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Ordinanza — n. 2713/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of documented proof of standing as assignee.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2713/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed Sandro Salamon's appeal against the appellate court's decision in a commercial dispute over unpaid labor fees. Salamon, claiming to be the assignee of Globus Italia Spol's rights, failed to provide any documentation or specific details regarding the assignment contract when filing his appeal. Consequently, the court ruled that his standing to challenge the judgment was not legally established, rendering the appeal inadmissible.

Regesto Legislator

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Art. 36 c.p.c.; Art. 378 c.p.c.: The successor in particular rights is legitimated to challenge the judgment against their predecessor by alleging the title permitting substitution, which is sufficient if the title is public, ascertainable, and remains unchallenged or inadequately contested by the opposing party.

Parole chiave

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standing as assignee lack of documentation commercial dispute inadmissible appeal successor in rights cessione globale cessione di crediti civili trasferimento di azioni

Disposizioni normative citate

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Art. 36 c.p.c.
Art. 378 c.p.c.
Sandro Salomon si è dichiarato “cessionario dei diritti relativi alla presente procedura”senza alcuna altra specificazione o allegazione e non ha neanche replicato con memoria ex art. 378 c.p.c. all’eccezione della controparte.
Art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importoa titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art.
art. 378 c.p
Sandro Salomon si è dichiarato “cessionario dei diritti relativi alla presente procedura”senza alcuna altra specificazione o allegazione e non ha neanche replicato con memoria ex art. 378 c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, Sent. n. 9250 del 2017
Sez. 1, Sent. n. 17470 del 2013
Sez. U, Sent. n. 11650 del 2006
17470 del 2013 , Sez. U, Sent. n. 11650 del 2006 ).
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 5010/2018 R.G. proposto da: SALAMON SANDRO, elettivamente domiciliato in MONSELICE (PD), PIAZZA XX SETTEMBRE,N. 7 presso lo studio dell’avv.to LORENZO GOLLIN (GLLLNZ68D30F382P)che lo rappresenta e difende; -ricorrente - contro BENETTON GROUP SRL SOCIETÀ INCORPORANTE BENIND SPA, elettivamente domiciliata in ROMA , V.LE UNIVERSIT À , N. 27, presso lo studio dell’avvocato MASSIMO TEDESCHI (TDSMSM61M28H501K) che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato ALBERTO GYULAI (GYLLRT62P02L407N); -controricorrente - avverso la sentenza n. 2962/2016 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA depositata il 27/12/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 07/12/2022 dal Consigliere Dott.

LUCA VARRONE; Ric. 2018n. 5010sez. S2 - ud. 07 / 12 /2022 FATTI DI CAUSAE RAGIONI DELLA DECISIONE 1. La società G lobus Italia Spol s.r.o. citava in giudizio la società Benetton Group spa (successivamente Benind spa per cessione di ramo d’azienda e poi incorporata in Benetton Group srl) dinanzi il Tribunale di Treviso per sentirla condannare a corrispondere la somma di euro 575.712,00in relazione a minori compensi percepiti per le lavorazioni eseguite nel periodo 1996 - 2000. L’attrice, deduceva che sulla base di due contratti conclusi rispettivamente il 2 maggio 1995 e il 22 luglio 1996 aveva diritto ad un compenso medio di 1400 lire italiane per le lavorazioni effettuate e chiedeva un ricalcolo del prezzo medio pagato dalla controparte per il totale dei capi lavorati risultanti dalle fatture via via emesse nel corso del rapporto commerciale nel periodo sopra indicato.

2. La società convenuta resisteva alla domanda evidenziando che vi erano ulteri ori contratti successivi a quelli indicati dalla controparte ed evidenziava la totale infondatezza della pretesa della società attrice.

3. Il Tribunale di Treviso accoglieva in parte la domanda condannando Benind spa a pagarea GlobusItalia la somma di euro 410.319 oltre interessi legali dalla messa in mora al saldo, importo pari alle differenze non corrisposte sui compensi concordati in relazione alle annualità 1996, 1997, 1998 e 1999 . Il Tribunale riteneva che per l’anno 2000 non fosse dovuto alcun conguaglio, essendo intervenuto un diverso accordo tra le parti.

