta società avverso la decisione di prima istanza, condannando l’appellante alle spese del grado. Propone ricorso per la cassazione della predetta decisione Centro Nuoto Appio Latino S.r.l., affidandosi a tre motivi. Resiste con controricorso Trani Vanda. Le altre parti intimate non hanno svolto attività difensiva nel presente giudizio di legittimità. Si sono costituiti D’Amico Bruno ed Enrico, in veste di eredi della controricorrente Trani Vanda, depositando memoria con procura a margine e producendo, in data 9.12.2022, copia della procura speciale conferita in data 7.12.2022 per atto del notaio Acquarelli in Roma, rep. 2681, in favore dello stesso difensore che assisteva la controricorrente deceduta.

Ambo le parti costituite hanno depositato memoria in prossimità dell’adunanza camerale. RAGIONI DELLA DECISIONE Con il primo motivo, il ricorrente lamenta la violazione o falsa applicazione degli artt. 1321 e 2697 c.c., perché la Corte di Appello avrebbe erroneamente ritenuto vincolante, anche nei confronti della società ricorrente, il regolamento di condominio relativo allo stabile di via Siria n.

23. Inoltre, il giudice di merito avrebbe trascurato di considerare che, poiché dagli accertamenti peritali era emerso che esisteva una sola rete di scarico, la stessa era stata realizzata dal costruttore a servizio tanto del magazzino, in seguito trasformato in piscina, che dello stabile di via Siria n.

23. La censura è inammissibile perché non coglie la ratio decidendi della sentenza impugnata. La Corte di Appello ha richiamato la relazione del C.T.U., secondo la quale la palazzina era stata realizzata nel 1927 ed il magazzino retrostante, poi trasformato in palestra e piscina, nel 1929 ed ha ritenuto che “… alla stregua delle emergenze tecniche, stante la diversa epoca di costruzione dei manufatti peraltro realizzati in aree diverse non può ritenersi fondato e provato l’assunto della comproprietà della rete fognaria, invece appartenente alla palazzina condominiale prima costruita; circostanza poi questa che trova riscontro con quanto previsto dal Regolamento Condominiale circa la proprietà comune a tutti i condomini della rete di fognatura e di quella principale di conduttura dell’acqua” (cfr. pag. 3 della sentenza).

L’appartenenza dell’impianto fognario al condominio, pertanto, non è stata desunta, come sostiene la parte ricorrente, dal regolamento condominiale, che è stato richiamato soltanto ad abundantiam, bensì dall’accertata anteriorità della realizzazione della palazzina, oggi costituita in condominio, rispetto al magazzino. Tale accertamentonon è stato impugnato dalla parte ricorrente (donde l’irrilevanza di qualunque considerazione sulla relativa correttezza). La censura, di conseguenza, non si confronta adeguatamente con la ratio del rigetto della domanda e va dichiarata inammissibile.

Con il secondo motivo, la società ricorrente lamenta la violazione dell’art. 1117 c.c., perché la Corte di Appello avrebbe dovuto ravvisare, nella fattispecie, un cd. condominio orizzontale, in funzione del fatto che l’unica condotta fognaria serviva sia il magazzino, poi trasformato in piscina, sia lo stabile di via Siria n.

23. Anche questa censura è inammissibile, poiché implica un accertamento in fatto, rappresentato dall’essere l’area sulla quale sorgono i due fabbricati di cui si discute appartenuta al medesimo proprietario, che non emerge dalla lettura della sentenza impugnata. Nè la parte ricorrente indica, nella doglianza in esame, alcun elemento che il giudice di merito avrebbe trascurato ed omesso di considerare, in riferimento all’accertamento di cui anzidetto. Con il terzo motivo, la parte ricorrente lamenta la violazione del combinato – disposto degli artt. 1061 e 1061 c.c., perché la Corte distrettuale avrebbe dovuto ravvisare una ipotesi di costituzione di servitù di scarico per destinazione del padre di famiglia.

Nel momento in cui l’edificio di via Siria n. 23 era stato realizzato, infatti, lo stesso era stato allacciato alla preesistente condotta fognaria a servizio del magazzino, di proprietà dello stesso soggetto, che in seguito era stato trasformato in piscina. La censura è inammissibile, in quanto essa pure attinge un accertamento di fatto, in particolare sull’esistenza di opere apparenti a servizio della servitù, che appartiene al giudice di merito. Nella specie, la Corte di Appello ha ritenuto carente la prova dell’esistenza di dette opere, ritenendo irrilevante, a tal fine, la conoscenza meramente soggettiva che il titolare del fondo servente possa aver avuto circa l’esercizio della servitù, e dunque inutile la prova orale che era stata articolata sul punto dalla società odierna ricorrente (cfr. pagg. 3 e 4 della sentenza impugnata).

Sul punto, va ribadito che “Il requisito dell'apparenza, necessario ai sensi dell'art. 1061 c.c. per l'acquisto della servitù per usucapione (o per destinazione del padre di famiglia) si identifica nella presenza di opere visibili e permanenti che per struttura e consistenza si rivelino in modo inequivoco destinate all'esercizio della servitù medesima, e rappresenta profilo del tutto distinto dalla conoscenza meramente soggettiva che il proprietario del fondo "servente" abbia dell'esercizio, in atto, della servitù” (Cass. Sez.2, Sentenza n. 12898 del 04/09/2003 , Rv. 566542; ne gli stessi termini, cfr. anche Cass.

Sez. 2 , Sentenza n. 5020 del 30/05/1996, Rv. 497896 ). Non basta, dunque , che esistano opere o segni che consentano l'esercizio del diritto reale, ma occorre, altresì, “… la manifesta destinazione delle opere stesse per l'esercizio della servitù, in modo che i segni o le opere, nel contesto in cui si collocano, costituiscano un indice univoco del peso imposto al fondo vicino. Tale esigenza, nel caso di opere che ricadano interamente nel fondo servente, implica la presenza di un raccordo, almeno funzionale, dell'opera con il fondo dominante, in modo che risulti con chiarezza che l'opera è anche in funzione della utilità di questo” (Cas s. Sez. 2 , Sentenza n. 6357 del 14/07/1997 , Rv. 505933).

Occorre, in altri termini, la dimostrazione di un quid pluris idoneo a dimostrare la specifica ed inequivoca destinazione delle opereall'esercizio della servitù (cfr. Cass. Sez. 2 , Sentenza n. 2994 del 17/02/2004, Rv. 570163; Cass. Sez. 2 , Sentenza n. 15447 del 10/07/2007, Rv.598552). In applicazione dei richiamati principi si è ritenuto, proprio in tema di impianti di scarico, che l'esistenza di pozzetti di ispezione, se da un lato può consentire di accertare l'interramento delle tubazioni, non è, d’altro canto, di per sé idonea ad individuare l'origine e la funzione delle condutture, e quindi non è, di per sè sola, sufficiente ad integrare il requisito dell’apparenza della servitù di scarico (cfr.

Cass. Sez.2, Sentenza n. 22829 del 11/11/2005 , Rv.584678). In definitiva, alla luce dell’inammissibilità di tutti i motivi proposti, il ricorso va dichiarato inammissibile. Le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza, nei confronti della parte controricorrente. Nulla, invece, per le parti rimaste intimate. Stante il tenore della pronuncia, va dato atto – ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002– della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto.

PQM la Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in € 5.200, di cui € 200 per esborsi, oltre rimborso delle spese generali, nella misura del 15%, iva, cassa avvocati ed accessori tutti come per legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 - quater , del D .P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unific