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Ordinanza — n. 3660/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal on preliminary contract validity due to lack of new facts and double conformity.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3660/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court dismissed the appeal filed by Due SRL against the lower courts' rejection of their claim for forced transfer of real estate. The appellant argued the preliminary contract was fraudulent due to revoked power of attorney and low pricing, but the appellate court had already rejected these defenses based on evidence showing the lawyer knew of the revocation. The Court of Cassation found the appeal inadmissible because it relied on arguments already decided by the second instance and did not present new facts, establishing a principle of double conformity.

Regesto Legislator

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Art. 360 n. 5 c.p.c.; Art. 348 ter c.p.c.: An appeal is inadmissible if it merely reiterates arguments already decided by the court of appeal, particularly when the second-instance decision is based on the same logical reasoning as the first-instance decision, even if additional arguments are added.

Parole chiave

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double conformity omitted examination of facts preliminary contract revocation of power of attorney forced transfer of property admissibility of appeal appellate double decision promessa di contrarre

Disposizioni normative citate

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Art. 360 n. 5 c.p.c.
Con il terzo mezzo di impugnazione, la ricorrente lamenta l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di trattazione fra le parti, ai sensi dell’art. 360 n. 5 c.p.c., sul quale la Corte distrettuale non si sarebbe espressa.
Art. 348 ter, commi 4 e 5, c.p.c.
3.b) Per altro verso, ricorre nella specie l'ipotesi di «doppiaconforme», ai sensi dell'art. 348 ter, commi 4 e 5, c.p.c., con conseguente inammissibilità della censura di omesso esame di fatti decisivi ex art.
Art. 13 comma 1-quater D.P.R. n. 115/2002
La Corte dà atto che ricorrono i presupposti processuali di cui all’art. 13 comma 1-quater D.P.R. n. 115/2002 per il raddoppio del versamento del contributo unificato, se dovuto; P.
art. 2932 c.c
Due conveniva Arturo Carcano avanti il Tribunale di Pavia, domandando il trasferimento coattivo ex art. 2932 c.c.
art. 1401 c.c
art. 378 c.p
In prossimità dell’udienza, entrambe le parti hanno depositato memore ex art. 378 c.p.c.
art. 1396 c.c
art. 2729 c.c

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 19011 del 31 luglio 2017
Sez. 1, n. 16056 del 2 agosto 2016
Sez. 1, n. 16056 del 2 agosto 2016).
Sez. 2, n. 10525 del 31 marzo 2022
Sez. 2, n. 20718 del 13 agosto 2018
Sez. 2, n. 20718 del 13 agosto 2018; Sez.
Sez. 1, n. 17761 dell'8 settembre 2016
Sez. 2, n. 7724 del 9 marzo 2022
Sez. 6-3, n. 15777 del 17 maggio 2022
Sez. 6-3, n. 15777 del 17 maggio 2022; Sez.
Sez. L, n. 24395 del 3 novembre 2020
15777 del 17 maggio 2022; Sez. L, n. 24395 del 3 novembre 2020).
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Testo completo

a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.16555/2018 R.G. proposto da : DUE SRL, elettivamente domiciliata in ROMA C.SO VITTORIO EMANUELE II, 18 -GRE, presso lo studio dell’avvocato ZANATI FABIO (ZNTFBA71H08G388T) che larappresenta e difende unitamente all'avvocato RIZZA AMEDEO (RZZMDA68A14G508R) -ricorrente- contro CARCANO ARTURO, elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA MELOZZO DA FORLÌ 9, presso lo studio dell’avvocato RUGGIERI MARIA CLEMENTINA (RGGMCL74L68C632C) rappresentato e difeso dall'avvocato ROCCIOLETTI GIUSEPPE (RCCGPP51A31C632E) -controricorrente- nonchè contro ROVELLI DONATO -intimato- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO MILANO n. 4899/2017 depositata il23/11/2017.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/01/2023 dal Consiglieredr. MAURO MOCCI . FATTI DI CAUSA La s.r.l. Due conveniva Arturo Carcano avanti il Tribunale di Pavia, domandando il trasferimento coattivo ex art. 2932 c.c. di un compendio immobiliare di Certosa di Pavia. Esponeva all’uopo di essere cessionaria, ex art. 1401 c.c., dei diritti del promissario acquirente di un preliminare, stipulato il 25 maggio 2012 tra tale Emanuele Forte (in qualità di procuratore generale del promittente venditore Carcano) e Donato Rovelli, colui che, in qualità di promissario acquirente, aveva ad essa ceduto i suoi diritti.

