Italian court dismisses appeal regarding Invitalia's standing to collect loan rates from a horse farming project.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation rejected Diana Tambasco's appeal against an injunction ordering her to repay subsidized loan rates to Invitalia. Tambasco argued Invitalia lacked standing because it only succeeded the original youth entrepreneurship society, not the specific 'Progetto Italia' entity that issued the loan. The court ruled that Invitalia's succession was mandated by mandatory legislative provisions, making the subsequent merger act merely an administrative compliance step rather than a new legal basis.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1, co. 3 e 4 d.lgs. 1/1999; Art. 1, co. 1, lett. c) d.lgs. 3/2000: When a public agency's succession in contractual relations is established by mandatory legislative provisions, subsequent corporate mergers executed to comply with those provisions do not invalidate the agency's standing to enforce obligations.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
pronunciato la seguente: ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.20736/2017, proposto da : TAMBASCO DIANA, elettivamente domiciliata in Roma, Via Cipro 46 , presso lo studio dell’avvocato VINCENZO NOSCHESE,rappresentata e difesa dall'avvocato GERARDO CAMMARDELLA; -ricorrente - contro AGENZIA NAZIONALE ATTRAZIONE INVESTIMENTI E SVILUPPO D'IM- PRESA -INVITALIA s.p.a., elettivamente domiciliata in Roma, Via Pie- monte 39, presso lo studio dell’avvocato ANTONIO GRIECO che la rap- presenta e difende; -controricorrente - avverso la sentenza della CORTE D'APPELLO DI ROMA n. 798/2017 , depositata il6/2/2017.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 9/9/2022dal con- sigliere REMO CAPONI. 2di 8 – RG 20736/2017 – S2 – CC 9/9/2022 (n. 22) – Caponi Est. FATTI DI CAUSA La controversia ha ad oggetto la restituzione di rate di un finanzia- mento agevolato, chiesto da Diana Tambasco per realizzare un pro- getto di allevamento di cavalli rustici e concesso ai sensi del d.lgs. 185/2000, diretto ad agevolarel’au toimprenditorialità e l’autoimpiego. Diana Tambasco impugna in cassazione la sentenza della Corte d’ap- pello di Roma di rigetto del suo appello contro la sentenza di primo grado che aveva respinto la sua opposizione avverso l’ingiunzione ex art. 2 r.d. 639/1910, con cui Invitalia s.p.a., attuale controricorrente, le aveva intimato il pagamento di 8.538,320Euro.
Il ricorso in cassazione è affidato a due motivi. Resiste Invitalia con controricorso. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. -Con il primo motivo, proposto ex art. 360, n. 3 c.p.c., si deduce violazione e falsa applicazione degliartt. 1, co. 3 e 4; 3 co. 1 e 2 d . l g s . 1/1999 di riordino degli enti e delle società di promozione e istituzione della società SviluppoItalia, per avere la Corte di appello rigettato l’ec- cezione di difetto di legittimazione attiva in capo alla società Invitalia s.p.a. In particolare la parte ricorrente denuncia tale difetto, per avere lei stipulato il contratto di finanziamento con la Progetto Italia, mentre - a norma del d.lgs. 1/1999 -la Sviluppo Italia, poi denominata Invitalia, sarebbe succeduta unicamente nei rapporti della Società per Impren- ditorialità Giovanile, non in quelli della Progetto Italia, che non è men- zionata dalla predetta disposizione. 2. -Il motivo non è fondato.
Occorre ricostruire l’evoluzione del qua- dro normativo nei dettagli rilevanti. Il d.l. 331 /1994 , reiterato e con- vertito inl. 95/1995, dispose un nuovo regi me di incentivi alla nuova imprenditorialità giovanile. Per l'attuazionevenne costituita la Società 3di 8 – RG 20736/2017 – S2 – CC 9/9/2022 (n. 22) – Caponi Est. per l'imprenditorialità giovanile (I.G. s.p.a.), che alla fine del 1994 su- bentrò nelle funzioni già esercitate da un apposito comitato istituito dalla l. 44/1986. Nel1995 venne stipulata una convenzione tra il Mini- stero del Tesoro e la I.G. s.p.a., con la quale furono disciplinate le mo- dalità di gestione da parte della società dei fondi stanziati dallo Stato per lo sviluppo di nuova imprenditorialità giovanile.
