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Ordinanza — n. 3387/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to withdrawal; parties mutually agreed to terminate proceedings without cost allocation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3387/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal extinguished after the appellant voluntarily withdrew the case with full cost compensation. Both the appellant and the bankruptcy administrator subsequently agreed to this withdrawal under identical conditions. Consequently, the court issued an order terminating the proceedings without making a final decision on the merits or allocating expenses.

Regesto Legislator

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Art. 390 c.p.c.; Art. 360 n. 3 c.p.c.: When parties mutually agree to withdraw a cassation appeal with full cost compensation, the judgment is extinguished without ruling on the merits.

Parole chiave

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mutual withdrawal extinguishment of appeal cost compensation voluntary renunciation procedural termination restituzione di fondo acquisto fraudolento compravendita immobiliare

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 390 c.p.c.
La Corte deve preliminarmente rilevare che, in data 6 dicembre 2022, il ricorrente ha fatto pervenire atto di rinuncia al ricorso, ai sensi dell’art. 390 c.p.c., con integrale compensazione delle spese.
Art. 360 n. 3 c.p.c.
331 e 332 c.p.c., ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c. nonché la nullità del procedimento, in relazione all’art.
Art. 360 n. 4 c.p.c.
nonché la nullità del procedimento, in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c.
Art. 360 n. 5 c.p.c.
331 e 332 c.p.c., ai sensi dell’art. 360 n.
art. 1415 c.c
La Corte territoriale avrebbe mancato di considerare che il profitto tratto dal Del Latte sarebbe stato elemento costitutivo della pretesa simulazione invocata dalla Curatela, ai sensi dell’art. 1415 c.c.
art. 390 c.p
La Corte deve preliminarmente rilevare che, in data 6 dicembre 2022, il ricorrente ha fatto pervenire atto di rinuncia al ricorso, ai sensi dell’art. 390 c.p.c., con integrale compensazione delle spese.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2 n. 14922 del 16 luglio 2015
Pertanto, s’impone la declaratoria di estinzione del giudizio, senza statuizione sulle spese, dando atto che la presente decisione deve adottarsi con ordinanza (Sez. 2 n. 14922 del 16 luglio 2015)
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Testo completo

a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.22076/2018 R.G. proposto da : DEL LATTE COSIMO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEGLI SCIPIONI N 288, presso lo studio dell’avvocato PARRELLA RAFFAELE VITALE, rappresentato e difeso dall'avvocato PINTO ANTONIO PIO (PNTNNP69L19A662Y) -ricorrente- contro FALLIMENTO SIMONA IMMOBILIARE SRL, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CELIMONTANA 38, presso lo studio dell’avvocato PANARITI PAOLO (PNRPLA60L14H501O) rappresentato e difeso dall'avvocato MONTERISI VINCENZO (MNTVCN55A22A669W) -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO BARI n. 898/2018 depositata il22/05/2018.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/01/2023 dal Consiglieredr. MAURO MOCCI . FATTI DI CAUSA Il Fallimento Simona Immobiliare convenne la Cidiesse Immobiliare s.r.l., Cosimo Del Latte e Maria Persichella avanti il Tribunale di Trani, domandando la declaratoria di nullità ed inefficacia di quattro atti di vendita. Il primo, intercorso fra la società attrice ancora in bonis e la Cidiesse Immobiliare s.r.l., avente ad oggetto una porzione di piano interrato e quattro posti auto in Comune di Canosa di Puglia. Il secondo, sempre fra Simona Immobiliare s.r.l. e Cidiesse Immobiliare, avente ad oggetto un locale al piano terra ed un sottostante locale al piano interrato in Comune di Canosa di Puglia.

Il terzo, fra Cidiesse Immobiliare e Maria Persichella, avente ad oggetto i medesimi immobili di cui al precedente, ed il quarto con il quale la Persichella e la Cidiesse alienavano i beni da ultimo considerati al Del Latte. Ritualmente costituitisi i convenuti, il processo veniva interrotto per l’intervenuto fallimento della Cidiesse Immobiliare s.r.l. ed, a seguito della riassunzione da parte dell’attrice, sicostituivano i soli Dal Latte e Persichella. Attesosi all’istruttoria del caso, con sentenza n. 554 del 2013, il giudice adito dichiarava la nullità, per simulazione assoluta, dei predetti atti di compravendita, ordinando la restituzione degli immobili a favore del Fallimento.

