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Ordinanza — n. 3756/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against appellate court ruling recognizing a road easement and ordering parking restrictions on private land.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3756/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected the appeal filed by Mirav S.p.A. against the Second Instance Court's judgment confirming a road easement over its property. Mirav argued that the easement was not in danger and that a prior possessory judgment should have precluded the claim, but the court found these arguments legally unfounded. Consequently, the appellate decision recognizing the easement and ordering parking restrictions was upheld, and the appellant was ordered to pay the opposing party's costs.

Regesto Legislator

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Art. 1079, 1168, 1170, 2909 c.c.; Art. 360, n. 5 c.p.c.: A prior possessory judgment does not preclude a subsequent petitory action regarding the existence of a servitude, and the mere absence of a specific threat to the easement's exercise does not justify dismissing the claim.

Parole chiave

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road easement petitory action possessory judgment parking restrictions servitude of passage appellate review costs allocation abbandono del procedimento per infrazione stradale

Disposizioni normative citate

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Art. 1079 c.c.
Art. 1168 c.c.
Art. 1170 c.c.
Art. 2909 c.c.
Il terzo motivo, con il quale la ricorrente denuncia violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2909 cod.
Art. 360, n. 5 c.p.c.
Inoltre, la Corte locale aveva omesso (art. 360, n.
Art. 1218 c.c.
Art. 1226 c.c.
Art. 278 c.p.c.
Art. 279 c.p.c.
Art. 112 c.p.c.
Con il ricorso incidentale si lamenta la violazione dell’art. 112 cod.
Art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02 (inserito dall'art.

Giurisprudenza citata

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Cass. nn. 20127/2014
Perché possa procedersi alla pronuncia di condanna generica è bastevole la non opposizione della controparte (Cass. nn. 20127/2014, 23707/2009, 25510/2010) e la ricorrente non precisa dove e quando si sarebbe opposta.
Cass. 23707/2009
Cass. 25510/2010
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Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 2718/2017 R.G. proposto da: MIRAV S.P.A., in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PREMUDA 6, presso lo studio dell’avvocato IVAN MARRAPODI, rappresentata e difesa dall’avvocato NICOLA SIRACUSANO giusta procura in atti; –ricorrente– contro PREFABBRICATI MESSINESE S.R.L., in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA S. ANDREA DELLA VALLE 3, presso lo studio dell’avvocato MASSIMO MELLARO, rappresentata e difesa dall’Avvocato GIUSEPPE SAITTA giusta procura in atti;

–controricorrente e ricorrente incidentale – e nei confronti di LA ROSA SALVATORE, quale titolare della SUD INFISSI DI LA ROSA SALVATORE, DI CARA IN CAMARDA DOROTEA -intimati- avverso la sentenza n. 644/2016 della CORTE D’APPELLO DI MESSINA, depositata il 03/11/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 29/11/2022 dal Consigliere GIUSEPPE GRASSO; Osserva La vicenda al vaglio, per quel che qui residua d’utilità, può sintetizzarsi nei termini seguenti. La Corte d’appello di Messina, rigettata l’impugnazione proposta dalla s.p.a.

Mirav, confermò la statuizione di primo grado, che aveva, in accoglimento della domanda formulata dalla s.r.l. Prefabbricati Messinese nei confronti della s.p.a. Mirav di Salvatore La Rosa, titolare della ditta Sud Infissi e di Dorotea Di Cara, riconosciuto che il fondo di proprietà della Mirav era gravato da una servitù di passaggio carrabile in favore del fondo attoreo; ordinato ai convenuti di non ingombrare il percorso della riconosciuta servitù posteggiando mezzi meccanici; autorizzato l’attrice a collocare sul piazzale dei convenuti dei delimitatori di corsia lungo il tracciato della servitù indicato dal c.t.u.; condannato, infine, i convenuti in solido a risarcire il danno da liquidarsi in separata sede.

Mirav s.p.a. ricorre avverso la sentenza d’appello sulla base di cinque motivi, ulteriormente illustrati da memoria. Prefabbricati Messinese resiste con controricorso, in seno al quale propone ricorso incidentale sulla base di un solo motivo.

1. Con il primo motivo la ricorrente principale denuncia violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1079, 1168, 1170, 2909 cod. civ., 324 cod. civ., nonché, nel corpo dell’esposizione, l’omesso esame di un fatto controverso e decisivo. In sintesi, si assume che, non essendo stato negato dalla esponente il diritto di servitù rivendicato, poiché le molestie lamentate si caratterizzavano in fatto e non in diritto, la domanda non avrebbe potuto essere accolta, non essendo stato messo in pericolo l’esercizio della servitù. Inoltre, la Corte locale aveva omesso (art. 360, n. 5, cod. proc. civ.) di prendere in esame l’esistenza del “bis in idem” con un precedente giudizio possessorio, definito con ordinanza definitiva perché non impugnata dalla controparte. 1.

1. Il motivo è infondato quanto alla dedotta violazione di legge e inammissibile quanto all’omesso esame di un fatto controverso e decisivo. A riguardo del primo profilo deve confermarsi l’asserto della decisione, la quale si rifà alla sentenza Cass. n. 1214/1999, la quale chiarisce che le turbative che abilitano all'esercizio delle azioni a difesa della servitù (azione confessoria e azioni possessorie) non devono consistere necessariamente in alterazioni fisiche attuali dello stato di fatto, essendo sufficiente un comportamento che ponga in dubbio o in pericolo l'esercizio della servitù, proprio perché qui era l’esercizio della servitù ad essere messo in pericolo (gli autocarri dell’azienda attrice trovavano il percorso intralciato dalla sosta dei mezzi della controparte o della ditta sua affittuaria).