Nel 1999 - ai sensi del d.lgs. 1/1999 , già citato, integrato poi dal d.lgs. 3/2000 - fu istituita la società Sviluppo Italia , con il più ampio compito di svolgere funzioni di coordinamento, riordino, indirizzo e con- trollo delle attività di promozione dello sviluppo industriale e dell'occu- pazione nelle aree depresse del Paese, nonché di attrazione degli inve- stimenti. A tal fine, si dispose che Sviluppo Italia provvedesse al riordino e accorpamento di un serie disocietà, tra le quali la Soci età per l’impren- ditorialitàgiovanile.
Secondo il disegno iniziale, le operazioni dovettero svolgersi per via di ricollocazione in una o più società operative diret- tamente o indirettamente controllateda Sviluppo Italia. In particolare, il d.lgs. 1/1999disposeche tale società delineasse una struttura bipar- tita, articolata in due società operative, rispettivamente specializzate in materia di servizi allo sviluppo e di servizi finanziari. Pertanto, nel giugno 1999,vennero costituite la Progetto Italia s.p. a., operativa per i servizi allo sviluppo, e la Investire Italias.p.a., operativa per i servizi finanziari.
A decorrere dal 1/7/1999, la Progetto Italia -controllata appunto da Sviluppo Italia - sube ntrò così nelle funzioni attribuite dalla legge alla Società per l'Imprenditorialità Giovanile. Successivamente, il d.lgs. 3/2000, cit., dispose la possibilità per Svi- luppo Italia di operaredirettamente tramite propri rami di azienda. A tal fine,il consiglio di amministrazione di Sviluppo Italia, nel gennaio 4di 8 – RG 20736/2017 – S2 – CC 9/9/2022 (n. 22) – Caponi Est. 2000, decisedi procedere alla fusione per incorporazione di una serie di società, tra le quali Progetto Italiae Investire Italia (nonché la stessa Società per l’imprenditorialità giovanile, che –come detto –era rimasta sostanzialmente priva di funzioni già dalla metà del 1999).
Al fine di accelerare l’operazione di fusione, Sviluppo Italia acquisì dapprima il controllo totalitario di tutte le Società destinate a fondersi. L’operazione fu completata nel maggio/giugno 2000. A seguito dellafusione, Sviluppo Italia subentrò nella gestione de gl i interventi che primaerano di competenza delle varie società poi con- fluitein essa, tra le quali l’imprenditoria giovanile e il prestito d’onore (ora definiti «autoimpiego»e «autoimprenditorialità») della Società per l’imprenditorialità giovanile. Non è del tutto privo di rilevanza - per rendersi conto delle dimensioni dell’operazione a guida legislativa - il menzionare che nel 2006la Sviluppo Italia deteneva un portafoglio d i partecipazioni in 177 società, in parte ereditate dalle singole società confluite nella società, in parte acquisite successivamente alle fusioni.
Ai sensi dell’art. 1, co. 460 l. 296/2006, la Sviluppo Italia fu chiamata ad assumere la denominazione di Ag enzia nazionale per l’ attrazion e degli investimenti e lo sviluppo d'impresa s.p.a. (in breve Invitalia) , che è l’attrice in causa. 3. –Entro il quadro delineato nel paragrafo precedente si colloca la vicenda sostanziale oggetto della controversia giudiziaria de qua. Ri- sulta infatti dall’esposizione contenuta nella sentenza impugnata (in passi non contestati dalla ricorrente) che il finanziamento fu originaria- mente chiesto alla Società per l’imprenditorialità giovanile, al fine di giovarsi di agevolazioni previste dal d.lgs. 185/2000.
