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Ordinanza — n. 3426/2023 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal against traffic fine, ruling notification nullity cured by timely opposition.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3426/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court dismissed the appellant's appeal against a traffic fine, upholding the lower court's confirmation of the municipal penalty. Although the initial notification to the resident in Germany was deemed null due to lack of central authority assistance, the court held that this defect was cured by the appellant's timely and ritual opposition filed within the statutory period. Consequently, the court ruled that the procedural nullity was effectively remedied, allowing the fine to stand.

Regesto Legislator

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Reg. CE n. 1393/2007; art. 204-bis CdS: The nullity of a notification to a foreign resident is cured by the timely and ritual filing of an opposition, provided the opposing party has been summoned to court.

Parole chiave

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notification nullity cure of defect traffic fine appeal foreign resident timely opposition Regulation 1393/2007 procedural nullity notificazione e trasmissione

Disposizioni normative citate

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Reg. CE n. 1393/2007
14 e 15 Reg. CE n. 1393/2007, nonché l’inconferente riferimento a Cass.
art. 7, comma 3, d.lgs. n. 150/2011
12-01-2023 - 8 - dall’art. 7 del d.lgs.
art. 204-bis CdS
civ., dalla proposizione di una tempestiva e rituale opposizione, a norma dell'art. 204-bis del codice d ella strada (opposizione ora regolata Ric.
art. 156, comma 3, cod. proc. civ.
11550, peraltro richiamate nella memoria della ricorrente) hanno da ultimo ulteriormente precisato che tale nullità della notifica del verbale di accertamento di infrazione del codice della strada può dirsi sanata, per il raggiungimento dello scopo ex art. 156, comma 3, cod.
d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285
7, commi 9 e 14 del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della Strada -CdS), per aver transitato con autoveicolo in zona a traffico limitato.

Giurisprudenza citata

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Cass. Sez. 1, n. 10119 del 02/05/2006
La nullità incidente sul procedimento di notificazione si ritiene sanata, in linea generale, in presenza della costituzione in giudizio del convenuto, anche se intervenuta al solo scopo di eccepire la nullità della notificazione dell'atto introduttivo (Cass. Sez. 1, n. 10119 del 02/05/2006).
Cass. Sez. U, 08.04.2022, n. 11550
2866 del 2021, le Sezioni Unite (Cass. Sez. U, 08.04.2022, n. 11550, peraltro richiamate nella memoria della ricorrente) hanno da ultimo ulteriormente precisato che tale nullità della notifica del verbale di accertamento di infrazione del codice della strada può dirsi sanata, per il raggiungimento dello scopo ex art.
Cass. sez. 6-2, 27 aprile 2018, n. 10185
150), in osservanza di un costante orientamento di questa Corte a tal riguardo (Cass. sez. 6-2, 27 aprile 2018, n. 10185; Cass.
Cass. sez. 6-2, 6 ottobre 2014, n. 20975
10185; Cass. sez. 6-2, 6 ottobre 2014, n. 20975; Cass.
Cass. sez. II, 17 maggio 2007, n. 11548
20975; Cass. sez. II, 17 maggio 2007, n. 11548; Cass.
Sez. U, n. 2866/2021
Sez. U, n. 2866/2021), questa Ric.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 2366-2020 proposto da: HALFMANN ULRIKE, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE ANGELICO 36-B, presso lo studio dell'avvocato MASSIMO SCARDIGLI, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato PIERO PETROCCHI; -ricorrente - contro COMUNE FIRENZE, in persona del sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati DEBORA PACINI, ANDREA SANSONI; -controricorrente - avverso la sentenza n. 1740/2019 del TRIBUNALE di FIRENZE, depositata il 04.06.2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12.01.2023 dal ConsigliereCRISTINA AMATO;

RILEVATO CHE: Ric. 2020 n. 02366 sez. S2 -ud. 12-01-2023 - 2 - 1. Con verbale di accertamento n. 4485138 del 05.07.2016 emesso dalla Polizia Municipale del Comune di Firenze e notificato in Germania il 27.10.2016 a mezzo lettera raccomandata inviata – tramite il servizio di Poste Italiane - dalla E.M.O., divisione della Nivi Credit s.r.l., società privata incaricata alla gestione del le contravvenzioni, il Comune di Firenze contestava alla sig.ra Ulriche Halfmann, cittadina tedesca residente in Germania, un’infrazione commessail 20.05.2016 in violazione dell’art. 7, commi 9 e 14 del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della Strada -CdS), per aver transitato con autoveicolo in zona a traffico limitato.

