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Ordinanza — n. 3472/2023 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal regarding verbal lease validity and unauthorized occupation damages.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3472/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court rejected the appellant's cassation appeal against a second-instance judgment confirming a lower court's dismissal of his claim. The appellant argued that a verbal lease lacked required written form and registration, while the respondent offered no defense. The court ruled that documentary evidence and witness testimony sufficiently proved the existence of a verbal lease, thereby legitimizing the respondent's occupation and negating the claim for damages.

Regesto Legislator

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Art. 1362 c.c.; Art. 1350 c.c.; Art. 1, comma 346, Law n. 311/2004; Art. 2043 c.c.: A verbal lease contract is valid if proven by documentary and testimonial evidence, and the lack of written form or registration does not invalidate the title justifying possession.

Parole chiave

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verbal lease contract unauthorized occupation damages claim dismissal formal requirements lease registration of lease renewal titolo di rigetto dell'opposizione titolo esecutivo per i crediti non contestati azione di rivendicazione

Disposizioni normative citate

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Art. 1362 c.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE Con il primo motivo, il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 1362 c.c., perché la Corte di Appello avrebbe erroneamente configurato un contratto di locazione verbale, in assenza di prova sul punto.
Art. 1350 c.c.
Con il secondo motivo, il ricorrente lamenta invece la violazione e falsa applicazione dell’art. 1350 c.c., perché la Corte calabrese avrebbe configurato un contratto di locazione verbale di durata ultranovennale, nonostante l’assenza della forma scritta richiesta dalla legge.
Art. 1, comma 346, della legge n. 311 del 2004
Con il terzo motivo, il ricorrente lamenta altresì la violazione e falsa applicazione dell’art. 1, comma 346, della legge n. 311 del 2004, perché la Corte di Appello non avrebbe considerato la mancata registrazione del rinnovo del contratto di locazione di cui anzidetto.
Art. 2043 c.c.
Con il quarto motivo, il ricorrente lamenta infine la violazione e falsa applicazione dell’art. 2043 c.c. perché la Corte distrettuale avrebbe erroneamente rigettato la domanda di risarcimento del danno da occupazione senza titolo.
Art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002
RAGIONI DELLA DECISIONE Con il primo motivo, il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 1362 c.c., perché la Corte di Appello avrebbe erroneamente configurato un contratto di locazione verbale, in assenza di prova sul punto.
art. 1362 c.c
RAGIONI DELLA DECISIONE Con il primo motivo, il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 1362 c.c., perché la Corte di Appello avrebbe erroneamente configurato un contratto di locazione verbale, in assenza di prova sul punto.
art. 1350 c.c
Con il secondo motivo, il ricorrente lamenta invece la violazione e falsa applicazione dell’art. 1350 c.c., perché la Corte calabrese avrebbe configurato un contratto di locazione verbale di durata ultranovennale, nonostante l’assenza della forma scritta richiesta dalla legge.
art. 2043 c.c
Con il quarto motivo, il ricorrente lamenta infine la violazione e falsa applicazione dell’art. 2043 c.c.
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Testo completo

a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.8145/2022 R.G. proposto da : SILIPO ALFONSO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEL BABUINO n. 48, presso lo studio dell’avv . PAOLA FRANCESCO MARCELLO rappresentato e difeso dall'avv.MASCARO PAOLO -ricorrente- contro LEONE SAVINO -intimato- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO CATANZARO n. 226/2021 depositata il03/02/2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/01/2023 dal Consigliere STEFANO OLIVA. FATTI DI CAUSA Con atto di citazione notificato il 28.3.2009 Silipo Antonio evocava in giudizio Leone Savino innanzi il Tribunale di Vibo Valentia, invocandone la condanna al rilascio di un magazzino occupato senza titolo ed al risarcimento del danno.

Nella resistenza del convenuto il Tribunale, con sentenza n. 459/2017, rigettava la domanda. Con la sentenza impugnata, n. 226/2021, la Corte di Appello di Catanzaro ha rigettato il gravame interposto dal Silipo avverso la decisione di prime cure, confermandola. Propone ricorso per la cassazione di detta decisione Silipo Antonio, affidandosi a quattro motivi. Leone Savino, intimato, non ha svolto attività difensiva nel presente giudizio di legittimità. RAGIONI DELLA DECISIONE Con il primo motivo, il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 1362 c.c., perché la Corte di Appello avrebbe erroneamente configurato un contratto di locazione verbale, in assenza di prova sul punto.