Il relativo con- tratto fu stipulato poi il 22/5/2000 con la Progetto Italia, poiché quest’ultima nel frattempo(a decorrere come detto dal 1/7/1999) era 5di 8 – RG 20736/2017 – S2 – CC 9/9/2022 (n. 22) – Caponi Est. subentrata nelle funzioni attribuite dalla legge alla prima.Solo di qual- che giorno dopo, cioè della fine di maggio, è l’operazione di fusione per incorporazione della Progetto Italia in Sviluppo Italia(cfr. indietro, pa- ragrafo n. 2). 4. - Con il primo motivo, la parte ricorrente s’insinua sagacemente in qualche abbreviazione ricostruttiva compiuta da lla Corte d’appello, come si può constatare dalla lettura del seguente brano (ricorso, p. 5 s.):
«I l contratto prodotto in primo grado dall'odierna resistente […] risultava stipulato tra la Tambasco Diana e la Progetto Italia s.p.a . , soggetto giuridico ben diverso dalla Invitalia s.p.a. Inoltre, il contratto de quorisultava essere stato sottoscritto in data 22 maggio 2000, ossia dopo la nascita della società Sviluppo Italia s.p.a., che era nata nell'anno 1999. Quindi il contratto di finanziamento posto a base della opposta pretesa sarebbe stato stipulato quando già era nata la società Sviluppo Italia s.p.a. ( ora denominata Invitalia s . p . a . secondo le argo- mentazioni di controparte), ma nonostante ciò, lo stesso sarebbe stato siglato da altro soggetto:la Progetto Italia s.p.a.
P ertanto , a lla l uce di tali considerazioni, la Tambasco Diana evidenziava nel grado di appello che la Invitalia s.p.a., nel giudizio di primo grado, non aveva fornito alcuna prova della sua legittimazione attiva, atteso che- vale ribadire -il contratto di finanziamento per cui è causa era stato stipulato dalla Tambasco Diana con laProgetto Italia s.p.a. e che non era stato dimo- strato alcun collegamento tra quest'ultima è la Invitalia s.p.a.». Alla luce della ricostruzione già svolta (cfr. par. n. 2), si può agevol- mente concludereche: il quadro di fatti delineato dalla ricorrente ade- risce perfettamente all’intreccio normativo che si èdipanato in prece- denza.
E tuttavia,proprio per questo motivo, la deduzione in punto di difetto di legittimazione attiva èinfondata. Il contratto di finanziamento 6di 8 – RG 20736/2017 – S2 – CC 9/9/2022 (n. 22) – Caponi Est. è stato stipulato con la Progetto Italia, poiché era la società -control- lata dalla Sviluppo Italia - chiamata a queste funzioni nel periodo in- termedio tra la perdita di attribuzioni in capo alla Società per l’impren- ditorialità giovanile (cui si riferisce il d.lgs. 1/1999), alla quale era stato chiesto il finanziamento, da un lato, e, dall’altro lato, la fusione per incorporazione della Progetto Italia nella Sviluppo Italia.
Il tutto è avvenuto entro un quadro di ricollocazioni e ristrutturazioni societarie certamente complesso, ma integralmente sorretto dalla di- namica degli strumenti normativi a ciò predisposti. Alla luce di ciò è irrilevante l’errore materiale -segnalato dalla ricor- rente - che la Corte d’appello abbia riferito in narrativ a la sigla SPI, contenuta nell’art. 1, co. 3 d. lgs. 1/1999, alla società Progetto Italia. Decisivo per il caso di specie è invece che la predetta disposizione si riferisca alla «IG-Società per l'imprenditoria giovanile», poiché ciò con- sente di conferire una solida base legislativa- come si è già dimostrato indietro (cfr. par. n. 2)- alla catena legittimante che dalla società con- cedenteil finanziamento conduce alla società che ne richiede la resti- tuzione.