Aggiungeva che, convocato avanti il notaio, il Carcano non era comparso. Ritualmente costituitosi, il convenuto eccepiva l’invalidità del preliminare, perché concluso fraudolentemente ed in suo danno. In particolare, assumeva di aver revocato la procura al Forte, il quale ne sarebbe venuto a conoscenza poche ore prima di stipulare il preliminare con il Rovelli, e che il negozio sarebbe stato concluso ad un prezzo inferiore rispetto a quello agricolo ed irrisorio rispetto alle potenzialità offerte dallo strumento urbanistico. Inoltre, non sarebbe stato previsto ex adverso il versamento di caparre o cauzioni, ed il prezzo sarebbe stato incassato solo al momento del rogito, da stipulare entro i successivi cinque anni.

Nello stesso pomeriggio il Forte, che già in precedenza - questa volta come legale rappresentante della società G.E. - aveva acquistato dal Carcano altri fondi, li avrebbe ceduti al Rovelli, al fine di preservarli da azioni recuperatorie del convenuto medesimo. Veniva evocato in causa e si costituita anche Donato Rovelli, aderendo alle domande dell’attrice. In esito all’istruttoria, il giudice adito respingeva le domande della Due s.r.l. e del terzo chiamato Rovelli. Su gravame dei soccombenti, con sentenza n. 4899, depositata il 23 novembre 2017, la Corte d’appello di Milano rigettava l’impugnazione.

Il giudice di secondo grado sosteneva che la revoca della procura sarebbe stata recapitata al notaio rogante prima del suo utilizzo ed il Forte, del quale il primo era il professionista di fiducia, ne sarebbe stato sicuramente a conoscenza, anche perché presso la banca, di cui era promotore e gestore finanziario, sarebbe stata depositata la revoca di tutti i poteri conferitigli dal mandante. Inoltre, l’anomalia delle condizioni contrattuali e la concatenazione degli eventi avrebbero attestato e comprovato tale conoscenza, tanto più che il Forte sarebbe stato rinviato a giudizio in sede penale, mentre il Rovelli sarebbe stato messo nelle condizioni di conoscere la revoca della procura, comunicatagli con mezzi idonei.

La Corte d’appello aggiungeva che il conflitto di interessi, già affermato in prime cure, si sarebbe evidenziato attraverso le condizioni contrattuali e le modalità di stipulazione del contratto. Contro la predetta sentenza Due s.r.l. ha proposto ricorso per cassazione, sulla scorta di tre motivi. Resiste con controricorso Arturo Carcano. In prossimità dell’udienza, entrambe le parti hanno depositato memore ex art. 378 c.p.c. RAGIONI DELLA DECISIONE 1) Con la prima doglianza, proposta ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c., la ricorrente assume la violazione e falsa applicazione degli artt. 1334, 1335, 1396, 2697, 2729 c.c. nonché 115, 116 e 184 c.p.c.

La sentenza impugnata avrebbe erroneamente richiamato la pronunzia di primo grado in relazione all’avvertimento della revoca della procura da parte del notaio Trotta e comunque la circostanza non sarebbe stata provata, né sarebbe stato dimostrato che l’Istituto bancario di appartenenza avesse informato il Forte circa il ritiro della procura generale. Ed, inoltre, la prova della conoscenza ed, addirittura, della mala fede del Rovelli, che non era stata raggiunta, avrebbe dovuto essere indagata alla data del 25 maggio 2012, non in relazione a fatti successivi.

Il motivo è complessivamente inammissibile. 1.a) La doglianza non evidenzia violazioni di legge né particolari lacune probatorie, ma si limita a criticare la ricostruzione dei fatti da parte dei giudici di merito. L’aporia denunciata in relazione alla sentenza di primo grado è inesistente. La sentenza impugnata afferma in proposito: “La Corte reputa che il primo giudice abbia ben motivato sulla base di una corretta ed esatta valutazione delle risultanze istruttorie e, pertanto, la sentenza impugnata non possa che condividersi e confermarsi.

