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Ordinanza — n. 3389/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal due to self-executed revocation of administrative fines by regional authority.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3389/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The court declared the subject matter of the dispute extinguished after the regional authority voluntarily revoked the administrative fines in self-execution. Although the lower appellate court had ruled that paying the fines did not extinguish the violation, the competent regional official later issued orders cancelling the original enforcement notices. Consequently, the court terminated the proceedings without a final judgment on the merits.

Regesto Legislator

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Art. 16 legge n. 689/1981; Art. 5 comma 5 legge n. 119/2003: When the administrative authority itself revokes the enforcement measures following a change in jurisprudence, the subject matter of the dispute is extinguished and the cassation appeal must be declared without a decision on the merits.

Parole chiave

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self-executed revocation extinguishment of dispute administrative fines effect of payment cessation of proceedings condono delle spese procedurali soppressione delle prestazioni assicurative regime di risarcimento

Disposizioni normative citate

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Art. 16 della legge n. 689/1981
Art. 5 comma 2 della legge n. 119/2003
Art. 6 comma 7 del D.M. 31 luglio 2003
Art. 5 comma 5 della legge n. 119/2003
Art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 1850/2016
Cass. n. 3542/2017
Cass. n. 3542/2017 e Cass.n.
Cass. n. 20697/2021
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Sentenza 16/2010
Italian Constitutional Court dismisses regional challenges to economic fund allocation rules as inadmissible or unfounded.
Ordinanza — n. 11499/2022 — snciv
Cassation court dismisses appeal against demotion ruling, rejecting mere diagnostic disagreement as grounds for cassation.
Sentenza 20/2010
Italian Constitutional Court strikes down regional property exclusion from fiber optic installation bans. The Court ruled that excluding regional assets from the state's 'indisponible' category violates constitutional principles regarding public service limitations. The decision clarifies that regional property is subject to the same legal restrictions as private property regarding electronic infrastructure. The Court held that the legislative omission creates an unreasonable disparity in treatment between regions and private entities. The ruling establishes that regional assets cannot be used as a shield against mandatory public service installations without compensation. The decision affirms the supremacy of national legislation in regulating public utility infrastructure deployment. The Court emphasized that the distinction between available and unavailable regional assets is legally insufficient for this purpose. The judgment ensures uniform application of fiber optic installation rules across all Italian territories. The ruling protects the constitutional balance between regional autonomy and national regulatory authority. The decision sets a precedent for future disputes over public infrastructure and regional property rights.
Ordinanza — n. 14974/2022 — snciv
Cassation court dismisses appeal for lack of specific grievances against multiple valid appellate reasons.
Ordinanza — n. 10976/2023 — snciv
Cassation court allows appeal against tax tribunal for failing to specify exceptional reasons for cost compensation.

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Testo completo

) proposto da: GIANDINI ANTONIO (C.F.: GND NTN 50S12 G852L), in proprio e quale legale rappresentante della Corte Società Agricola Cooperativa, e la CORTE SOCIETA’ AGRICOLA COOPERATIVA IN LIQUIDAZIONE (P.I.: 02283840342), in persona del liquidatore pro - tempore , rappresentati e difesi, giusta procura apposta in calce al ricorso, dall’Avv. Maddalena Aldegheri ed elettivamente domiciliati presso lo studio dell’Avv. Angela Palmisano, in Roma, via Nizza, 59; -ricorrenti - contro REGIONE EMILIA ROMAGNA (C.F.: 80062590379), in persona del Presidente della Giunta pro-tempore, rappresentata e difesa, in virtù di procura speciale apposta in calce al controricorso dagli Avv.ti Stefano Argnani e Daniela Oppi ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell’Avv.