In conclusione, il primo motivo è rigettato. 5. –Con il secondo motivo, proposto ex art. 360, n. 3 c.p.c., si de- duce violazione e falsa applicazione degli artt. 115, 116 e 183 c.p.c. e 2967 c.c. per avere la Corte di appello mancato di rilevare la tardività della produzione in giudizio del titolo di legittimazione attiva di Invita- lia, cioè l’atto di fusione per incorporazione di Progetto Italia s.p.a. - originario ente finanziatore della Tambasco - in Sviluppo Italia s.p.a. , poi Invitalia s.p.a. In altri termini, secondo la prospettazione della ri- corrente, poiché il subentro di Invitalia a Progetto Italianon ha base legislativa, l’unico titolo dellalegittimazione attiva sarebbe l’atto di fu- sione del 30 maggio 2000 (cfr. indietro, par. n.
2) che tuttavia è stato 7di 8 – RG 20736/2017 – S2 – CC 9/9/2022 (n. 22) – Caponi Est. prodotto tardivamente,dopo la scadenza dei termini assegnati ex art.183, co. 6, n. 2 c.p.c. 6. - Il secondo motivo è infondato. Ai fini dell’attestazione della le- gittimazione attiva dell’attrice, la produzione in giudizio dell’atto di fu- sione è irrilevante, poiché non si tratta diuna fusione tipica, bensì di un atto esecutivo di una precisa disposizione legislativa di carattere imperativo, in particolare dell’art. 1, co. 4 d.lgs. 1/1999cit., così come sostituito dall’art. 1, co. 1, lett.
c) d. lgs. 3/2000, cit. Nella parte qui rilevante, tale disposizione prevede che la società Sviluppo Italia: «provvede al riordino ed all’accorpamento delle partecipazioni, delle attivitàe delle strutture delle società di cui al comma 3 [tra cui appunto la società per l'imprenditorialità giovanile, I.G. s.p.a.] in un unico gruppo, a tale fine ricollocandole in una o più società operative da essa direttamente controllate, ovvero in rami d'azienda eventualmente do- tati di contabilità separata, ferma restando la distinzione funzionale fra servizi allo sviluppo e servizi finanziari». È questa la base legislativa che, per quanto qui interessa, ha sorretto l’ulteriore operazione di fu- sione de qua - della Progetto Italia nella Sviluppo Italia, dopo che la primanel frattempo (a decorrere come detto dal 1 /7/1999, cfr. par. n.
2) era già subentrata nelle funzioni attribuite alla Società per l'Imprenditorialità Giovanile. Ed è parimenti questa la base legislativa che sorregge -al netto delle abbreviazioniricostruttive che così si correggono – la seguente r atio decidendidella sentenza impugnata: «In ogni caso, va decisivamente osservato, il subentro dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli in- vestimenti e lo sviluppo d'impresa s.p.a. nelle funzioni di Progetto Italia e della Società per l’Imprenditorialità Giovanile era avvenuto per legge, così come per legge era stata disposta la loro unificazione in un unico 8di 8 – RG 20736/2017 – S2 – CC 9/9/2022 (n. 22) – Caponi Est. soggetto, per cui l’atto di fusione non rappresenta altro che mera ot- temperanza ad una specifica norma di legge» (cfr. sentenza, p. 4).
In conclusione, il secondo motivo è rigettato. 7. –L’infondatezza di ogni motivo su cui il ricorso è fondato deter- mina l’infondatezza del ricorso nel suo complesso.Peraltro, il Collegio, considerata anche la novità della questione,reputa che sussistano con- grui motivi per disporre la compensazione tra le parti delle spese del presente giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e dispone la compensazione tra le parti delle spese del presente giudizio di cassazione. Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater del d.p.r. 115/2002, si dà atto della sussistenza dei presupp