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Ordinanza — n. 3036/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as withdrawn; client renounced appeal with acceptance of counterclaims and cost compensation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3036/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal extinguished after the appellant formally renounced the lawsuit. Although the appellant had filed a separate counterclaim, they subsequently withdrew the main appeal in a unilateral act that included acceptance of the opposing parties' positions and agreement on cost compensation. The court ruled that such a withdrawal is effective immediately under Article 390 of the Civil Procedure Code, rendering the judgment final without needing acceptance by other parties.

Regesto Legislator

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Art. 390 c.p.c.; Art. 391 c.p.c.: The withdrawal of a cassation appeal is a unilateral act that extinguishes the proceedings immediately, regardless of acceptance by other parties, provided it is signed by the party and their lawyer, and costs are not awarded if all parties adhere to the withdrawal.

Parole chiave

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withdrawal of appeal unilateral act extinction of proceedings cost compensation finality of judgment civil procedure code cassation appeal rinuncia d'eredità

Disposizioni normative citate

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Art. 390 c.p.c.
Art. 306 c.p.c.
− nel giudizio di cassazione, diversamente da quanto previsto dall'art. 306 c.p.c., la rinuncia al ricorso è produttiva di effetti a prescindere dalla accettazione delle altre parti, che non è richiesta dall'art.
Art. 391, comma 4 c.p.c.
− ai sensi dell’art. 391, comma 4 c.p.c., la condanna alle spese non è pronunciata, se alla rinuncia hanno aderito le altre parti personalmente o i loro avvocati autorizzati con mandato speciale; R.G.
Art. 375, comma 2 c.p.c.
Art. 380 bis.1 c.p.c.
art. 390 c.p
art. 306 c.p
− nel giudizio di cassazione, diversamente da quanto previsto dall'art. 306 c.p.c., la rinuncia al ricorso è produttiva di effetti a prescindere dalla accettazione delle altre parti, che non è richiesta dall'art.
art. 391 c.p
- la notifica o la comunicazione agli avvocati delle controparti- sono finalizzati soltanto ad ottenere l'adesione, al fine di evitare la condanna alle spese del rinunziante ex art. 391 c.p.c.
art. 391, comma 4 c.p
− ai sensi dell’art. 391, comma 4 c.p.c., la condanna alle spese non è pronunciata, se alla rinuncia hanno aderito le altre parti personalmente o i loro avvocati autorizzati con mandato speciale; R.G.

Giurisprudenza citata

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Cass. Sez. Un. 1923/1990
Cass. n. 4446/1986
1923/1990; Cass. n. 4446/1986;
Cass. n. 23840/2008
Cass. n. 23840/2008); − gli adempimenti previsti dall’art.390 c.p.c.
Cass. n. 2317/2016
Sez. Un. 1923/1990
Sez. Un. 1923/1990; Cass.
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Testo completo

ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 4835/2018R.G. proposto da: EDILSANITARIA SNC DI TAGLIABRACCI MARILENA C., elettivamente domiciliatain ROMA VIA DEGLI SCIPIONI 268/A, presso lo studio dell'avvocato SALVATORE MARINO rappresentat a e difes a dall’avvocatoMAURO MENGUCCI –ricorrente – contro MARCELLO ERCOLANI, ANNA ERCOLANI, LOREDANA ERCOLANI LUCIANA UGUCCIONI , elettivamente domiciliat i in ROMA VIA PIETRO DELLA VALLE N 2, presso lo studio dell'avvocato MARCO CASSIANI che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato FRANCESCO SCHILLACI –controricorrenti e ricorrenti incidentali – Oggetto: servitù R.G.N. 4835/2018 Ud. 13/12/2022 CC R.G. 4835/2018- Pagina nr. 2 di 4 nonché contro CARLA UGUCCIONI, AMELIA UGUCCIONI, elettivamente domiciliate in ROMA VIA BANCO DI S. SPIRITO, 48, presso lo studio dell'avvocato AUGUSTO D'OTTAVI rappresentatee difese dall'avvocato MARIA GIUSEPPINA MARIANI –controricorrenti – nonché contro EDDA UGUCCIONI, elettivamente domiciliata in ROMA VIA BANCO DI S. SPIRITO, 48, presso lo studio dell'avvocato AUGUSTO D'OTTAVI rappresentatae difesa dall'avvocato DANIELE DORSI –controricorrente – nonché contro LUCIA FABBRIZI, LUCIANAUGUCCIONI – intimat e – avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO ANCONA n. 1656/2016 depositata il 28/12/2016.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 13 dicembre 2022dal Consigliere Dott. Federico Rolfi; Rilevato che: − EDILSANITARIA SNC DI TAGLIABRACCI MARILENA C. ha proposto ricorso per Cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Ancona n. 1656/2016 depositata il 28/12/2016; − h a nno resistito con separati controricorsi:

1) MARCELLO ERCOLANI, ANNA ERCOLANI, EMILIA ERCOLANI, LOREDANA ERCOLANI, i quali hanno proposto anche ricorso incidentale condizionato;

2) CARLA UGUCCIONI e AMELIA UGUCCIONI; R.G. 4835/2018- Pagina nr. 3 di 4 3) EDDA UGUCCIONI. − s ono rimaste intimate LUCIA FABBRIZI e LUCIANA UGUCCIONI. − la trattazio ne del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, a norma degli artt. 375, comma 2, e 380 bis.1, c.p.c. − in prossimità dell’udienza, con atto ritualmente sottoscritto, EDILSANITARIA SNC DI TAGLIABRACCI MARILENA C. ha rinunciato al ricorso; − all’atto di rinuncia ha nno apposto visto tutti i controricorrent i , unitamente aipropri difensori; Ritenuto che: − ai sensi dell’art. 390 c.p.c., la rinuncia deve farsi con atto sottoscritto dalla parte e dal suo avvocato o anche dal solo difensore munito dimandato speciale a tale effetto;

− nel giudizio di cassazione, diversamente da quanto previsto dall'art. 306 c.p.c., la rinuncia al ricorso è produttiva di effetti a prescindere dalla accettazione delle altre parti, che non è richiesta dall'art. 390 c.p.c., in quanto, t rattandosi di atto unilaterale recettizio, essa produce l'estinzione del processo, senza che occorra l'accettazione, perché determina il passaggio in giudicato della sentenza impugnata e comporta il conseguente venir meno dell'interesse a contrastare l'impugnazione (Cass. Sez. Un. 1923/1990; Cass. n. 4446/1986;

Cass. n. 23840/2008); − gli adempimenti previsti dall’art.390 c.p.c. - la notifica o la comunicazione agli avvocati delle controparti- sono finalizzati soltanto ad ottenere l'adesione, al fine di evitare la condanna alle spese del rinunziante ex art. 391 c.p.c. (cfr. Cass. n. 2317/2016). − ai sensi dell’art. 391, comma 4 c.p.c., la condanna alle spese non è pronunciata, se alla rinuncia hanno aderito le altre parti personalmente o i loro avvocati autorizzati con mandato speciale; R.G. 4835/2018- Pagina nr. 4 di 4 − nella specie, l’atto di rinuncia contiene la contestuale accettazione dei controricorrent i e le parti hanno previsto la compensazione delle spese del giudizio di legittimità;

− il giudizio di Cassazione va, pertanto, dichiarato estinto, senza alcunastatuizione sulle spese; P. Q. M. Dichiara estinto il giudizio Così