Con il secondo motivo, il ricorrente lamenta invece la violazione e falsa applicazione dell’art. 1350 c.c., perché la Corte calabrese avrebbe configurato un contratto di locazione verbale di durata ultranovennale, nonostante l’assenza della forma scritta richiesta dalla legge. Con il terzo motivo, il ricorrente lamenta altresì la violazione e falsa applicazione dell’art. 1, comma 346, della legge n. 311 del 2004, perché la Corte di Appello non avrebbe considerato la mancata registrazione del rinnovo del contratto di locazione di cui anzidetto.

Con il quarto motivo, il ricorrente lamenta infine la violazione e falsa applicazione dell’art. 2043 c.c. perché la Corte distrettuale avrebbe erroneamente rigettato la domanda di risarcimento del danno da occupazione senza titolo. Le quattro censure, suscettibili di esame congiunto, sono infondate. La Corte di Appello, contrariamente a quanto afferma il ricorrente con il primo motivo di censura, ha ritenuto conseguita la prova dell’esistenza di un contratto di locazione tra le parti, sulla base dei riscontri documentali allegati dal Leone, originario convenuto, e delle dichiarazioni dei testimoni (cfr. pag. 5 della sentenza impugnata).

In particolare, secondo la Corte di merito “… dalla prova documentale acquisita durante il primo grado di giudizio e confermata dalla prova testimoniale, si è potuto istruttoriamente acquisire che Leone Savino aveva preso in fitto dal Faro Pasquale un locale sito in Vibo Marina, con ingresso da via Michele Bianchi e da via Piemonte, ad uso bar, per il prezzo dilire 500.000 mensili e successivamente il Faro Pasquale aveva concesso in locazione anche un magazzino sito in via Piemonte, per il prezzo di lire 150.000 mensili. Inoltre, sempre dalle allegazioni istruttorie del primo grado emerge che all’inizio della locazione del magazzino di via Piemonte il relativo prezzo di lire 150.000 mensili era stato pagato distinto da quello del Bar ma sempre corrisposto a mani del proprietario Faro Pasquale e che dopo la morte di quest’ultimo il canone di affitto era stato pagato in unica soluzione, quindi sia quello del Bar che quello del magazzino, a mani della sorella Faro Maria e, in seguito a precisa richiesta, tramite bonifico bancario” (cfr. pag. 5).

Sulla base di dette evidenze, e del fatto che il conduttore aveva eseguito, su autorizzazione del Faro Pasquale, alcuni lavori all’interno del magazzino di cui è causa, la Corte di secondo grado ha ravvisato la sussistenza di un contratto di locazione verbale, e dunque di un titolo idoneo a legittimare l’occupazione del cespite da parte del Leone. Nel contestare tale ricostruzione, il ricorrente insiste, con il secondo motivo, sulla carenza di forma scritta del contratto, assumendo che lo stesso avesse una durata ultranovennale. Tale circostanza, tuttavia, non risulta dalla sentenza impugnata, la quale si limita a configurare un rapporto locativo, evidentemente parametrato sulla durata legale, in assenza di prova di patto contrario.

La censura, di conseguenza, risulta non coerente con la ratio della decisione, posto che, per le locazioni infranovennali, alcuna forma ad substantiamè prevista dalla legge. Del pari non conferente con la ratio della decisione è il terzo motivo, con il quale il ricorrente contesta la mancata registrazione del rinnovo dell’originaria locazione, ai sensi di quanto previsto dall’art. 1, comma 346, della legge n. 311 del 2004. Anche ammettendo che la richiamata disposizione sia applicabile ai contratti stipulati prima della sua entrata in vigore, ed ai relativi rinnovi –questione che non è necessario affrontare ai fini della decisione del presente giudizio– l’eventuale nullità sopravvenuta del contratto locativo derivante dalla mancata registrazione del suo rinnovo non esclude la sussistenza del titolo iniziale, idoneo a legittimare l’occupazione del cespite da parte del Leone.

Infine, il quarto motivo è evidentemente inammissibile, poiché il rigetto della domanda risarcitoria proposta dal ricorrente costituisce la diretta conseguenza della configurazione di un titolo idoneo a legittimare l’occupazione delLeone. In definitiva, il ricorso va rigettato. Nulla per le spese, alla luce del mancato svolgimento di attività difensiva da parte intimata nel presente giudizio di legittimità. Stante il tenore della pronuncia, va dato atto –ai sensi dell’art. 13, comma1-quater , del D.P.R. n. 115 del 2002 – della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto.

PQM la Corte rigettail ricorso. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D .P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello st