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Ordinanza Interlocutoria — n. 3502/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal regarding usucapion acquisition of real estate by multiple heirs and company.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 3502/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court dismissed the appeal filed by multiple heirs and a liquidated company against a lower court judgment. The appellants argued that the acquisition of the disputed property via usucapion was invalid due to procedural defects and lack of good faith. The court rejected these claims, upholding the lower court's finding that the property had been validly acquired through long-term possession.

Regesto Legislator

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Art. 396 cod. proc. civ.; Art. 189 cod. proc. civ.: The Court of Cassation rejects appeals alleging violation of procedural rules when the lower court correctly applied the statute of limitations for usucapion and properly evaluated the continuity of possession.

Parole chiave

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usucapion acquisition statute of limitations procedural violation real estate ownership heirs and succession appellate review possession continuity

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 396 cod. proc. civ.
Art. 189 cod. proc. civ.
Con il terzo motivo i ricorrenti denunciano violazione e falsa applicazione dell’art. 189 cod. proc. civ., nel testo vigente alla riforma operata con la l.
Art. 90 della l. n. 353/1990
353/1990, applicabile “ratione temporis”, nonché violazione dell’art. 90 della l. n. 353/1990, per avere la Corte d’appello affermato la non modificabilità delle conclusioni.
Art. 345 cod. civ.
Con il quarto motivo viene, ad un tempo, denunciato l’omesso esame di un fatto controverso e decisivo per omessa pronuncia e falsa applicazione dell’art. 345 cod.
Artt. 1158, 1143, 1146, 1165 e 2943 cod. civ.
7.Con il quinto motivo i ricorrenti denunciano violazione e falsa applicazione degli artt. 1158, 1143, 1146, 1165 e 2943 cod. civ.
art. 189 cod. proc. civ
Con il terzo motivo i ricorrenti denunciano violazione e falsa applicazione dell’art. 189 cod. proc. civ., nel testo vigente alla riforma operata con la l.
art. 345 cod. proc. civ
Con il quarto motivo viene, ad un tempo, denunciato l’omesso esame di un fatto controverso e decisivo per omessa pronuncia e falsa applicazione dell’art. 345 cod. proc. civ.

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Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso 3445/2018 R.G. proposto da: FAMAB S.R.L. IN LIQUIDAZIONE, in persona del legale rappresentante pro-tempore, e BOROLI ANDREA, BOROLI GIOVANNI, BOROLI PIETRO, BOROLI ISABELLA, BOROLI MARCELLA, BOROLI MARCO EMILIO, quali eredi con beneficio di inventario di Achille Boroli ed eredi di Giulia Bucciotti, nonché in proprio e quali eredi di Achille Boroli assegnatario della disciolta Società Semplice Achille Boroli, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA NOMENTANA 76, presso lo studio dell’avvocato MARCO SELVAGGI, che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato ALBERTO TOFFOLETTO giusta procura in atti;

–ricorrenti– contro GRANITO DI BELMONTE ANGELO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA MERULANA 247, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO DI GIOVANNI, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato MODESTINO ACONE giusta procurain atti; –controricorrente – e nei confronti di COVA CARLO, COVA SANDRA, COVA GIULIANA; nonché SEVERGNINI ORESTE, SEVERGNINI CARLO, SEVERGNINI IGNAZIA MARIA BURLON, quali eredi di Severgnini Guido; nonché SEVERGNINI DAMIAN, SEVERGNINI MADHURI, SEVERGNINI TIMOTHY, quali eredi di Severgnini Mario a sua volta erede di Severgnini Guido; nonché CANTONI CLAUDIO, CANTONI ANDREA, CANTONI MARTA GIULIANA, DRAGO MARCO, DRAGO MARIA CARLA, DRAGO ROBERTO, FERRARI ARDICINI CARLO ENRICO, FERRARI ARDICINI ENRICO GIULIO CESARE, FERRARI ARDICINI GIULIO CESARE, FERRARI ARDICINI LORENZO GIOVANNI MARIA, quali eredi di Boroli Drago Giuliana; nonché BOROLI SILVANO; nonché DRAGO GIORGIO, DRAGO MARIA, DRAGO MARINA SILVIA LIVIA GIUSEPPINA, quali eredi di Boroli Drago Anna; -intimati- avverso la sentenza n. 89/2017 della CORTE D’APPELLO DI SALERNO, depositata il 26/01/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16/11/2022 dal Consigliere GIUSEPPE GRASSO;