Con atto di opposizione al verbale, depositato il 22.12.2016 innanzi al Giudice di pace di Firenze, la sig.ra Halfmann censurava, tra l’altro, la validità del verbale di contestazione per l’inesistenza della notifica, nonché l’erroneità dell’importo richiesto a titolo di sanzione. Con sentenza n. 2864/2017 il Giudice di Pace di Firenze accoglieva l’opposizione e, per l’effetto, annullava il verbale di accertamento.

2. Impugnava la predetta pronuncia il Comune di Firenze innanzi al Tribunale di Firenze il quale, in accoglimento del gravame, confermava il verbale impugnato riten endo che esso fosse stato validamente notificato all’appellata la quale, conseguentemente, avrebbe dovuto impugnare entro il termine previsto dall’art. 204-bisC.d.s. Osservava il giudice che : - la normativa applicabile al caso di specie è quella del Regolamento CEn. 1393/2007, posto che il CdS equipara il verbale ad un atto giudiziario quando prevede l’applicazione degli artt. 136- 151 cod. proc. civ. (art. 201, comma 3, C.d.s.); - in particolare, l’art. 14 Reg.

CE n. 1393/2007 prevede la facoltà, per gli Stati Membri, di notificare o comunicare atti Ric. 2020 n. 02366 sez. S2 -ud. 12-01-2023 - 3 - giudiziari alle persone residenti in un altro Stato direttamente tramite i servizi postali, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno o mezzo equivalente. Di tale disposizione, a norma dell’art. 16 dello stesso Regolamento, è consentita l’applicazione analogica anche agli atti extragiudiziali (Cass.n. 22001 del 15.05.2018); -siffatta interpretazione tr ova conforto nel considerando n. 2 del Regolamento citato, per il quale il buon funzionamento del mercato interno presuppone che fra gli Stati membri sia migliorata ed accelerata la trasmissione degli atti (cfr. anche Cass.

Sez. 3, n. 11140 del 29.05.2015); - rimane anche smentito l’a ssunto dell’opponente per il quale la sola autorità statale sarebbe legittimata ad avvalersi della facoltà di notifica a mezzo posta (per il tramite di Ufficiale Giudiziario organo mittente): stando anche alla prospettazione della Suprema Corte (Cass. n. 1 0543/2015 ), infatti, la locuzione “Stato membro” avrebbe un’accezione ampia, includendo anche i diversi organi che, all’interno dello Stato Membro, sono preposti alle notificazioni; -non è corretto sostenere che la notifica abbia avuto luogo tramite soggetto privato (E.M.O.), poiché la Nivi Credit (rispetto alla quale E.M.O.

è una divisione interna) ha eseguito mera attività esecutiva e di postalizzazione, cioè mera attività intermedia materiale (imbustamento e consegna dei plichi al servizio postale), affidando a sua volta la notificazione al servizio di Ente Poste, come previsto dal d.lgs. 22 luglio 1999, n. 261 (Cass. Sez. 2, 10.05.2012, n. 7177; Cass. Sez. 6-2, 19.12.2014 n. 27021).

3. Avverso detta pronuncia proponeva ricorso per cassazione Ulrike Halfmann, affidandolo a quattro motivi. Si difende con controricorso il Comune di Firenze. In prossimità dell’udienza la ricorrente ha presentato memoria. Ric. 2020 n. 02366 sez. S2 -ud. 12-01-2023 - 4 - CONSIDERATO CHE:

1. Con il primo motivo di ricorso si deduce falsa applicazione del Regolamento (CE) n. 1393/2007 e del Parlamento Europeo e del Consiglio, mancata applicazione della Convenzione di Strasburgo del 24.11.1977, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. La ricorrente lamenta l’errata classificazione della natura giuridica del verbale di contravvenzione quale atto giudiziario: da ciò consegue l’errata applicazione della normativa di riferimento, ossia il Reg.CE n. 1393/2007. Al caso di specie trova, invece, applicazione la Convenzione di Strasburgo del 24.11.1977, in virtù della natura amministrativa dell’atto notificato; poiché nella ratifica di detta Convenzione la Germania si è avvalsa della facoltà (exart. 11, comma 2) di escludere la notificazione a mezzo posta degli atti amministrativi indirizzati ai suoi cittadini, la notifica effettuata dal Comune di Firenze deve considerarsi inesistente, e quindi non sanabile, poiché è stata svolta secondo una procedura che esorbita totalmente dallo schema normativamente preposto.

