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Ordinanza Interlocutoria — n. 2969/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal regarding special power of attorney validity and remands case for new role assignment.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 2969/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the interlocutory appeal against the Palermo Court of Appeal's decision to remand the case. The appellant argued that a special power of attorney with certified autograph remained valid despite the lawyer's removal from the bar. The court held that such removal terminated representation powers, necessitating a new role assignment and personal notification to the client. Consequently, the case was remanded to the lower court to regularize the new defense appointment.

Regesto Legislator

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Art. 83, para. 3 of the Code of Civil Procedure; Art. 58 of Law 69/2009: The removal of a lawyer from the bar register terminates their representative powers, requiring a new role assignment and personal notification to the client to regularize the appointment of a new defender.

Parole chiave

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special power of attorney lawyer removal from bar termination of representation new role assignment personal notification requirement interlocutory appeal dismissal civil procedure remand nomina del difensore d'ufficio

Disposizioni normative citate

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Art. 83, para. 3 of the Code of Civil Procedure
Art. 58 of Law 69/2009
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Testo completo

a seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 19446-2017 proposto da: BELLAFIORE DARIO, elettivamente domiciliato in Roma, via Della conciliazione 44, presso lo studio dell'avvocato Maurizio Brizzolari, rappresentato e difeso dall'avvocato Francesco Costanza; - ricorrente - contro BELLAFIORE MARIA, elettivamente domiciliata in Roma, via Fabio Massimo 72, presso lo studio dell'avvocato Marco Grea, rappresentata e difesa dall'avvocato Giuseppe Marsala Fanara; - controricorrente - e contro BELLAFIORE SUSANNA; - intimata - (9.), zia%(227! avverso la sentenza n. 2286/2016 della CORTE D'APPELLO di PALERMO, depositata il 13/12/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 08/11/2022 dal consigliere dr. PATRIZIA PAPA; rilevato che - in data 15 novembre 2011, a seguito di rinuncia al mandato di difensore dell'avv.

Costanza per intervenuta cancellazione dall'Albo, l'avv. Salvatore Spedale ha depositato una procura speciale allegata a comparsa di costituzione quale difensore di Dario Bellafiore ricorrente, certificando l'autografia della sottoscrizione della parte; - il presente giudizio è iniziato con citazione del 6/10/2005, cioè in data anteriore alla modifica dell'art.83 cod.proc.civ. introdotta ex art. 45, comma 9, della I. 18 giugno 2009, n. 69 e in vigore dal 4/7/09; considerato che - la disposizione del III comma dell'art.83 cod.proc.civ., nella sua nuova formulazione, secondo cui la procura speciale con autografia della sottoscrizione della parte certificata dal difensore «può essere anche apposta in calce o a margine [...] della memoria di nomina del nuovo difensore, in aggiunta o in sostituzione del difensore originariamente designato» è applicabile, ex art. 58 della stessa legge 69/09, soltanto ai giudizi instaurati dopo il 4/7/09, data di entrata in vigore; - la cancellazione dall'albo esclude l'interinale persistenza dei poteri rappresentativi fino alla sostituzione nell'incarico e rende necessari il rinvio della causa a nuovo ruolo e la comunicazione della nuova data di udienza alla parte personalmente, al fine di regolarizzare la nomina di un nuovo difensore; p.q.m.

Rinvia la causa a nuovo ruolo, mandando alla Cancelleria per la Ric. 2017 n. 19446 sez. 52 - ud. 08-11-2022 -2- comunicazione anche alla parte ricorrente personalmente. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda sezione civile della Corte suprema di Cassazi