Italian Court dismisses appeal claiming false document filing was too late in a separate contract dispute.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation rejected the appellant's appeal against a second-instance judgment declaring a land certificate false and ordering its renewal. The appellant argued that the court erred by refusing to join a nullity claim for the preliminary sales contract into the main false document proceeding, citing procedural violations. The court held that the appellant had already had the opportunity to raise these arguments in the separate contract validity trial and was responsible for the late production of the document, making the procedural objections unfounded.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, n. 3 e n. 5 c.p.c.; Art. 221 e 226 c.p.; Art. 111, co. 2 Cost.: The court rejects an appeal claiming procedural violations when a party fails to join a nullity claim in a false document proceeding because they previously had the opportunity to raise such claims in a distinct, unrelated trial.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
ronunciato la seguente: ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.29219/2017 proposto da : CRUDO SAVINO, elettivamente domiciliatoin Roma, Viale Mazzini 121 , presso lo studio dell’Avv. SALVATORE VETERE, che lo rappresenta e difende; -ricorrente - contro LAINO CINZIA, LAINO LUCIA, LAINO LUIGI, LAINO MARIA VERA, LAINO MARIO, RICCIO GIUSEPPE, elettivamente domiciliatiin Roma, Via Terenzio 10, presso lo studio dell’Avv. FABIO PISTORINO, rappre- sentati e difesidall'Avv. GIUSEPPE ARIETA; -controricorrenti - nonché PERRONE NINETTA; -intimata - avverso la sentenza della CORTE D'APPELLO DI CATANZARO n. 1923/2017, depositata l’8/11/2017.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/7/2022 dal Cons. REMO CAPONI. 2di 6 – RG 29219/2017 – S2 – CC 13/7/2022 (n. 18) – Caponi Est. FATTI DI CAUSA Savino Crudo, attuale ricorrentein cassazione, si era visto rigettare in un precedente giudizio l’eccezione di nullità del contratto preliminare di compravendita per tardività nella produzione del documento a sup- portodi tale eccezione, cioè del certificato urbanistico del 1992 del Co- mune di Diamante, che aveva falsamente attestato la destinazione agricola di un terreno, anziché il suo carattere demaniale.Il giudizio si era concluso con Cass. 14989/2012,che aveva confermato la sentenza di risoluzione dello stesso contratto su domanda proposta dagli attuali controricorrenti.
Il processo di querela di falso in via principale ex art. 221c.p.c., che giunge oggi all’adunanza camerale presso la Corte di cassazione, è stato promosso dallo stessoSavino Crudo. La sentenza impugnata in cassazione ha confermato la pronuncia di primo grado che: (a) ha di- chiarato la falsità del predetto certificato urbanistico; (b) ha ordinato la rinnovazione del documento; (c) ha dichiarato inammissibili le ulte- riori domande. Il ricorso in cassazione è affidato a due motivi, illustrati da memoria. Resistono con controricorsoi Laino e Giuseppe Riccio.
Rimane intimata Ninetta Perrone. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. -Con il primo motivo, proposto ex art. 360, n. 5 c.p.c., si deduce omesso esame di fatto decisivo, per avere la Corte di appello adottato una motivazione contraddittoria sull’efficacia del preliminare di vendita a seguito della declaratoria di falsità della certificazione urbanistica della destinazione agricola di un terreno, anziché del suo carattere de- maniale. Con il secondo motivo, proposto ex art. 360, n. 3 e n. 5 c.p.c., si deduce violazione dell’art.221 e 226 c.p.c. e 111, co. 2 Cost., nonché omessa o insufficiente motivazione su un punto decisivo della contro- versia, per avere la Corte d’appello ritenuto inammissibile il cumulo 3di 6 – RG 29219/2017 – S2 – CC 13/7/2022 (n. 18) – Caponi Est. della domanda di nullità del preliminare di compravendita in un giudizio di querela di falso in via principale. 2.
–I due motivi possono essere esaminati congiuntamente, previa conversione del primo motivoin censura di violazione degli artt. 221 e 226 c.p.c. e 111, co. 2 Cost., altrimenti esso sarebbe inammissibile ex art. 348-ter, co. 5 c.p.c. Infatti, i due motivi ruotano fondamental- mente intorno alla stessa questione: se un giudizio di querela di falso in via principale tolleri il cumulo di altre domande, in questo caso di nullità di un contratto preliminare di compravendita. I due motivi non sono fondati. Il ricorso e il caso di specie nonoffrono argomenti per mutare l’orientamento negativo di questa Corte (cfr.
Cass. 13190/2006), giustificatamente condivisodai due giudici del me- rito. Il ricorrente ritiene di poter invocare a proprio vantaggio Cass. SU 15169/2010, emanata in un processo promosso per la condanna al pa- gamento del corrispettivo per l’esecuzione di un appalto. In secondo grado era stata propostain via incidentale una querela di falso di una scrittura proveniente da un terzo. Di tale pronuncia la parte ricorrentecita il seguente stralcio : «Q ua- lora sia stata proposta una querela di falso, relativamente a un atto giudiziario inerente un giudizio già pendente, la Corte d'appello innanzi alla quale sia stata proposta la querela, è tenuta compiere un accerta- mento preliminare finalizzato ad assicurare la sussistenza o meno dei presupposti che giustificano l'introduzione della querela di falso.