A riguardo del secondo profilo, deve rilevarsi che qui non si verte in punto di mancato esame di un fatto storico. L'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., riformulato dall'art. 54 del d. l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, introduce nell'ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia).

Ne consegue che, nel rigoroso rispetto delle previsioni degli artt. 366, primo comma, n. 6, e 369, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., il ricorrente deve indicare il "fatto storico", il cui esame sia stato omesso, il "dato", testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il "come" e il "quando" tale fatto siastato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua "decisività", fermo restando che l'omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (S.U. n. 8053, 7/4/2014, Rv. 629831).

Qui, ben lungi dall’avere la ricorrente evidenziato un fatto storico di tal fatta, pretermesso dal giudice, lamenta il mancato apprezzamento giuridico di un precedente giudizio possessorio, senza, in ogni caso, indicare dove e quando la questione sarebbe stata posta.

2. Con il secondo motivo viene denunciata violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1051 cod. civ., per non essere stata intrapresa l’azione nei confronti di tutti i proprietari sul fondo dei quali si snoda la servitù. 2.

1. Il motivo è infondato. A parte l’improprio richiamo all’art. 1051 cod. civ. (non vertendosi qui in materia di costituzione di servitù coattiva di passaggio), la doglianza non coglie la “ratio decidendi”, avendo la Corte messinese chiarito che non risultava lesa l’integrità del contraddittorio, stante che il fondo servente si apparteneva pro- indiviso a più proprietari e l’accoglimento della domanda meramente dichiarativa, non imponeva modifica della cosa comune. Correttamente la sentenza d’appello cita Cass. nn. 6622/2016, la quale ha chiarito che L' "actio confessoria" o "negatoria servitutis" dà luogo a litisconsorzio necessario passivo solo se, appartenendo il fondo servente "pro indiviso" a più proprietari, l'azione sia diretta anche ad una modificazione della cosa comune che altrimenti non potrebbe essere disposta od attuata "pro quota" in assenza di uno dei contitolari del diritto dominicale, mentre, ove l'azione sia diretta soltanto a far dichiarare, nei confronti di chi ne contesti o ne impedisca l'esercizio, l'esistenza della servitù o a conseguire la cessazione delle molestie, non è configurabile un litisconsorzio necessario, né dal lato attivo, né da quello passivo (conf., Cass. nn. 8261/02, 31568/98, 2449/81, 202/79, 5030/77, 2597/67; da ultimo n. 17663/2018).

Nel caso in esame nessun provvedimento modificativo dello status quo era stato richiesto dalla controparte. Peraltro, risulta dalla sentenza che la proprietà del piazzale sul quale era stata disposta l’apposizione dei cordoli segnaletici, che delimitavano la servitù, ma non ne impedivano l’agevole scavalcamento, era di esclusiva proprietà della Mirav.

3. Il terzo motivo, con il quale la ricorrente denuncia violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2909 cod. civ. e 132, n. 4, cod. proc. civ., per non avere il Giudice d’appello tenuto conto del giudicato possessorio intercorso tra le parti, risulta palesemente destituito di giuridico fondamento, essendo del tutto evidente che la statuizione possessoria non possa in alcun modo pregiudicare l’accertamento petitorio (in disparte risulta dal controricorso che quel giudizio fu definito sfavorevolmente alla parte attrice per non essere rimasta provata l’infra-annualità del ricorso).

4. Con il quarto motivo la ricorrente denuncia violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1218, 1226 cod. civ., 278 e 279 cod. proc. civ., per avere la Corte d’appello confermato la condanna generica al risarcimento del danno, senza che la convenuta avesse aderito alla domanda. 4.

1. Il motivo è infondato. Perché possa procedersi alla pronuncia di condanna generica è bastevole la non opposizione della controparte (Cass. nn. 20127/2014, 23707/2009, 25510/2010) e la ricorrente non precisa dove e quando si sarebbe opposta.

5. Il quinto motivo sulle spese non è un motivo ma un auspicio, stante che la invocata vittoria delle spese non potrebbe che conseguire all’accoglimento del ricorso, che, invece, nel suo complesso merita rigetto.

6. Con il ricorso incidentale si lamenta la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., per non avere la Corte di Messina preso in esame la critica, approfondita in conclusionale, secondo la quale la statuizione possessoria non poteva avere forza di giudicato, esame che avrebbe dovuto comportare l’inammissibilità dei primi motivi dell’appello proposto da Mirav . La doglianza resta assorbita (in senso proprio) dal rigetto del ricorso principale.

7. La ricorrente va condannato a rimborsare le spese in favore della controricorrente, tenuto conto del valore, della qualità della causa e delle attività svolte, siccome in dispositivo.

8. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02 (inserito dall'art. 1, comma 17 legge n. 228/12) applicabile ratione temporis (essendo stato il ricorso proposto successivamente al 30 gennaio 2013), si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente principale di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M.

rigetta il ricorso principale e dichiara assorbito quello incidentale, condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore della controricorrente, che liquida in euro 4.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi, liquidati in euro 200,00, e agli accessori di legge; ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02 (inserito dall'art. 1, comma 17 legge n. 228/12), si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente principale, di un ulteriore im