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Ordinanza — n. 3172/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to withdrawal; court orders withdrawing party to reimburse litigation costs.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3172/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal against the second-instance judgment extinguished following the plaintiff's formal withdrawal. The Chamber of Commerce of Frosinone had initially sought to overturn a lower court ruling that revoked an enforceable title and ordered payment of professional fees to Salvatore Giancarlo. The court ruled that the withdrawal rendered the cassation proceedings void, thereby exempting the withdrawing party from the obligation to pay the uniform contribution and ordering them to reimburse the opposing party's litigation expenses.

Regesto Legislator

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Art. 390 c.p.c.; Art. 391 c.p.c.: The withdrawal of a cassation appeal by the appellant results in the extinction of the proceedings, precluding the application of the rule requiring the losing appellant to reimburse the uniform contribution already paid.

Parole chiave

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withdrawal of appeal extinction of proceedings uniform contribution litigation costs cassation appeal professional fees enforceable title procedimento antisovvenzioni

Disposizioni normative citate

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Art. 390 c.p.c.
-In data 30/8/2022 la ricorrente ha depositato atto di rinuncia al ricorso in cassazioneex art. 390 c.p.c., ritualmente notificato in pari data alla controparte.
Art. 391, co. 1 c.p.c.
-Ne segue l'estinzione del processo di cassazione (art. 391, co. 1 c.p.c.) con spese liquidate come in dispositivo , poiché non consta adesione della controparte.
Art. 13, co. 1 quater d.p.r. 115/2002
La declaratoria di estinzione del giudizio esclude l'applicabilità dell'art. 13, co. 1 quater d.p.r. 115/2002, relativo all'obbligo della parte impugnante non vittoriosa di versare una somma pari al contributo unificato già versato all'atto della proposizione dell'impugnazione (cfr.
art. 390 c.p
-In data 30/8/2022 la ricorrente ha depositato atto di rinuncia al ricorso in cassazioneex art. 390 c.p.c., ritualmente notificato in pari data alla controparte.

Giurisprudenza citata

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Cass 25485/2018
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Testo completo

pronunciato la seguente: ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 29920/2020proposto da: CAMERA COMMERCIO DI FROSIN ONE, elettivamente domiciliata in Roma, Via di Villa Sacchetti 9, presso lo studio degli avvocati FRANCESCO SAVERIO MARINIe ULISSE COREA, che la rappresenta no e difendonounitamente all'avvocato GINO SCACCIA ; contro SALVATORE GIANCARLO, elettivamente domiciliato in Roma , Corso Vittorio Emanuele II 269, presso lo studio dell’avvocato ROMANO VACCARELLA, che lo rappresenta e difende; -controricorrente - avverso la sentenza della CORTE D'APPELLO DI ROMA n. 1291 /2020 , depositata il20/02/2020.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 09/09/2022 dal consigliere REMO CAPONI. FATTI DI CAUSAE RAGIONI DELLA DECISIONE 1. - La Came ra di commercio di Frosinone ha impugna to in cassazione la sentenza della Corte d’appello di Roma di accoglimento 2di 2 – RG 29920/2020 – CC 9 / 9/2022 (n. 28 ) – Caponi est. del gravame proposto dall’Avv. Giancarlo Salvatore avverso la pronuncia del Tribunale di Cassino che aveva accolto l’opposizione della Camera di commercio e revocato il decreto ingiuntivo con il quale quest’ultima era stata condannata pagare a Giancarlo Salvatore 2.727,39Euro a titolo di compenso per presta zioni professionali.

Ha resistito con controricorso Giancarlo Salvatore. 2. -In data 30/8/2022 la ricorrente ha depositato atto di rinuncia al ricorso in cassazioneex art. 390 c.p.c., ritualmente notificato in pari data alla controparte. 3. -Ne segue l'estinzione del processo di cassazione (art. 391, co. 1 c.p.c.) con spese liquidate come in dispositivo , poiché non consta adesione della controparte. La declaratoria di estinzione del giudizio esclude l'applicabilità dell'art. 13, co. 1 quater d.p.r. 115/2002, relativo all'obbligo della parte impugnante non vittoriosa di versare una somma pari al contributo unificato già versato all'atto della proposizione dell'impugnazione (cfr.

Cass 25485/2018).

P.Q.M.

La Corte dichiara l'estinzione del giudizio di cassazione per rinuncia al ricorso. Condanna la parte ricorrente al rimborso, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1.500,00per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di