2. Con il secondo motivo si deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 14 e 15 Regolamento (CE) n. 1393/2007 e del Parlamento Europeo e del Consiglio, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. La ricorrente contesta l’errata interpretazione degli artt. 14 e 15 Reg. CE n. 1393/2007, nonché l’inconferente riferimento a Cass. n. 10543/2015. Secondo la prospettazione della ricorrente, l’art. 14 dispone che unicamente gli organi dello Stato (nel significato della locuzione “Stato Membro”)preposti alle notificazioni sono legittimati ad avvalersi del servizio postale per effettuare tale attività; non i privati né gli enti pubblici periferici dotati di autonomia propria, quali i Comuni, che sottostanno alla disciplina del successivo art. 15,secondo il quale Ric. 2020 n. 02366 sez. S2 -ud. 12-01-2023 - 5 - la notifica di un atto giudiziario all’estero va effettuata solo tramite ufficiali giudiziari, funzionari o altre persone competenti, i quali soltanto possono effettuare la notifica a mezzo posta.

3. Con il terzo motivo si deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 201 CdS e dell’art. 10, comma 1, Cost., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. La ricorrente censura la pronuncia nella parte in cui ha ritenuto valida la notifica effettuata secondo le disposizioni del CdS, che prevedono la facoltà, per l’amministrazione, di notificare i verbali di contestazionea mezzo posta. L’art. 201 CdS è norma dell’ordinamento interno il quale, secondo il principio di cui all’art. 10, comma 1, Cost., deve conformarsi alle norme del diritto internazionale, tra le quali figura la Convenzione di Strasburgo.

4. Con il quarto motivo si deduce omesso esame dell’attività notificatoria della Nivi Credit s.r.l., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5), cod. proc. civ. Nella prospettazione della ricorrente, nell’affermare che la società Nivi Credit, su incarico del Comune di Firenze, ha solo consegnato il verbale impugnato al servizio di Poste italiane, limitandosi ad un’attività meramente esecutiva e di postalizzazione, il Tribunale non ha valutato che il presunto verbale recapitato alla ricorrente era contenuto in una busta intestata alla Nivi Credit s.r.l. la quale figura a tutti gli effetti come mittente. Pertanto, non può definirsi detta attività di mera postalizzazione, ma si censura il conferimento di appalto ad una società privata di un servizio di riscossione di danaro pubblico e di svolgimento di attività di notifica di atti della P.A. che sottostà a norme procedurali imperative di assoluto e primario rilievo anche nell’ordinamento internazionale.

5. Il primo e il terzo motivo sono strettamente connessi: saranno, pertanto, esaminati congiuntamente, e sono in fondati. A séguito dell’intervento delle Sezioni Unite (Cass. Sez. U, n. 2866/2021), questa Ric. 2020 n. 02366 sez. S2 -ud. 12-01-2023 - 6 - Corte ha chiarito che il verbale di accertamento di violazione del CdS, in quanto atto posto in essere nell'esercizio di pubblici poteri, rientra nell'ambito di materia amministrativa e, come tale, la notifica della sua impugnazione esula in maniera manifesta dal campo di applicazione del Regolamento n. 1393/2007, poiché non sussumibile nella materia civile o commerciale (neppure potendosi configurare il carattere "stragiudiziale" della notifica del verbale stesso).

Alle notificazioni all’estero si applica, pertanto, non già il CdS ma la Convenzione di Strasburgo del 24 novembre 1977, ratificata nel nostro ordinamento con legge 21 marzo 1983 n. 149; ratificata anche dalla Repubblica Federale di Germania la quale, però, avvalendosi di apposita riserva prevista all’art. 11, comma 2, haescluso la possibilità di notifica per i detti documenti a mezzo del servizio postale nei confronti dei propri cittadini residenti. 5.1. Si deve, quindi, ribadire il principio per cui il verbale di sanzione ammnistrativa a cittadino tedesco non poteva essere notificato direttamente a mezzo del servizio postale.