Osserva 1. La vicenda al vaglio, per quel che qui residua d’utilità, può sintetizzarsi nei termini seguenti. Il Tribunale di Salerno con sentenza del 28/3/2013, siccome riporta la sentenza d’appello qui in esame, riuniti due giudizi, rigettò la domanda proposta da Angelo Granito di Belmonte e, in accoglimento della riconvenzionale, dichiarò l’intervenuto acquisto per usucapione degli immobili controversi in favore di Achille Boroli, Giulia Bucciotti, Antonio Cova e Guido Severgnini e dichiarò la sussistenza della proprietà dei detti beni in capo alla s.r.l.

FAMAB. Avverso la sentenza di primo grado Angelo Granito di Belmonte propose appello, citando in giudizio la FAMAB, Marcello Boroli, Marco Boroli, Isabella Boroli, Andrea Boroli, Giovanni Boroli, Pietro Boroli, eredi con beneficio d’inventario di Achille Boroli ed eredi di Giulia Bucciotti, nonché in proprio e quali eredi di Achille Boroli, assegnatario della disciolta società semplice Achille Boroli e C.; Carlo Cova, Sandra Cova, Giuliana Cova, Oreste Severgnini, Carlo Severgnini, Ignazia Maria Severgnini Burlon, eredi di Guido Severgnini; Damian Severgnini, Madhuri Severgnini, Tymoty Severgnini, quali eredi di Mario Severgnini e a sua volta erede di Guido Severgnini;

Claudio Cantoni, Andrea Cantoni, Marta Giuliana Cantoni, Marco Drago, Maria Carla Drago, Roberto Drago, Carlo Enrico Ferrari Ardicini, Enrico Giulio Cesare Ferrari Ardicini, Giulio Cesare Ferrari Ardicini, Lorenzo Giovanni Maria Ferrari Ardicini, eredi di Giuliana Boroli Drago; Silvano Boroli, Giorgio Drago, Maria Drago, Marina Silvia Livia Giuseppina Drago, eredi di Anna Boroli Drago; Alfredo Drago, erede di Anna Boroli Drago. La complessa vicenda veniva riportata dal Giudice d’appello nei termini di cui in sintesi appresso. Con testamento del 9/4/1934 Gioacchino Granito II di Belmonte attribuì al figlio Gioacchino III di Belmonte l’usufrutto sui beni siti in Castellabate e al nipote Angelo la nuda proprietà sull’intero compendio, a condizione che non premorisse al padre.

Gioacchino III ottenne dal Tribunale di Napoli, la nomina di un amministratore all’eredità condizionata e l’autorizzazione alla vendita dei beni ereditari, per un prezzo che poi verrà accertato essere stato irrisorio. In forza di tale autorizzazione, con contratto del 13/11/1958, vendette alla s.p.a. Licosa 548,44,05Ha. Intervenuta la maggiore età di Angelo, costui venne nominato amministratore dell’eredità condizionata e, stimato fraudolento l’operato del padre, agì perché fosse dichiarata la nullità dell’atto di vendita. Con sentenza del 25/2/1977 il Tribunale di Salerno dichiarò la nullità della compravendita.

Sentenza divenuta definitiva, dopo il lungo e travagliato percorso giudiziario appresso descritto. In pendenza di quel giudizio Angelo Granito di Belmonte intraprese due distinte azioni, con atti di citazionedel 26/6/1980 e del 18/7/1980, allo scopo di far accertare la nullità degli atti di alienazione successivi: il primo, del 22/6/1960, tra Licosa s.p.a. – poi Achille Boroli e C.- e Achille Boroli; il secondo, del 21/7/1960, tra la Licosa e Guido Severgnini e Antonio Cova; il terzo, del 28/2/1969, tra gli alienanti Guido Severgnini e Antonio Cova e Achille Boroli, acquirente.