In caso diverso, qualora ciò non avvenisse, si finirebbe per sminuire la valenza dell'introduzione di un processo nell'ambito di un altro pro- cesso, con conseguente dilatazione dei tempi per la decisione del pro- cesso principale e con una ricaduta di profilo costituzionalmente riferi- bile alla ragionevoledurata del processo». 4di 6 – RG 29219/2017 – S2 – CC 13/7/2022 (n. 18) – Caponi Est. Immediatamente dopo, la parte ricorrente chiosa il passo citato in questi termini: «È ciò che è avvenuto, nel caso di specie, in cui, es- sendo divenuta definitiva, nelle more, la sentenza che ha definito il giudizio nel cui ambito era decisiva la prova della falsità del certificato di destinazione urbanistica dell'immobile oggetto di preliminare di com- pravendita, la pronuncia assolutamente tardiva della Corte d'appello di Catanzaro e il rigetto della richiesta di declaratoria di una nullità che nessun accertamentoulteriore richiedeva e, perciò, nessuno snatura- mento della struttura del giudizio di querela di falso avrebbe compor- tato salvandone, invece, la ratio, ha finito con invalidare l'utilità e la funzione del processo per querela di falso aperto in seno al processo principale nel cui ambito la falsità era determinante»(cfr. ricorso, p. 14).
Percomprendere il senso dell’argomento svolto dal ricorrente in re- lazione a Cass. SU 15169/2010, occorre ricordare che costui si era visto rigettare in un precedente giudizio l’eccezione di nullità del contratto preliminare di compravendita per tardività nella produzione del docu- mento la cui falsità supportava l’eccezione. Il giudizio si era concluso con Cass. 14989/2012, che aveva confermato la sentenza di risolu- zione dello stesso contratto in un giudizio promosso dagli attuali con- troricorrenti. L’intero primo motivo gravita su questo tema e consiste nel tentativo di applicare alla querela di falso in via principale le considerazioni che Cass.
SU 15169/2010svolge con esclusivo riferimento alla querela in via incidentale, che in quel processo era stata appunto proposta solo nel secondo grado di un giudizio promosso per il pagamento del corri- spettivo del contratto di appalto. Quando Cass. SU 15169/2010scrive di «[…] una querela di falso, relativamente a un atto giudiziario ine- rente un giudizio già pendente […]» ovvero della «[…] introduzione di un processo nell'ambito di un altro processo, con conseguente dilata- zione dei tempi […]» (cfr. indietro), si riferisce appunto al processo 5di 6 – RG 29219/2017 – S2 – CC 13/7/2022 (n. 18) – Caponi Est. incidentale di querela di falso rispetto al processo principale di adem- pimento contrattuale.
Viceversa il ricorrente si riferisce alla diversa si- tuazione che lo riguarda, cioè al suo tentativo di recuperare - attra- verso la proposizione di una querela di falso in via principale in un di- stinto processo - una situazione ormai pregiudicata dalla tardiva pro- duzionedel documento della cui falsità si tratta, in seno al primo pro- cesso (avente ad oggetto la validità e l’efficacia del preliminare di com- pravendita). Ne discende l’equivoco che depone per l’infondatezza del primo motivo di ricorso. 3. - Anche il secondo motivo prosegue lungo lo stesso filo condut- tore, con accentuazione dei profili critici nei confronti di Cass.13190/2006, che ha statuito sull’improponibilità di ulteriori domande in seno ad un processo di querela di falso in via principale.
Ai giudici di merito che nel caso di specie vi hanno aderito si rimprovera che: «sif- fattomodo di argomentare è frutto di una interpretazione del dato nor- mativo che non volge lo sguardo alla interazione tra le norme proces- sualistiche e quelle di rango costituzionale oltre che di una interpreta- zione formalistica avulsa dal caso concreto».Tuttavia, è proprio la con- templazione del caso di specie -in cui la parte ricorrente ha avuto modo di far valere le proprie ragioni in un altro processo (dovendo poi impu- tare a se stessa la tardività della produzione documentale in quella sede) –che offre lo spunto per confermare l’orientamento espresso in Cass. 13190/2006.
Per completezza, è appena il caso di osservareche tra il primo e il secondo processo non sussiste alcun conflitto, stante la diversità di og- getti. In conclusione, i due motivi su cui il ricorso si fonda sono rigettati e così è rigettato il ricorso nel suo complesso. Le spese seguono la soc- combenza e sono liquidate come in dispositivo.Ricorrono i presupposti processuali di cui all’art. 13 comma 1-quater D.P.R. n. 115/2002 per il 6di 6 – RG 29219/2017 – S2 – CC 13/7/2022 (n. 18) – Caponi Est. raddoppio del versamento del contributo unificato, se dovuto, non es- sendo preclusiva tal fine l’ammissione del ricorrente al patrocinio a spese dello Stato ( Cass. n. 27867 del 2019;
Cass. S.U. n. 4315 del 2020 ).
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al paga- mento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.300,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00ed agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento,