Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 3427/2023 — snciv Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal on business transfer debt liability, citing technical book registration facts.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3427/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Supreme Court of Cassation rejected the appeal filed by Delveste Immobiliare SRL against a lower court ruling that upheld a debt claim against SCT SRL. The appellant argued that the debt should remain with the original company because it did not appear in the mandatory accounting books at the time of the business transfer. However, the court found that technical experts had confirmed the invoices were properly recorded in the books, and the lack of a physical printed copy was irrelevant since the books were accessible electronically. Consequently, the court held that the buyer was entitled to know the debts and was therefore liable for them.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 2560 c.c.; Art. 13 comma 1-quater DPR n. 115/2002: The mandatory accounting books serve to inform the buyer of existing debts; their existence, even in non-printed electronic form, establishes the buyer's liability for pre-transfer obligations.

Parole chiave

Generato dall'IA
business transfer liability mandatory accounting books debt notification duty electronic records access buyer knowledge standard art 2560 civil code technical expert report obbligo di tenere la contabilità

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 2560 c.c.
La pretesa mancata conoscenza delle fatture, perché il libro giornale non sarebbe stato stampato dalla cedente, avrebbe costituito una circostanza irrilevante, potendo la cessionaria consultarle anche a mezzo computer: l’interesse tutelato dall’art. 2560 c.c.
Art. 13 comma 1-quater DPR n. 115/2002
Il necessario annullamento della sentenza impugnata avrebbe altresì comportato la cancellazione del doppio contributo, ex art. 13 comma 1 quater D.P.R.
art. 2560 c.c
La pretesa mancata conoscenza delle fatture, perché il libro giornale non sarebbe stato stampato dalla cedente, avrebbe costituito una circostanza irrilevante, potendo la cessionaria consultarle anche a mezzo computer: l’interesse tutelato dall’art. 2560 c.c.
artt. 2560 c.c
RAGIONI DELLA DECISIONE 1) Con l’unico, complesso motivo, articolato su più doglianze, la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 2560 c.c.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 2, n. 23881 del 3 settembre 2021
- quanto di consentire al cessionario di acquisire adeguata e specifica cognizione dei debiti assunti (Sez. 2, n. 23881 del 3 settembre 2021).
Sez. 2, n. 18509 del 30 giugno 2021
Conseguentemente il suddetto accertamento, essendo sorretto da motivazione adeguata ed immune da errori, appare insindacabile in sede di legittimità (Sez. 2, n. 18509 del 30 giugno 2021; Sez.
Sez. 2, n. 5374 del 2 marzo 2017
18509 del 30 giugno 2021; Sez. 2, n. 5374 del 2 marzo 2017).
Sez. 3, n. 19989 del 13 luglio 2021
2.c) Ma anche ove fosse corretta la ricostruzione della ricorrente, essa mancherebbe di autosufficienza, rispetto alla doverosa indicazione degli elementi, già forniti in sede di merito e idonei a dimostrare con immediatezza l’incongruenza della decisione adottata in appello (Sez. 3, n. 19989 del 13 luglio 2021).
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.17816/2018 R.G. proposto da : DELVESTE IMMOBILIARE SRL, domiciliataex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentatae difesa dall'avvocato BIAGI LUCA (BGILCU64H07C933R) -ricorrente- contro FALLIMENTO SCT SRL IN LIQUIDAZIONE GIA' MAX COMPANY SPA -intimato- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO BRESCIA n. 246/2018 depositata il13/03/2018. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/01/2023 dal Consiglieredr. MAURO MOCCI . FATTI DI CAUSA Delveste Immobiliare s.r.l. proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo, col quale Max Company s.p.a. (poi divenuta SCT s.r.l.) aveva richiesto al Tribunale di Brescia il pagamento dell’importo di € 9.963,60, relativo al corrispettivo per una fornitura di merce effettuata a favore della DV 1945 s.r.l.

L’opponente, cessionaria di quest’ultima società, negava che il predetto debito risultasse dai libri contabili obbligatori al momento della cessione dell’azienda. Con sentenza n. 3481/2013, il giudice adito confermava il provvedimento monitorio e condannava l’opponente al pagamento delle spese processuali. Su gravame della soccombente e nel contraddittorio con il Fallimento SCT s.r.l., con sentenza n. 246, depositata il 13 marzo 2018, la Corte d’appello di Brescia rigettava l’impugnazione. Per quanto qui ancora interessa, la Corte distrettuale affermava che la consulenza tecnica d’ufficio, svolta avanti il Tribunale, aveva accertato che le fatture della fornitrice Max Company erano state regolarmente registrate nel libro giornale della DV 1945 s.r.l., come il perito aveva avuto modo di constatare.

La pretesa mancata conoscenza delle fatture, perché il libro giornale non sarebbe stato stampato dalla cedente, avrebbe costituito una circostanza irrilevante, potendo la cessionaria consultarle anche a mezzo computer: l’interesse tutelato dall’art. 2560 c.c. sarebbe stato comunque salvaguardato, a prescindere dalla mancata stampa del libro giornale. Per la cassazione della predetta decisione ha proposto ricorso DelvesteImmobiliare s.r.l., affidandosi ad un unico motivo. Il Fallimento SCT s.r.l. è rimasto intimato. RAGIONI DELLA DECISIONE 1) Con l’unico, complesso motivo, articolato su più doglianze, la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 2560 c.c. e 13 comma 1° quater DPR n. 115/2002, ex art. 360 n. 3 c.p.c. 1.a) Espone che al momento del contratto di cessione di azienda, stipulato il 30 gennaio 2008 e registrato il successivo 18 febbraio, non vi era traccia alcuna nei libri contabili obbligatori del debito oggetto del provvedimento monitorio.

