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Ordinanza — n. 3525/2023 — snciv Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal on service of process, upholding valid notification despite disputed residence address.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3525/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected Giuseppe Catino's appeal against a lower court ruling that confirmed the valid service of legal documents to his lawyer. Although Catino argued his residence was at a different address and provided evidence of conflicting civic numbers and a mortgage on the disputed property, the court found these arguments insufficient to overturn the official notification records. The decision relied on the public faith of the official's report and the lack of positive proof establishing a different residence, thereby upholding the original judgment on procedural grounds.

Regesto Legislator

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Art. 140 c.p.c.; Art. 115, 116, 132, 232 c.p.c.: The court's determination of the proper destination for service, based on official reports and registry data, stands unless the opposing party provides positive proof of a different residence, as mere documentary inconsistencies or self-serving declarations do not suffice to challenge the validity of the notification.

Parole chiave

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service of process validity residence address determination public faith official report civic number discrepancy procedural notification rules notifica del cambiamento d'indirizzo riclassificazione di terreni revisione di una decisione

Disposizioni normative citate

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Art. 140 c.p.c.
Operamolla un compenso professionale di € 26.000,00, ritenendo valida la notifica della Oggetto:donazione citazione introduttiva eseguita a norma dell’art. 140 c.p.c. presso la residenza in Bisceglie, Via Carrara Finizia n.
Art. 115 c.p.c.
Art. 116 c.p.c.
Art. 132 c.p.c.
Il secondo motivo denuncia la violazione dell’art. 132 c.p.c., e l’omessa valutazione di un fatto decisivo per il giudizio.
Art. 232 c.p.c.
Art. 74 disp. att. c.p.c.
Art. 24 Cost.
L’onere di dimostrare il contrario di quanto si evinca dalla relata compete, in ogni caso, al destinatario (Cass. 24416/2006; Cass.14338/2004; Cass.
Art. 111 Cost.
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13
Ai sensi delD.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art.
art. 140 c.p
Operamolla un compenso professionale di € 26.000,00, ritenendo valida la notifica della Oggetto:donazione citazione introduttiva eseguita a norma dell’art. 140 c.p.c.
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Testo completo

nte ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 4019/2021 R.G. proposto da CATINO GIUSEPPE, rappresentato e difeso dagli avv.ti Antonio Corvasce e Sofia Pasquino, con domicilio in Roma, via Taranto n. 21. –RICORRENTI– contro OPERAMOLLA GUIDO, rappresentato e difeso dall’avv. Rosa Ferreri, con domicilio in Trani, Via Tasselgardo n. 7. -CONTRORICORRENTE- avverso la sentenza della Corte d’appello di Bari n. 1307/2020, pubblicata in data 9.7.2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 21.12.2022 dal Consigliere Giuseppe Fortunato. RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE 1. Con sentenza n. 1307/2020, la Corte d’appello di Milano ha confermato la decisione di primo grado con cui Giuseppe Catino era stato condannato a versare all’Avv. Operamolla un compenso professionale di € 26.000,00, ritenendo valida la notifica della Oggetto:donazione citazione introduttiva eseguita a norma dell’art. 140 c.p.c. presso la residenza in Bisceglie, Via Carrara Finizia n.

44. Il giudice distrettuale ha posto in rilievo che sul modulo di raccomandata e sulla busta contenente l'avviso di ricevimento del deposito dell’atto presso l’ufficio postale erano indicati entrambi i civici 42/44, ma che altra corrispondenza e precedenti atti giudiziali erano stati sempre inviati al civico 44, residenza attestata anche da una certificazione anagrafica del 10 gennaio 2013, tanto che l’ufficiale giudiziario aveva potuto effettuare tutte le formalità imposte dall’art. 140 c.p.c., inclusa l’affissione dell’avviso presso la residenza. Le descritte risultanze non erano state superate da una valida prova contraria, non avendo rilievo – secondo la pronuncia - l’esistenza di due distinti civici comprovata dall’atto di divisione dell’immobile, dalla planimetria dello stato dei luoghi, né dalla comunicazione di revoca del mandato difensivo inoltrata al resistente nel 2009, contenente l’elezione di domicilio presso il civico n.

