Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 2720/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as withdrawn; client formally renounced appeal without notifying opposing party.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2720/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal extinguished because the appellant formally renounced the lawsuit. Although the appellant's lawyer did not notify the opposing party, the court ruled that a unilateral withdrawal is effective regardless of acceptance. Consequently, the proceedings terminated without any ruling on litigation costs.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 390 c.p.c.; Art. 306 c.p.c.: A withdrawal of appeal is a unilateral act that extinguishes the proceedings immediately upon receipt, without requiring the opposing party's acceptance or notification to avoid cost liability.

Parole chiave

Generato dall'IA
withdrawal of appeal unilateral act extinction of proceedings litigation costs notification requirement abbandono del procedimento desistenza dall'azione privo d'oggetto

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 390 c.p.c.
− in prossimità dell’udienza, con atto ritualmente sottoscritto, DANIEL DEL MONTEha rinunciato al ricorso; Ritenuto che: − ai sensi dell’art. 390 c.p.c., la rinuncia deve farsi con atto sottoscritto dalla parte e dal suo avvocato o anche dal solo difensore munito di mandato speciale a tale effetto;
Art. 306 c.p.c.
− nel giudizio di cassazione, diversamente da quanto previsto dall'art. 306 c.p.c., la rinuncia al ricorso è produttiva di effetti a prescindere dalla accettazione delle altre parti, che non è richiesta dall'art.
Art. 391 c.p.c.
- la notifica o la comunicazione agli avvocati delle controparti- sono finalizzati soltanto ad ottenere l'adesione, al fine di evitare la condanna alle spese del rinunziante ex art. 391 c.p.c. (cfr.
art. 390 c.p
− in prossimità dell’udienza, con atto ritualmente sottoscritto, DANIEL DEL MONTEha rinunciato al ricorso; Ritenuto che: − ai sensi dell’art. 390 c.p.c., la rinuncia deve farsi con atto sottoscritto dalla parte e dal suo avvocato o anche dal solo difensore munito di mandato speciale a tale effetto;
art. 306 c.p
− nel giudizio di cassazione, diversamente da quanto previsto dall'art. 306 c.p.c., la rinuncia al ricorso è produttiva di effetti a prescindere dalla accettazione delle altre parti, che non è richiesta dall'art.
art. 391 c.p
- la notifica o la comunicazione agli avvocati delle controparti- sono finalizzati soltanto ad ottenere l'adesione, al fine di evitare la condanna alle spese del rinunziante ex art. 391 c.p.c.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. Sez. Un. 1923/1990
Cass. n. 4446/1986
1923/1990; Cass. n. 4446/1986;
Cass. n. 23840/2008
Cass. n. 23840/2008); − gli adempimenti previsti dall’art.
Cass. n. 2317/2016
Sez. Un. 1923/1990
Sez. Un. 1923/1990; Cass.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 10422/2018R.G. proposto da: DANIEL DEL MONTE, elettivamente domiciliatoin Roma alla Via LUNGOTEVERE DI PIETRA PAPA, 21, presso lo studio dell’Avv. MAURO LONGO, che lo rappresentae difende –ricorrente – contro POSTE ITALIANE SPA –intimata – avverso la sentenza del TRIBUNALE ROMA, n. 18882/17, depositata in data 05/10/2017. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 19 dicembre 2022dal Consigliere Dott. Federico Rolfi; Oggetto: Spese giudiziali civili R.G.N. 10422/2018 Ud. 19/12/2022CC R.G. 10422/2018 - Pagina nr. 2 di 3 Rilevato che:

− DANIEL DEL MONTE ha proposto ricorso per Cassazione avverso la sentenza del TRIBUNALE ROMA, n. 18882/17, depositata in data 05/10/2017; − POSTE ITALIANE SPA è rimast a intimat a ; − la trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, a norma degli artt. 375, comma 2, e 380 bis.1, c.p.c. − in prossimità dell’udienza, con atto ritualmente sottoscritto, DANIEL DEL MONTEha rinunciato al ricorso; Ritenuto che: − ai sensi dell’art. 390 c.p.c., la rinuncia deve farsi con atto sottoscritto dalla parte e dal suo avvocato o anche dal solo difensore munito di mandato speciale a tale effetto;

− nel giudizio di cassazione, diversamente da quanto previsto dall'art. 306 c.p.c., la rinuncia al ricorso è produttiva di effetti a prescindere dalla accettazione delle altre parti, che non è richiesta dall'art. 390 c.p.c., in quanto, trattandosi di atto unilaterale recettizio, essa produce l'estinzione del processo, senza che occorra l'accettazione, perché determina il passaggio in giudicato della sentenza impugnata e comporta il conseguente venir meno dell'interesse a contrastare l'impugnazione (Cass. Sez. Un. 1923/1990; Cass. n. 4446/1986;

Cass. n. 23840/2008); − gli adempimenti previsti dall’art. 390 c.p.c. - la notifica o la comunicazione agli avvocati delle controparti- sono finalizzati soltanto ad ottenere l'adesione, al fine di evitare la condanna alle spese del rinunziante ex art. 391 c.p.c. (cfr. Cass. n. 2317/2016). R.G. 10422/2018 - Pagina nr. 3 di 3 − nella specie, peraltro, POSTE ITALIANE SPA è rimasta intimata, con la conseguenza che il giudizio di Cassazione va dichiarato estinto, senzaalcuna statuizione sulle spese; P. Q. M. Dichiara estinto il giudizio Così deciso in Roma, nella camera di c