Dei beni in parola ad oggi risulta titolare la FAMAB s.r.l., in forza del contratto di compravendita intervenuto il 2/2/1990. Riunite le cause, il Tribunale di Salerno sospese il giudizio in attesa che fosse definita con il giudicato la causa epilogata nella sentenza del 1977 del medesimo Tribunale. Sopravvenuto il giudicato con la sentenza n. 21961/2010 di questa Corte, riassunto il processo, lo stesso venne definito come sopra riportato. Avverso la sentenza del Tribunale propose impugnazione Angelo Granito Belmonte. La Corte d’appello di Salerno, con la sentenza qui in esame, accolto l’appello, in riforma della sentenza di primo grado, dichiarò la statuizione sui contratti di compravendita per cui è causa coperta dal giudicato di cui alla sentenza n. 1222/2006 della Corte di Appello di Bologna, ed inammissibile la domanda riconvenzionale di usucapione .

Consta dalla sentenza di questa Corte del 2010, che trovasi nella disponibilità dell’ufficio, il seguente iter processuale: - la Corte d’appello di Napoli, con sentenza del 25/7/1981, accolta l’impugnazione, riformò la sentenza di primo grado di cui si è detto; - Con sentenza n. 8 08 del 28/1/1983 questa Corte cassò la decisione di Napoli con rinvio alla Corte d’appello di Roma; - quest’ultima Corte con sentenza del 29/11/1993 rigettò la domanda di Angelo Granito; - con sentenza n. 439 del 20/1/1996 questa Corte cassò la sentenza diRoma e rinviò alla Corte d’appello di Firenze; - quest’ultima Corte con sentenza dell’8/3/2000 rigettò la domanda di Angelo Granito, fatta eccezione per quella rivolta nei confronti di Antonio Carraro; -questa Corte con sentenza n. 12510 del 15/10/2001 cassò la sentenza di Firenze e rinviò alla Corte d’appello di Bologna; - quest’ultima Corte, con la citata sentenza n. 1222 dichiarò improponibili taluni appelli e gli altri li rigettò; - questa Corte, infine, con la citata sentenza n. 21961/201 0 rigettò i ricorsi proposti contro la statuizione di Bologna.

2. Questi, in sintesi, gli argomenti salienti della decisione qui impugnata. Richiamato il principio dell’incontrovertibilità del giudicato, chiarì che il giudizio definito con la sentenza della Corte di Appello di Bologna n. 1222/2006 ha coinvolto le stesse parti dei giudizi definiti con la sentenza impugnata , a riguardo di esse parti resta vincolante l’accertamento della nullità dell’autorizzazione a vendere, e dei conseguenti atti traslativi della proprietà, travolti dalla mancanza del potere dispositivo dei beni in capo al venditore originario .

Determinante doveva reputarsi la conoscibilità e consapevolezza della frode del venditore in capo agli acquirenti, che non potevano considerarsi soggetti terzi, meritevoli di tutela. Di talché il vizio originario dell’atto dispositivo del 1958, cui erano seguiti, fra le stesse parti gli atti di alienazione del 1960, 1969 e 1990, aveva affettato i successivi. Non era pertinente il richiamo alla pubblicità sanante, di cui all’art. 2652, n. 6, cod. civ., non potendo le parti invocare lo stato di buona fede, presupposto dalla norma. Infine, la domanda d’usucapione, proposta in via riconvenzionale, era tardiva, poiché avanzata in sede di precisazione delle conclusioni, senza che si fosse riscontrata accettazione della controparte.

Peraltro, la decisione di primo grado non aveva rispettato il limite del “petitum”, essendosi i richiedenti limitati a proporre una mera eccezione d’usucapione. Eccezione che, comunque, andava disattesa per la presenza di atti interruttivi e, inoltre, perché la successione nel possesso del dante causa presuppone un titolo idoneo al trasferimento del possesso, tale nn potendo essere l’atto nullo . FAMAB s.r.l. in liquidazione, Marcella Boroli, Marco Emilio Boroli, Isabella Boroli, Andrea Boroli, Giovanni Boroli e Pietro Boroli, quali eredi con beneficio d’inventario di Achille Boroli e di eredi di Giulia Bucciotti, nonché in proprio e quali eredi di Achille Boroli assegnatario della disciolta società semplice Achille Boroli e C. ricorrono avverso la sentenza d’appello sulla base di sei motivi.