42. Per la cassazione della sentenza Giuseppe Catino propone ricorso in tre motivi. Resiste con controricorso l’avv. Guido Operamolla. In prossimità dell’adunanza camerale le parti hanno depositato memorieillustrative. 2.Il primo motivo denuncia la violazione degli artt. 115, 116, 132, 232 c.p.c., 74 disp. att. c.p.c., 24 e 111 Cost., assumendo che il fatto che Giuseppe Catino risiedesse al civico 42 era circostanza nota al difensore, atteso che:

a) la diversa residenza era indicata nella comunicazione del 28.12.2009 con cui il ricorrente aveva revocato il mandato in un giudizio volto ad ottenere l’indennizzo per ingiusta detenzione;

b) l’ufficiale giudiziario aveva inoltrato la cartolina informativa ad entrambi i civici (42 e 44), cui corrispondevano due diversi edifici;

c) l’avv. Operamolla aveva iscritto ipoteca sull’immobile ubicato nel civico 42. In presenza di tali elementi, non era ammissibile far ricorso alla prova per presunzioni e ritenere che la notifica fosse stata correttamente eseguita in base alle certificazioni anagrafiche. Immotivatamente il giudice distrettuale avrebbe giudicato insufficienti le prove offerte dal ricorrente e, in particolare, la planimetria che rappresentava l’esistenza, in corrispondenza dei due diversi civici, di due porzioni autonome facenti parte dell’unico edificio, oggetto di divisione nel corso del 2010.

Il secondo motivo denuncia la violazione dell’art. 132 c.p.c., e l’omessa valutazione di un fatto decisivo per il giudizio. Si afferma che il ricorrente aveva dimostrato di risiedere presso il civico 42 mediante la produzione della planimetria degli edifici, la comunicazione di revoca del mandato difensivo e l’atto di divisione del 21 gennaio 2010, elementi probatori immotivatamente disattesi dal giudice di merito, unitamente al fatto che la notificazione del verbale di deferimento dell'interrogatorio formale era stata effettuata al solo civico n.

44. Il terzo motivo denuncia la violazione degli artt. 136, 137, 138, 139, 140, 149 e 292 comma 1, 345 e 354 e della l. 892/1982, sostenendo che nel modulo di raccomandata relativo alla notificazione ex art. 140 dell'atto di citazione, erano stati indicati i numeri civici 42/44, mentre il verbale di deferimento dell'interrogatorio formale era stato notificato, sempre ai sensi dell'art. 140, al solo n. 44, per cui, nel dubbio, il difensore avrebbe dovuto diligentemente notificare gli atti ed entrambi gli indirizzi. Nulla provava – inoltre - l’adempimento delle formalità di notifica ad opera dell’ufficiale giudiziario, mai recatosi presso la residenza effettiva del ricorrente, dovendo escludersi che la citazione introduttiva fosse pervenuta nella sfera di conoscibilità del destinatario.

3. I tre motivi possono essere esami nati congiuntamente e sono infondati. Ai sensi dell'art. 140 c.p.c., la notifica è validamente eseguita nel luogo di residenza effettiva del destinatario, che si presume corrispondente a quella risultante dai registri anagrafici. Se la notifica venga effettuata - nelle forme prescritte - nel luogo indicato nell'atto da notificare e nella richiesta di notifica, costituisce mera presunzione, superabile con qualsiasi mezzo di prova (senza necessità di impugnare con querela di falso la relazione dell'ufficiale giudiziario), che in quel luogo si trovi la residenza effettiva (o la dimora o il domicilio) del destinatario dell'atto, sicché compete al giudice del merito, in caso di contestazione, compiere tale accertamento in base all'esame e alla valutazione delle prove fornite dalle parti.

L’individuazione del luogo ove doveva essere indirizzata la notifica è accertamento sottratto al controllo di legittimità, ove adeguatamente motivato (Cass. 22885/2022; Cass. 23521/2019; Cass. 10170/2016; Cass. 17021/2015; Cass. 26985/2009; Cass.17040/2003; Cass. 19416/2004). L’onere di dimostrare il contrario di quanto si evinca dalla relata compete, in ogni caso, al destinatario (Cass. 24416/2006; Cass.14338/2004; Cass. 15200/2005; Cass. 10107/2014; Cass.25885/2022). Solo ove sia accertata una discordanza tra la residenza legale e quella effettiva e risulti che l’atto è pervenuto alla residenza anagrafica, la notifica deve ritenersi viziata se chi la effettua conoscesse o potesse conoscere, mediante l’impiego della normale diligenza, il luogo di effettiva residenza (Cass. 25885/2018). 3.3.

