Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 3035/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to withdrawal; court orders withdrawing party to reimburse opponent's legal costs.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3035/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal against the lower court's judgment extinguished following the plaintiff's formal withdrawal. The Chamber of Commerce of Frosinone had initially sought to overturn a decision ordering it to pay professional fees to Salvatore Giancarlo, but subsequently abandoned the litigation. Consequently, the court ruled that the appeal was invalid and ordered the withdrawing party to reimburse the opposing party for all litigation expenses incurred.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 390 c.p.c.; Art. 391 c.p.c.: A cassation appeal is extinguished upon the sole act of withdrawal by the appellant without the opposing party's adherence, resulting in the judgment becoming final and the appellant being liable for the opponent's costs.

Parole chiave

Generato dall'IA
withdrawal of appeal extinction of proceedings litigation costs reimbursement cassation procedure finality of judgment violazione dei doveri professionali deduzione delle spese professionali ordine professionale

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 390 c.p.c.
-In data 30/8/2022 la ricorrente ha depositato atto di rinuncia al ricorso in cassazioneex art. 390 c.p.c., ritualmente notificato in pari data alla controparte.
Art. 391, co. 1 c.p.c.
-Ne segue l'estinzione del processo di cassazione (art. 391, co. 1 c.p.c.) con spese liquidate come in dispositivo , poiché non consta adesione della controparte.
art. 390 c.p
-In data 30/8/2022 la ricorrente ha depositato atto di rinuncia al ricorso in cassazioneex art. 390 c.p.c., ritualmente notificato in pari data alla controparte.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass 25485/2018
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

pronunciato la seguente: ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 30046/2018proposto da: CAMERA COMMERCIO DI FROSIN ONE, elettivamente domiciliata in Roma, Via di Villa Sacchetti 9, presso lo studio de gli avvocati FRANCESCO SAVERIO MARINIe ULISSE COREA, che la rappresenta no e difendono; contro SALVATORE GIANCARLO, elettivamente domiciliato in Roma , Corso Vittorio Emanuele II 269, presso lo studio dell’avvocato ROMANO VACCARELLA, che lo rappresenta e difende; -controricorrente - avverso la sentenza della CORTE D'APPELLO DI ROMA n. 1568 /2018 depositata il09/03/2018.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 9/9/2022 dal consigliere REMO CAPONI. FATTI DI CAUSAE RAGIONI DELLA DECISIONE 1. - La Came ra di commercio di Frosinone ha impugna to in cassazione la sentenza della Corte d’appello di Roma di accoglimento 2di 2 – RG 30046/2018 – CC 9 / 9/2022 (n. 27 ) – Caponi est. del gravame proposto dall’Avv. Giancarlo Salvatore avverso la pronuncia del Tribunale di Cassino che aveva accolto l’opposizione della Camera di commercio e revocato il decreto ingiuntivo con il quale quest’ultima era stata condannata pagare a Giancarlo Salvatore 5.539,97Euro a titolo di compenso per presta zioni professionali.

Ha resistito con controricorso Giancarlo Salvatore. 2. -In data 30/8/2022 la ricorrente ha depositato atto di rinuncia al ricorso in cassazioneex art. 390 c.p.c., ritualmente notificato in pari data alla controparte. 3. -Ne segue l'estinzione del processo di cassazione (art. 391, co. 1 c.p.c.) con spese liquidate come in dispositivo , poiché non consta adesione della controparte. La declaratoria di estinzione del giudizio esclude l'applicabilità dell'art. 13, co. 1 quater d.p.r. 115/2002, relativo all'obbligo della parte impugnante non vittoriosa di versare una somma pari al contributo unificato già versato all'atto della proposizione dell'impugnazione (cfr.

Cass 25485/2018).

P.Q.M.

La Corte dichiara l'estinzione del giudizio di cassazione per rinuncia al ricorso. Condanna la parte ricorrente al rimborso, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1.500,00per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di l