Cosimo Del Latte gravava la predetta sentenza avanti la Corte d’appello di Bari mediante un unico motivo, ed, in esito alla costituzione del Fallimento Simona Immobiliare, con sentenza n. 898, depositata il 22 maggio 2018, l’impugnazione era respinta e la decisione del Tribunale integralmente confermata. Rilevava il giudice di secondo grado che – dato atto della mancata impugnazione da parte della Persichella e del Fallimento Cidiesse Immobiliare, relativamente al capo di sentenza che li aveva riguardati – la conoscenza della natura simulata dei titoli di acquisto dei suoi danti causa in capo all’appellante sarebbe emersa per tabulas, attraverso le ammissioni del medesimo.

E la contestazione del “significativo risparmio” (come menzionato nella sentenza di primo grado) avrebbe introdotto un nuovo tema d’indagine, comportando una radicale modifica dei fatti allegati e violando il divieto dello ius novorum. Per la cassazione della predetta sentenza ricorre Cosimo Del Latte, sulla scorta di tre motivi. Ha proposto controricorso il Fallimento Simona immobiliare. RAGIONI DI DIRITTO 1) Mediante la prima censura, il ricorrente assume la violazione e falsa applicazione degli artt. 331 e 332 c.p.c., ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c. nonché la nullità del procedimento, in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c.

Rileva che, mentre Maria Persichella e Cidiesse Immobiliare s.r.l. erano state parti del giudizio di primo grado, in appello il processo si era svolto unicamente fra il Del Latte ed il Fallimento Simona Immobiliare. La mancata integrazione del contraddittorio in una situazione di causa inscindibile, per ragioni processuali, avrebbe dato luogo ad un’ipotesi di nullità del giudizio di appello.

2) La seconda doglianza è rivolta ad invocare la violazione e falsa applicazione degli artt. 1414, 1415, 1417, 2697 e 2729 c.c. nonché degli artt. 345 e 346 c.p.c., ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c., oltre ad omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, ex art. 360 n.5 c.p.c. La Corte territoriale avrebbe mancato di considerare che il profitto tratto dal Del Latte sarebbe stato elemento costitutivo della pretesa simulazione invocata dalla Curatela, ai sensi dell’art. 1415 c.c. Conseguentemente, sarebbe stato onere del Fallimento provare il valore commerciale più alto rispetto ai trecento milioni di lire pagati dal ricorrente nel 1999. Inoltre, come emergeva dalla comparsa di risposta di primo grado, ritrascritta nel ricorso, sin da subito il Del Latte aveva contestato la sussistenza della mala fede, attribuitagli ex adverso , anche sotto il profilo del vantaggio economico a suo favore.

3) Col terzo motivo, Cosimo Del Latte deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 1414, 1415, 1417, nonché 2697 e 2729 c.c., ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c., oltre ad omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, ex art. 360 n. 5 c.p.c. La Corte d’appello avrebbe mancato di valutare taluni elementi in grado di escludere che il ricorrente potesse essersi accordato con i titolari apparenti e che avesse inteso favorire il simulato alienante per consolidare lo scopo pratico perseguito con la simulazione. In tal modo, il giudice di secondo grado avrebbe valutato solo parzialmente le risultanze istruttorie.

4) La Corte deve preliminarmente rilevare che, in data 6 dicembre 2022, il ricorrente ha fatto pervenire atto di rinuncia al ricorso, ai sensi dell’art. 390 c.p.c., con integrale compensazione delle spese. Successivamente, il curatore del Fallimento ha dichiarato di aderire alla predetta rinuncia, alle stesse condizioni. Pertanto, s’impone la declaratoria di estinzione del giudizio, senza statuizione sulle spese, dando atto che la presente decisione deve adottarsi con ordinanza (Sez. 2 n. 14922 del 16 luglio 2015)

P.Q.M.

Dichiara l’estinzione del giudizio di cassazione