Nel caso in esame la Corte di merito, valutate tutte le risultanze di causa, ha individuato nel civico 44 il luogo di effettiva residenza del destinatario al momento della notifica, non essendo emersa alcuna discordanza rispetto alla residenza anagrafica tale da imporre al difensore l’onere di ricercare con la dovuta diligenza un diverso luogo in cui indirizzare l’atto introduttivo. La pronuncia – con motivazione esente da vizi - ha posto in rilievo che l’unica certificazione anagrafica prodotta in atti attestava la residenza al civico 44 in data successiva alla notifica.

La valenza presuntiva delle risultanze anagrafiche è apparsa avvalorata dal fatto che in numerosi atti giudiziali e nella ordinaria corrispondenza era sempre indicata, come luogo di destinazione, la medesima residenza e comunque mai il civico n. 42 di Via Carraia Finizia di Bisceglie; l’ufficiale giudiziario aveva, poi, potuto effettuare tutte le formalità imposte dall’art. 140 c.p.c., inclusa l’affissione dell’avviso presso la residenza, rinvenuta presso il civico 44. Dinanzi a tali convergenti risultanze di prova, gli elementi contrari addotti dal destinatario sono stati motivatamente reputati insufficienti: nulla era dato evincere dall’estratto-riassunto dell’atto di matrimonio e nessun valore potevano assumere la comunicazione di revoca del mandato con elezione di domicilio presso il civico 42 (trattandosi di atto proveniente - in effetti - dallo stesso interessato, privo di valenza probatoria) o l’esistenza di distinte porzioni dell’edificio contrassegnate dai civici 42 e 44, circostanza di per sé irrilevante in mancanza della dimostrazione in positivo di una residenza del destinatario diversa da quella accertata, restando ininfluente anche la spedizione della raccomandata informativa ad entrambi i numeri civici (incluso, quindi, quello presso il quale l’atto doveva pervenire).

Peraltro, l’attestazione presente nella relata circa il compimento delle formalità da eseguire presso il luogo di destinazione (e dunque presso la residenza del destinatario, inclusa l’affissione dell’avviso alla porta esterna dell’abitazione) era assistita da pubblica fede –superabile solo con querela di falso – anche quanto al fatto che l’ufficiale giudiziario si fosse recato presso il civico n. 44 per gli adempimenti di legge e lì avesse rinvenuto la residenza. La sentenza non fa invece menzione dell’iscrizione di ipoteca sull’immobile contrassegnato dal civico n. 42, né il ricorso chiarisce se e in che modo la questione, oltre che supportata dal punto di vista documentale, sia stata oggetto di dibattito processuale.

E’ quindi escluso, per quanto detto, che l’individuazione del luogo di destinazione sia stata effettuata esclusivamente sulla base delle risultanze anagrafiche o delle attestazioni della relata. Non sussistono pertanto le violazioni denunciate, avendo la sentenza partitamente esaminato tutte le risultanze di causa, spiegando, riguardo ai documenti prodotti dal ricorrente, le ragioni che inducevano ad individuare la residenza presso il civico 42, con argomentazione che supera ampiamente il vaglio di legittimità, non potendosi dar corso in questa sede ad una diversa individuazione delle residenza effettiva sulla base degli elementi disponibili, come, in definitiva, sollecita il ricorrente, richiedendo a questa Corte uno scrutinio di merito che esula dall’ambito del controllo di legittimità.

Il ricorso è – per tali ragioni - respinto, con aggravio delle spese liquidate in dispositivo. Ai sensi delD.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

P.Q.M.

rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali che si liquidano in € 200,00 per esborsi ed € 3.400,00, per compenso, oltre ad iva, c.p.a. e rimborso forfettario delle spese generali in misura del 15%. Dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1- bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così d