In particolare, risulta per tabulas che la revoca della procura è stata recapitata al notaio Trotta prima che la stessa venisse utilizzata; il Forte ne era certamente a conoscenza sia in quanto il notaio Trotta era il suo professionista di fiducia, come si evince dal fatto che successivamente per il tramite del medesimo notaio, è stata costituita la società Due s.r.l. indicata dal Rovelli come beneficiaria dell’acquisto, sia perché presso la banca, ove svolgeva il suo lavoro di promotore e gestore finanziario, era stata in precedenza depositata la revoca di tutti i poteri a lui conferiti dal Carcano (v. testi Grilli, Ricevuti e Antonella Carcano); l’anomalia delle condizioni contrattuali (assenza di contestuale versamento di qualsiasi caparra e rogito previsto dopo 5 anni) e la concatenazione degli eventi (al Rovelli viene intestato in pari data altro compendio immobiliare contiguo, già pervenuto alla proprietaria GE a seguito di precedente atto sottoscritto sempre dal Forte quale procuratore) attesta e comprova tale conoscenza, anche dal punto di vista logico, atteso che la predetta procura viene utilizzata dopo cinque anni e proprio dopo (due giorni) la comunicazione alla banca della revoca di tutti i poteri del promotore finanziario Forte e quando la revoca era giunta al notaio Trotta, professionista di fiducia, come detto, del procuratore”.

Aggiunge la Corte distrettuale, a proposito dell’elemento psicologico, “non si può parlare di buona fede in capo al Forte ed al Rovelli. Il primo, infatti, è stato rinviato a giudizio in sede penale, mentre il secondo, ai sensi dell’art. 1396 c.c., avrebbe potuto e dovuto conoscere dell’intervenuta revoca della procura portata a conoscenza con mezzi idonei (revoca indirizzata al custode dell’originale), mentre la riferita anomalia delle condizioni contrattuali attesta la concorrente compartecipazione del terzo al piano illecito, e comunque illegittimo, ideato e posto in essere dal Forte”. 1.b) In definitiva, la valutazione dei giudici di secondo grado è conforme ai principi enunciati da questa Corte, secondo i quali, in tema di prova presuntiva, il giudice è tenuto, ai sensi dell'art. 2729 c.c., ad ammettere solo presunzioni "gravi, precise e concordanti", laddove il requisito della "precisione" è riferito alfatto noto, che deve essere determinato nella realtà storica, quello della "gravità" al grado di probabilità della sussistenza delfatto ignoto desumibile da quello noto, mentre quello della "concordanza", richiamato solo in caso di pluralità di elementi presuntivi, richiede che ilfatto ignoto sia – di regola – desunto da una pluralità di indizi gravi, precisi e univocamente convergenti nella dimostrazione della sua sussistenza, e ad articolare il procedimento logico nei due momenti della previa analisi di tutti gli elementi indiziari, onde scartare quelli irrilevanti, e nella successiva valutazione complessiva di quelli così isolati, onde verificare se siano concordanti e se la loro combinazione consenta una valida prova presuntiva (c.d. convergenza del molteplice), non raggiungibile, invece, attraverso un'analisi atomistica degli stessi (Sez. 2, n. 9054 del 21 marzo 2022). 1.c) Nel caso di specie, le presunzioni utilizzate dalla Corte d’appello si fondano su fatti d’indubbia gravità e le lamentele del ricorrente postulano in definitiva una diversa ricostruzione delle circostanze fattuali o la mera prospettazione di una inferenza probabilistica diversa da quella ritenuta ed applicata dal giudice di merito, né spiegano i motivi della violazione dei paradigmi delle norme denunciate.

E’ dunque opportuno ricordare in proposito che la valutazione delle prove raccolte, anche se si tratta di presunzioni, costituisce un'attività riservata in via esclusiva all'apprezzamento discrezionale del giudice di merito, le cui conclusioni in ordine allaricostruzione della vicenda fattuale non sono sindacabili incassazione, sicché rimane estranea al presente giudizio qualsiasi censura volta a criticare il "convincimento" che il giudice si è formato, a norma dell'art. 116, commi 1 e 2, c.p.c., in esito all'esame del materiale istruttorio mediante la valutazione della maggiore o minore attendibilità delle fonti di prova, contrapponendo alla stessa una diversa interpretazione al fine di ottenere la revisione da parte del giudice di legittimità degli accertamenti difatto compiuti dal giudice di merito. 1.d) È, in conclusione, inammissibile ilricorso per cassazione che, sotto l'apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge, di mancanza assoluta di motivazione e di omesso esame circa unfatto decisivo per il giudizio miri, in realtà, ad una rivalutazione deifatti storici operata dal giudice di merito (Sez.

U., n. 34476 del 27 dicembre 2019).

2) Attraverso la seconda censura, proposta anch’essa ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c., la s.r.l. Due deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 1390, 1394, 1395 e 1396 c.c. nonché 112, 115 e 116 c.p.c. In sostanza, la Corte d’appello avrebbe erroneamente ritenuto invalido anche il contratto preliminare, datato 4 maggio 2012 - pacificamente sottoscritto prima della revoca della procura notarile –e poi riprodotto con scrittura privata autenticata il successivo 25 maggio, utilizzando argomentazioni inconferenti, giacché la possibilità del riacquisto da parte del Carcano sarebbe stata legata alla sua libertà di scelta, mentre la caparra differita sarebbe stata incassata, ove al preliminare fosse stata data esecuzione.