La notificazione per tale tipo di atto effettuata nei confronti di quel cittadino senza la prevista (art. 2 Convenzione di Strasburgo) assistenza della Autorità centrale dello Stato di residenza e destinazione comporta, tuttavia, non già l’inesistenza, bensì la nullità della notificazione. Tale nullità deve, poi, essere valutata ai sensi della legge del paese dal quale la notificazione è svolta: per orientamento consolidato di questa Corte, al quale il Collegio intende dare continuità, l'inesistenza della notificazione è configurabile, in base ai principi di strumentalità delle forme degli atti processuali e del giusto processo, oltre che in caso di totale mancanza materiale dell'atto, nelle ipotesi in cui venga posta in essere un'attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a Ric. 2020 n. 02366 sez.

S2 -ud. 12-01-2023 - 7 - rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione, ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale nella categoria della nullità (ex plurimis, di recente: Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 26511 del 08/09/2022; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 20840 del 21/07/2021; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 20418 del 28/09/2020). Nel caso di specie, la notificazione a mezzo posta raccomandata scelta dal Comune di Firenze rappresenta un’ipotesi di difformità dal modello legale riconducibile alla nullità. 5.2. Stabilita la sussistenza di un’ipotesi di nullità e non di inesistenza della notificazione nel caso di notifica in Germania di atto amministrativo direttamente presso il cittadino tedesco a mezzo posta, senza la prevista assistenza della Autorità centrale dello Stato di residenza e destinazione, costituisce principio altrettanto consolidato espresso da questa Corte, al quale pure il Collegio intende dare continuità, quello secondo cui la notificazione nulla sia suscettibile di sanatoria, ogni volta che sia dimostrato il raggiungimento dello scopo dell'atto che ne sia affetto.

La nullità incidente sul procedimento di notificazione si ritiene sanata, in linea generale, in presenza della costituzione in giudizio del convenuto, anche se intervenuta al solo scopo di eccepire la nullità della notificazione dell'atto introduttivo (Cass. Sez. 1, n. 10119 del 02/05/2006). 5.3. Correggendo quanto affermato nella sentenza n. 2866 del 2021, le Sezioni Unite (Cass. Sez. U, 08.04.2022, n. 11550, peraltro richiamate nella memoria della ricorrente) hanno da ultimo ulteriormente precisato che tale nullità della notifica del verbale di accertamento di infrazione del codice della strada può dirsi sanata, per il raggiungimento dello scopo ex art. 156, comma 3, cod. proc. civ., dalla proposizione di una tempestiva e rituale opposizione, a norma dell'art. 204-bis del codice d ella strada (opposizione ora regolata Ric. 2020 n. 02366 sez.

S2 -ud. 12-01-2023 - 8 - dall’art. 7 del d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150), in osservanza di un costante orientamento di questa Corte a tal riguardo (Cass. sez. 6-2, 27 aprile 2018, n. 10185; Cass. sez. 6-2, 6 ottobre 2014, n. 20975; Cass. sez. II, 17 maggio 2007, n. 11548; Cass. sez. I, 21 luglio 2006, n. 16822; Cass. sez. L, 19 agosto 2005, n. 17054; Cass. sez. I, 8 settembre 2004, n. 18055). Nel caso di specie, il ricorso al Giudice di Pace doveva essere proposto entro sessanta giorni dalla data di notificazione del verbale di accertamento, risiedendo la ricorrente all’estero (art. 7, comma 3, d.lgs. n. 150/2011): in effetti , il ricorso è stato depositato il 22.12.2016, ossia entro il termine prescritto ( dies a quo della notificazione: 27.10.2016; data di scadenza dei termini : 27.12.2016 ):

è stato, quindi, tempestivamente e ritualmente impugnato, con conseguente sanatoria della notificazione nulla.

6. Il secondo e quarto motivo attengono all’attività notificatoria espletata dal Comune di Firenze.Poiché il rigetto del primo e terzo motivo discende dall’intervenuta sanatoria dell’attività notificatoria ritenuta nullaper quanto argomentato sub 5 .1., 5 .2., i due motivi restano assorbiti.

7. In definitiva il Collegio dichiara infondati il primo e terzo mezzo di impugnazione, assorbiti i restanti ; tenuto conto delle incertezze e delle novità intervenute nella giurisprudenza di legittimità, sussistono le condizioni per compensare le spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione rigetta il ricorso; compensa le spese del giudizio di legittimità. Stante il tenore della pronuncia, va dato atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della sussistenza dei Ric. 2020 n. 02366 sez. S2 -ud. 12-01-2023 - 9 - presupposti processuali per il versamento, da parte dellaricorrente, di un ulteriore importo a tito