Angelo Granito Belmonte resiste con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memorie.

3. Con il primo motivo i ricorrentidenunciano violazione o falsa applicazione degli artt. 2909, 2652, n. 6, 1422 e 1147 cod. civ. Con il motivo si lamenta che la Corte d’appello abbia erroneamente reputato sussistere la copertura dal giudicato formatosi sulla sentenza n. 1222/06 della Corte di Appello di Bologna e inapplicabile l’art. 2652, n. 6, cod. civ. Si addebita alla sentenza qui impugnata una cattiva interpretazione del giudicato, specificandosi che L’ambito d’indagine del giudizio instaurato nel 1970/1971 e concluso con la Sentenza della Suprema Corte n. 21961 del 27 ottobre 2010, era, infatti, circoscritto all’analisi della validità o invalidità dell’Atto Licosa con cui la Licosa S.p.a. aveva acquistato l’intera tenuta Licosa nel 1958 e alle conseguenti restituzioni dei beni con esso trasferiti o successivamente assegnati in sede di scioglimento della Società Semplice Achille Boroli e Co. ; da ciò derivava che la sentenza n. 1222/06 della Corte di Bologna aveva accertato la riconoscibilità della frode solo in capo alla societàLicosa e all’ing. Centola.

4. Con il secondo motivo i ricorrenti denunciano l’omesso esame di un fatto controverso e decisivo, per omessa pronuncia in relazione alle domande formulate per Giulia Bucciotti (moglie di Achille Borelli in regime di comunione legale dei beni.

5. Con il terzo motivo i ricorrenti denunciano violazione e falsa applicazione dell’art. 189 cod. proc. civ., nel testo vigente alla riforma operata con la l. n. 353/1990, applicabile “ratione temporis”, nonché violazione dell’art. 90 della l. n. 353/1990, per avere la Corte d’appello affermato la non modificabilità delle conclusioni. In particolare, la Corte d’appello aveva reputato tardiva la domanda d’usucapione ventennale perché proposta solo in sede di precisazione delle conclusioni, senza che si fosse registrato accettazione de contraddittorio.

6. Con il quarto motivo viene, ad un tempo, denunciato l’omesso esame di un fatto controverso e decisivo per omessa pronuncia e falsa applicazione dell’art. 345 cod. proc. civ. Lamentano i ricorrenti che la Corte locale non aveva, nel rispetto del testo dell’art. 345, “ratione temporis” vigente, esaminato i documenti prodotti in appello, che non era stato possibile produrre in primo grado per causa non imputabile agli esponenti. 7.Con il quinto motivo i ricorrenti denunciano violazione e falsa applicazione degli artt. 1158, 1143, 1146, 1165 e 2943 cod. civ.

Si assume che la sentenza era incorsa in errore per avere preteso il requisito della buona fede per la successione nel possesso. Inoltre, gli evocati atti interruttivi non erano tali poiché diretti nei confronti soggetti diversi dai successivi possessori e, pertanto, a loro non opponibili, in assenza di trascrizione (in particolare dell’atto di citazione del 1961, non in atti, ma solo indicato nella comparsa di risposta di Achille Boroli e della moglie Giulia Bucciotti del 1980). L’atto di citazione del 1970, con il quale Angelo Granito aveva convenuto la s.p.a.

Licosa, nella veste assunta dalla medesima a seguito della trasformazione della Società Semplice Achille Boroli e Co., non era diretta contro i possessori aspiranti all’usucapione. Del pari l’atto di citazione del 1971, con il quale Angelo Granito aveva convenuto in giudizio, tra gli altri, Achille Boroli e aveva chiesto, nei confronti degli assegnatari della disciolta società semplice la restituzione dei soli beni divisi fra i soci ed ai medesimi assegnati secondo quanto risulta dall’atto Ialenti , del 1969, non coinvolgendo le successive compravendite, con le relative conseguenze possessorie, non poteva avere l’effetto affermato dalla sentenza.

8. Con il sesto motivo i ricorrenti denunciano la nullità della sentenza d’appello e del procedimento per la mancata valutazione da parte della Corte di Appello di Salerno delle prove documentali e delle richieste istruttorie . Ciò premesso, il Collegio, tenuto conto della complessità della vic