Cassation appeal dismissed as extinguished due to voluntary withdrawal with opposing counsel's consent under Italian Civil Procedure Code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the cassation appeal extinguished without ruling on costs because the appellant voluntarily withdrew the lawsuit. Although the appellant initially argued that the lower court misapplied civil code articles regarding construction defects, the opposing counsel explicitly consented to the withdrawal. Consequently, the court ruled that the procedural requirements for a valid withdrawal were met, rendering the appeal moot.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 390, Art. 391 cod. proc. civ.: A cassation appeal is extinguished if the appellant withdraws the appeal and the opposing party or their authorized counsel consents to the withdrawal.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
to la seguente ORDINANZA sul ricorso 22007-2017 proposto da: BOSICA ALFONSO SNC, in persona del legale rappresentante Franco Ruggieri, elettivamente domiciliata in TERAMO, alla via F. BUCCI, n. 15, presso lo studio dell’avvocatoLUIGI DI LIBERATORE, che la rappresenta e difende; -ricorrente - contro MARA' PINO, elettivamente domiciliato in GIULIANOVA, alla via F. BRAGA, n. 9, presso lo studio dell’avvocato FABRIZIO RETKO, che lo rappresenta e difende; -controricorrente- avverso la sentenza n. 764/2016 della CORTE D'APPELLO di L'AQUILA, depositata il 18/07/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27/06/2022 dal Consigliere CRISTINA AMATO;
RILEVATO CHE: Ric. 2017 n. 22007 sez. S2 -ud. 27-06-2022 - 2 - 1. Il sig. Marà Pino citava innanzi al Tribunale di Teramo la Bosica Alfonso s.n.c. per sentirla condannare al risarcimento dei danni per vizi e difetti accertati in sede di ATP inerenti i lavori di tinteggiatura esterna del proprio fabbricato e di verniciatura delle persiane in legno ivi sussistenti, commissionati in virtù di accordi orali al convenuto e per i quali l’attore aveva corrisposto l’importo di €14.000,00. Il Tribunale di Teramo accoglieva la domanda attorea.
2. Avverso la sentenza di primo grado la Bosica Alfonso s.n.c. interponeva gravame innanzi alla Corte d’Appello di l’Aquila la quale, con sentenza n. 764/2016, respingeva l’appello, e condannava l’appellante alla rifusione delle spese. Per quanto rilevante in sede di legittimità, osservava la Corte che: -in conformità con quanto già affermato dal giudice di prime cure, la domanda attorea doveva correttamente essere inquadrata nell’ipotesi prevista dall’art. 1669 cod. civ., afferente a gravi difetti presentati dall’immobile, piuttosto che in quella prevista dall’art. 1667 cod civ., afferente a difformità e vizi dell’opera; -deve pertanto escludersi, nel caso di specie, la maturazione del termine di prescrizione annuale previsto sia per la decadenza (dal primo comma) sia per la prescrizione (dal secondo comma); -i difetti riscontrati dall’ausiliario del giudice alla tinteggiatura devono ascriversi all’attività della società appellante, in quanto non può ipotizzarsi un’attività di tinteggiatura svolta senza la previa sistemazione delle superfici, anche e soprattutto nell’ipotesi – addotta dalla stessa appellante –di eventuale presenza di fenomeni erosivi e di degrado;
Ric. 2017 n. 22007 sez. S2 -ud. 27-06-2022 - 3 - -deve ritenersi dimostrata anc he la mancata esecuzione a regola d’arte, da parte della ditta Bosica, anche della tinteggiatura delle finestre-persiane.
3. La sentenza della Corte d’Appello di l’Aquila veniva impugnata per cassazione dalla Bosica Alfonso s.n.c., affidandola a tre motivi di ricorso. Si difendeva con controricorso Marà Pino. In prossimità dell’udienza, in data 21.06.2022 perveniva atto di rinuncia al ricorso sottoscrittodal legale rappresentante. CONSIDERATO CHE:
1. Ai sensi dell’art. 390 cod. proc. civ., la rinuncia deve farsi con atto sottoscritto dalla parte e dal suo avvocato o anche dal solo difensore munitodi mandato speciale a tale effetto. 1.1. Gli adempimenti previsti dall’art. 390 cod. proc. civ. - la notifica o la comunicazione agli avvocati delle controparti - sono finalizzati soltanto ad ottenere l'adesione, al fine di evitare la condanna alle spese del rinunziante ex art. 391 cod. proc. civ. (Cass. n. 2317/2016). 1.2. Ai sensi dell’art. 391, comma 4, cod. proc. civ., infatti, la condanna non è pronunciata se alla rinuncia hanno aderito le altre parti o i loro avvocati autorizzati con mandato speciale. 1.3. Nella specie, avendo trovato le parti una composizione bonaria relativamente all’oggetto della causa, all’atto di rinuncia comunicato dalla Bosica Alfonso s.n.c. ha aderito l’avvocato Fabrizio Retko, procuratore speciale delresistente Marà Pino.
2. Il giudizio di cassazione va, pertanto, dichiarato estinto, senza alcuna statuizione sulle spese.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione dichiara estinto il giudizio. Ric. 2017 n. 22007 sez. S2 -ud. 27-06-2022 - 4 - Co