E, per espressa disposizione di legge, la responsabilità patrimoniale verso i terzi delle passività non risultanti dai libri contabili obbligatori alla data della cessione avrebbero dovuto restare in carico alla cedente. La ricorrente, benché non fosse suo onere, aveva prodotto in giudizio esattamente i documenti a sua disposizione, ad essa consegnati al momento della cessione. 1.b) In particolare, sulla base della normativa di riferimento (art. 7 comma 4 ter D.L. n. 357/94), mentre le registrazioni sul supporto magnetico dovevano essere trascritte entro sessanta giorni dalla loro manifestazione, la loro trascrizione su carta poteva essere effettuata fino a tre mesi dalla scadenza dei termini di presentazione della dichiarazione dei redditi dell’anno di riferimento delle registrazioni stesse: nel caso di specie, le fatture emesse nell’anno 2007 avrebbero dovuto essere trascritte su carta entro il 31 dicembre 2008.

La prova in ordine alla registrazione sui libri contabili obbligatori avrebbe potuto essere offerta solo attraverso la trascrizione cartacea, mentre la stampa sul supporto magnetico non era obbligatoria. 1.c) Al momento dell’acquisto della società ceduta, Delveste Immobiliare s.r.l. aveva a disposizione il libro giornale stampato entro il 31 dicembre 2007, relativo dunque all’anno 2006. D’altronde, neppure sarebbe stato possibile pretendere una consultazione a mezzo computer, essendo le iscrizioni inserite in pc privati delle singole aziende, non consultabili da terzi, né connessi in rete fra loro.

Quanto, infine, agli allegati alla CTU (libro giornale e mastrini), la data di stampa era quella del 12 novembre 2009, mentre la Delveste aveva acquistato l’azienda il 30 gennaio 2008. Il necessario annullamento della sentenza impugnata avrebbe altresì comportato la cancellazione del doppio contributo, ex art. 13 comma 1 quater D.P.R. 115/2002. Il motivo è immeritevole di accoglimento.

2) L'iscrizione nei libri contabili obbligatori dell'azienda rappresenta propriamente un elemento costitutivo essenziale della responsabilità dell'acquirente per i debiti inerenti all'azienda ceduta, avendo lo scopo non tanto di tutelare i terzi creditori - già contraenti con l'impresa e, peraltro, sufficientemente garantiti pure dalla norma di cui all'art. 2560, comma 1, c.c. - quanto di consentire al cessionario di acquisire adeguata e specifica cognizione dei debiti assunti (Sez. 2, n. 23881 del 3 settembre 2021). 2.a) Nella specie, la sentenza impugnata ha testualmente affermato:

“Vale la pena di osservare (ancorché la circostanza non sia più oggetto di contestazione in questa fase di giudizio) che la ctu ha accertato (dopo una prima diversa conclusione ma fondata su documenti che non erano relativi alla DV 1945 srl - cedente – ma ad altra società sia pure facente capo allo stesso legale rappresentante della cedente) che le fatture della fornitrice Max Company erano state regolarmente registrate nel libro giornale della DV 1945 srl; ciò in particolare è emerso a seguito delle informazioni ricevute dalla curatela della DV 1945 srl (fallita infatti successivamente alla cessione), che ha provveduto anche a trasmettere al ctu nominato copia del relativo libro giornale (ovvero libro obbligatorio per gli imprenditori commerciali).” 2.b) Si tratta di una valutazione di fatto, che oltretutto la Corte d’appello assume essere pacifica.

Conseguentemente il suddetto accertamento, essendo sorretto da motivazione adeguata ed immune da errori, appare insindacabile in sede di legittimità (Sez. 2, n. 18509 del 30 giugno 2021; Sez. 2, n. 5374 del 2 marzo 2017). 2.c) Ma anche ove fosse corretta la ricostruzione della ricorrente, essa mancherebbe di autosufficienza, rispetto alla doverosa indicazione degli elementi, già forniti in sede di merito e idonei a dimostrare con immediatezza l’incongruenza della decisione adottata in appello (Sez. 3, n. 19989 del 13 luglio 2021). 2.d) E tanto a voler sottacere che, se la ratio dell’art. 2560 c.c. è quella di tutelare l’interesse del cessionario a non essere chiamato a rispondere di debiti che non avrebbe potuto conoscere utilizzando l’ordinaria diligenza, è evidente come l’incompletezza del libro giornale cartaceo anteriore di un anno alla reale situazione economico-patrimoniale dell’azienda da acquistare avrebbe dovuto indurre la Delveste Immobiliare s.r.l. a chiedere l’accesso al supporto magnetico della società ceduta per verificare l’eventuale presenza di debiti non risultanti dal libro giornale cartaceo.

Al rigetto del ricorso non segue la condanna della ricorrente alla rifusione delle spese processuali in favore del controricorrente, in mancanza di attività difensiva. La Corte dà atto che ricorrono i presupposti processuali di cui all’art. 13 comma 1-quater D.P.R. n. 115/2002 per il raddoppio del versamento del contributo unificato, se dovuto. P. Q. M. La Corte Suprema di Cassazione rigetta il ricorso. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso,