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Sentenza — n. 3469/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to loss of interest after penalty payment, not a formal waiver by the client.

Numero d'incarto Sentenza — n. 3469/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court declared the cassation appeal inadmissible because the appellant's interest in the decision vanished after the traffic fine was paid. Although the lawyer submitted a document stating this loss of interest, it lacked the client's signature and did not explicitly constitute a waiver of the appeal. Consequently, the procedural defect was not a lack of standing but a subsequent disappearance of the legal interest driving the litigation.

Regesto Legislator

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Art. 36 c.p.c.; Art. 13 comma 1 quater d.P.R. 115/2002: A declaration by counsel regarding the loss of interest without the client's signature or explicit waiver constitutes a manifestation of ceased interest, rendering the appeal inadmissible for lack of interest rather than a valid renunciation.

Parole chiave

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loss of interest inadmissible appeal counsel waiver client signature cessation of interest impugnazione di decisioni amministrative ritiro dell'azione giudiziaria ricusazione di pubblici ministeri

Disposizioni normative citate

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Art. 36 c.p.c.
Art. 13 comma 1 quater d.P.R. 115/2002

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. 3542/17
Cass. 20697/21
3542/17, Cass. 20697/21).
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Testo completo

liere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso n. 5070/2017 proposto da Eleonora Mozzi, elettivamente domiciata in Roma, viale Bruno Buozzi 32, presso lo studio dell’avv. Michele Rosario Luca Lioi, che la rappresenta e difende -Ricorrente - contro Prefettura di Roma -Ufficio territoriale del governo Roma Capitale -Intimati – avverso la sentenza n. 14273/2016 del Tribunale di Roma, depositata il 14.07.2016; Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22.09.2022 dal consigliere Dott. Antonello Cosentino; Udito il P.M in persona del Sostituto Procuratore Generale dott.

Corrado Mistri che chiede il rigetto del ricorso. RAGIONI DELLA DECISIONE Rilevato: che la sigr.ra Eleonora Mozzi ha proposto ricorso nei confronti della Prefettura di Roma - Ufficio territoriale del governo - e di Roma Capitale per la cassazione della sentenza n. 14273/2016 del Tribunale di Roma che ha dichiarato inammissibile, perché tardivo, l’appello da lei proposto avverso la sentenza del Giudice di Pace di Roma n. 47585/2014 in materia di sanzioni per violazioni del codice della strada; che la Prefettura di Roma - Ufficio territoriale del governo - e Roma Capitale non hanno spiegato difese in questa sede di legttimità; che la causa è stata chiamata per la discussione nella pubblica udienza del 22 settembre 2022; che il Procuratore Generale ha depositato requisitoria scritta concludendo per il rigetto del ricorso; che in prossimità dell’udienza il procuratore della ricorrente, avvocato Lioi, ha depositato un atto a sua firma, datato 1° agosto 2022, intitolato «dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse», nel quale si dà atto che «a seguito dell’avvenuto adempimento della sanzione, è venuto meno l'interesse della ricorrente alla decisione del gravame»; che tale atto non contiene un'espressa dichiarazione di rinuncia al ricorso, non è stato firmato dalla signora Mozzi e non contiene alcun riferimento al potere del difensore di rinunciare al ricorso; potere che, pure, era stato conferito all’avvocato Lioi nell'ambito della procura speciale ad litem rilasciata a margine del ricorso per Cassazione (dove si conferisce al difensore «ogni più ampio potere di legge, ivi compreso quello di … rinunciare agli atti e all'azione»); che il suddetto atto non può quindi essere qualificato come rinuncia al ricorso, ma manifesta la sopravvenuta venuta meno dell'interesse della ricorrente all'impugnazione, per cessazione della materia del contendere, e, pertanto, determina l'inammissibilità sopravvenuta del ricorso stesso; che non vi è luogo a regolazione di spese, in mancanza di attività difensiva degli intimati; che non si applica il disposto dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, che pone a carico delricorrente rimasto soccombente l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato; in tema di impugnazione, infatti, il meccanismo sanzionatorio del raddoppio del contributo unificato è applicabile solo laddove il procedimento per cassazione si concluda con integrale conferma della statuizione impugnata, ovvero con la "ordinaria" dichiarazione di inammissibilità del ricorso, non anche nell'ipotesi di declaratoria di inammissibilità sopravvenuta di quest'ultimo per cessazione della materia del contendere, determinando essa la caducazione di tutte le pronunce emanate nei precedenti gradi di giudizio e non passate in cosa giudicata, essendo a tali fini irrilevante la successiva valutazione della virtuale fondatezza, o meno, del ricorso in quanto avente esclusivo rilievo in merito alla regolazione delle spese del giudizio di legittimità (Cass. 3542/17, Cass. 20697/21).

P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse. Così deciso in Roma 22 settembre 202