Andrea Manzi, in Roma, via F. Confalonieri, 5; -controricorrente - avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna n. 1426/2018 (pubblicata in data 7 giugno 2018); R.G.N.1157/2019 C.C. 12/01/2023 Sanzioni amministrative udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12 gennaio 2023 dal Consigliere relatore dott. Aldo Carrato; letta la memoria – con i relativi allegati – depositata dalla difesa dei ricorrenti ai sensi dell’art. 380-bis.1. c.p.c. Considerato: -che, con tre distinti verbali di accertamento (elevati tra il 2011 e il 2012), la Regione Emilia Romagna contestava a Giandini Antonio, quale legale rappresentante pro-temporedella società cooperativa La Corte s.c.a., in qualità di trasgressore, nonché a quest’ultima società cooperativa, quale coobbligata in solido, di non aver provveduto, entro i termini prescritti dall’art. 5, comma 2, della legge n. 119/2003, alla registrazione nel SIAN (Sistema informativo agricolo nazionale) del versamento del prelievo eventualmente dovuto sui quantitativi di latte consegnati dai loro soci conferenti oltre la quota di produzione loro attribuita, né all’invio di copia delle ricevute di versamento, ovvero della fideiussione per il prelievo dovuto con riferimento ai quantitativi di latte ritirati in tre distinti mesi, e, quindi, di non aver ottemperato all’obbligato previsto dall’art. 6, comma 7, del D.M. 31 luglio 2003, ritenendoli pertanto soggetti alla sanzione contemplata dall’art. 5, comma 5, della citata legge n. 119/2003 (ovvero a quella commisurata al prelievo supplementare eventualmente dovuto, comunque non inferiore ad euro 1.000,00 e non superiore ad euro 100.00,00); - che, a seguito della notificazione dei predetti verbali di accertamento, la citata società cooperativa provvedeva a versare – deducendo di avvalersi della facoltà prevista dall’art. 16 della legge n. 689/1981 –il doppio del minimo edittale (quindi, l’importo di euro 2.000,00) in relazione alla violazione contestata con ognuno degli stessi verbali, siccome più favorevole del terzo del massimo; - che, malgrado ciò, la menzionata Regione – sul presupposto che non poteva ritenersi prodotto l’invocato effetto estintivo delle tre violazioni – emetteva tre distinte ordinanze - ingiunzioni, nelle date del 23 febbraio 2016, 2 dicembre 2016 e 12 gennaio 2017, che venivano opposte dinanzi al Tribunale di Parma, il quale, con sentenza n. 841/2017, previa riunione degli instaurati giudizi, accoglieva il primo motivo di opposizione, annullando gli impugnati provvedimenti sanzionatori, rilevando che, nel caso di specie, doveva ritenersi essersi verificato l’effetto estintivo conseguente al pagamento previsto dal citato art. 16 della legge n. 689/1981; - che, decidendo sull’appello interposto dalla Regione Emilia Romagna e nella costituzione delle parti appellate, la Corte di appello di Bologna, con sentenza n. 1426/2018, accoglieva il gravame e, per l’effetto, in riforma dell’impugnata pronuncia, rigettava le opposizioni alle ordinanze-ingiunzioni formulate dinanzi al Tribunale di Parma, ravvisando l’erroneità della motivazione della statuizione del primo giudice, manifestando la condivisione dell’orientamento già espresso da questa Corte con la sentenza n. 1850/2016 (circa l’esclusione del suddetto effetto estintivo); - che avverso la sentenza di appello hanno, congiuntamente, proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, il Giandini Antonio e la Corte Società Agricola Cooperativa in liquidazione, e che l’intimata Regione Emilia-Romagna ha resistito con controricorso.

Rilevato: - che, con memoria del 23 dicembre 2022 (depositata in atti), la difesa dei ricorrenti ha prodotto tre distinti provvedimenti emessi in autotutela dal Dirigente competente della Regione Emilia-Romagna (in dipendenza della presa d’atto del sopravvenuto mutamento giurisprudenziale sulla questione di questa Corte), con i quali sono state revocate le tre ordinanze-ingiunzioni (n. 5247/SA del 23 febbraio 2016, n. 5363/SA del 2 dicembre 2016 e n. 5364/SA del 12 gennaio 2017) opposte dagli stessi ricorrenti ed oggetto della presente causa, con la conseguente dichiarazione del sopravvenuto difetto di interesse alla prosecuzione del giudizio per l’intervenuta cessazione della materia del contendere (e con la correlata richiesta di disporre l’integrale compensazione delle spese di lite); -che, pertanto, il presente giudizio di legittimità deve essere definito nei termini appena indicati (senza che possa conseguire, proprio per effetto di tale tipo di decisione, la pronuncia di cui all’art. 13, comma 1-quater,del d.P.R. n. 115 del 2002: cfr.

Cass. n. 3542/2017 e Cass.n. 20697/2021).

P.Q.M.

La Corte dichiara cessata la materia del contendere e compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio. Così deciso nella camera di consiglio della 2^ Sezione civile