Italian court dismisses appeal via decree due to voluntary withdrawal by the appellant party.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the civil proceedings extinguished following the appellant's formal withdrawal of the appeal. The appellant, Caldora Immobiliare, voluntarily relinquished the right to contest the lower court's judgment, a procedural act accepted by the respondent. Consequently, the court issued a decree terminating the case and ordering the mutual cancellation of legal costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 390, Art. 391 c.p.c.; The withdrawal of an appeal by the appellant extinguishes the proceedings, resulting in the termination of the case and the compensation of litigation expenses.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
RETO sul ricorso proposto da: CALDORA IMMOBILIARE COSTRUZIONI SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato CARLO MONTANINO; - ricorrente - contro COLELLA ANGELO, rappresentato e difeso dall'avvocato LUCIO NIGLIO; - controrícorrente — per la cassazione della sentenza della Corte d'Appello di Bari n. 2111/2018 pubblicata in data 17 dicembre 2018; Il Presidente titolare letta la rinuncia al ricorso proposto da CALDORA IMMOBILIARE COSTRUZIONI SRL, accettata dal controricorrente; rilevato che del deposito dell'atto di rinuncia è stata data comunicazione alle parti costituite a cura della cancelleria ai sensi dell'art.390 c.p.c., come modificato dal d.lgs. n. 149 del 2022; rilevato che la rinuncia al ricorso ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 cod. proc. civ.; ritenuto che l'estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell'art. 391 cod. proc. civ., come modificato con l'art. 15 del d.lgs n. 40 del 2006; tAi 26/2023 RG 20204-2019 PER QUESTI MOTIVI dichiara estinto il giudizio con compensazione delle spese come richiesto.
Dispone che del presente decreto sia data comunicazione ai difensori delle parti costituite e li avvisa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l'udienza. Così dec