Conseguentemente, nessun pregiudizio economico sarebbe derivato a controparte. Quanto al prezzo, sarebbe stato del tutto congruo, sulla scorta dei documenti prodotti e delle valutazioni della stessa consulenza tecnica d’ufficio in atti: del resto, le condizioni sarebbero state analoghe a quelle pattuite dal Carcano con la G.E. nel preliminare sottoscritto, prima del rilascio della procura speciale. Il potenziale conflitto di interessi, paventato dai giudici di merito, sarebbe stato in realtà superato dall’esatta indicazione, da parte del rappresentato, circa il prezzo della compravendita.

Il predetto motivo è infondato. 2.a) La doglianza ripropone gli argomenti già portati all’attenzione della Corte d’Appello e sui quali è stata fornita un’adeguata e plausibile risposta, allo scopo di rimarcare la correttezza della declaratoria di annullabilità del contratto. Non si può al riguardo che richiamare l’icastica conclusione contenuta nella sentenza impugnata “La vicenda si può riassumere nei seguenti termini: una procura risalente ad anni addietro viene utilizzata proprio qualche giorno dopo la sua revoca; il promotore intesta un fondo ad un promissario acquirente di comodo senza il versamento di alcunché; il promissario ritrasferisce prontamente ad una società, dietro cui si cela, occultato da una fiduciaria, lo stesso procuratore”.

Per il resto, va ribadito che l'esame dei documenti esibiti e lavalutazione degli stessi, come anche il giudizio sull'attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice delmerito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte diprova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata (Sez. 1, n. 19011 del 31 luglio 2017;

Sez. 1, n. 16056 del 2 agosto 2016).

3) Con il terzo mezzo di impugnazione, la ricorrente lamenta l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di trattazione fra le parti, ai sensi dell’art. 360 n. 5 c.p.c., sul quale la Corte distrettuale non si sarebbe espressa. Avrebbe costituito fatto controverso “se la regolamentazione di interessi espressa nel preliminare del 13.11.2006, ove veniva indicato ed accettato un prezzo di € 5,00 al mq. per le cessioni dei medesimi terreni per cui è causa, possa integrare una manifestazione della volontà del rappresentato diretta ad escludere l’art. 1394 e 1395 c.c.” Il motivo è inammissibile, per un duplice ordine di ragioni. 3.a) Per un verso, in tema di giudizio di cassazione, il motivo diricorso di cui all'art. 360 n. 5 c.p.c., deve riguardare unfatto storico considerato nella sua oggettiva esistenza, senza che possano considerarsi tali né le singole questioni decise dal giudice di merito, né i singoli elementi di un accadimento complesso, comunque apprezzato, né le mere ipotesi alternative, né le singole risultanze istruttorie, ove comunque risulti un complessivo e convincente apprezzamento delfatto svolto dal giudice di merito sulla base delle prove acquisite nel corso del relativo giudizio.(Sez. 2, n. 10525 del 31 marzo 2022;

Sez. 2, n. 20718 del 13 agosto 2018; Sez. 1, n. 17761 dell’8 settembre 2016). 3.b) Per altro verso, ricorre nella specie l'ipotesi di «doppiaconforme», ai sensi dell'art. 348 ter, commi 4 e 5, c.p.c., con conseguente inammissibilità della censura di omesso esame di fatti decisivi ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.. La relativa declaratoria è imposta non solo quando la decisione di secondo grado è interamente corrispondente a quella di primo grado, ma anche quando le due statuizioni siano fondate sul medesimo iter logico-argomentativo in relazione ai fatti principali oggetto della causa, non ostandovi che il giudice di appello abbia aggiunto argomenti ulteriori per rafforzare o precisare la statuizione già assunta dal primo giudice (Sez. 2, n. 7724 del 9 marzo 2022;

Sez. 6-3, n. 15777 del 17 maggio 2022; Sez. L, n. 24395 del 3 novembre 2020). Al rigetto del ricorso segue la condanna della ricorrente alla rifusione delle spese processuali in favore del controricorrente, come liquidate in dispositivo. La Corte dà atto che ricorrono i presupposti processuali di cui all’art. 13 comma 1-quater D.P.R. n. 115/2002 per il raddoppio del versamento del contributo unificato, se dovuto; P. Q. M. La Corte Suprema di Cassazione rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favore di Arturo Carcano, delle spese del giudizio di legittimità,che liquida in euro 12.000 (dodicimila) per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processual