4. La convenuta soccombente proponeva appello avverso la suddetta sentenza. Ric. 2018n. 5010sez. S2 - ud. 07 / 12 /2022 5. Si costituiva in giudizio l’appellata formulando anche appello incidentale volto ad ottenere l’ulteriore condanna della Benind al pagamento della somma di euro 31.881 a titolo di conguaglio per le lavorazioni dell’anno 2000.

6. La C orte d’ A ppe llo di Venezia accoglieva l’appello della Benind oraBenetton group srl e in riforma della sentenza appellata rigettava la domanda della Globus Italia e rigettava anche l’appello incidentale di quest’ultima. La Corte d’Appello qualificava il rapporto intercorso tra le parti non come contratto d’opera ma come contratto d’appalto ed evidenziava che sulla base dei contratti succedutisi nel tempo tra le parti e, in particolare , dell’accordo quadro , l’indicazione del prezzo medio era stata inserita affinché le parti restassero libere di accordarsi per i singoli prezzi dei capi in base alle singole lavorazioni nei limiti di quel prezzo medio indicato genericamente.

In altri termini,l’accordo quadro era diretto ad introdurre dei criteri certi per la determinazione dei prezzi che in ogni caso avrebbero dovuto assestarsi nei limiti del prezzo medio ma non necessariamente consistere in quel prezzo medio. Pertanto,sulla base dei criteri interpretativi di cui agli articoli 1362 e seguenti c.c. riteneva erronea l’interpretazione della volontà contrattuale operata dal giudice di primo grado e, anche alla luce della condotta attuativa degli accordi negoziali, interpretava nel senso sopra indicato la valenza della clausola indicativa del valore del prezzo medio come del resto comprovato dai rapporti tenuti dalle parti e dalle fatture quietanzate.

Ric. 2018n. 5010sez. S2 - ud. 07 / 12 /2022 7. Sandro Salamon in qualità di cessionario dei diritti della Globus Italia Spol sro ha proposto ricorso per cassazione avverso la suddetta sentenzasulla base di quattro motivi.

8. Benetton Group srl, società incorporante Benind S.p.A. ha resistito con controricorso.

9. Il collegio preliminarmente rileva la fondatezza dell’eccezione sollevata dalla Benetton Group srl a pag. 13 del ricorso circa la mancanza di documentazione a sostegno della legittimazione del ricorrente quale cessionario dei diritti oggetto del giudizio instaurato in primo grado da Globus Italia Spol e proseguito in secondo grado dalla medesima società in qualità di parte appellata.

10. Sandro Salomon si è dichiarato “cessionario dei diritti relativi alla presente procedura”senza alcuna altra specificazione o allegazione e non ha neanche replicato con memoria ex art. 378 c.p.c. all’eccezione della controparte. Ne consegue che deve farsi applicazione del seguente principio di diritto: «Il successore a titolo particolare nel diritto controverso è legittimato ad impugnare la sentenza resa nei confronti del proprio dante causa allegando il titolo che gli consenta di sostituire quest'ultimo, essendo a tal fine sufficiente la specifica indicazione di tale atto nell'intestazione dell'impugnazione qualora il titolo sia di natura pubblica e, quindi, di contenuto accertabile, e sia rimasto del tutto incontestato o non idoneamente contestato dalla controparte (ex plurimis Sez. 3, Sent . n. 9250 del 2017 , Sez.1, Sent . n. 17470 del 2013 , Sez. U, Sent. n. 11650 del 2006 ).

11. Come si è detto, i l ricorrente, in apertura della parte espositiva del ricorso, si è limitato a dichiararsi cessionario della Ric. 2018n. 5010sez. S2 - ud. 07 / 12 /2022 Globus Italia Spol senza allegare l'atto di cessione e senza fornire alcuna indicazione dello stesso neanch e successivamente alla tempestiva contestazione della controricorrente.

12. In conclusione il ricorso è inammissibile.

13. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

14. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importoa titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità nei confronti della parte controricorrente che liquida in euro7800, più 200 per esborsi, oltre al rimborso forfettario al 15% IVA e CPA come per legge; ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002, inserito dall’art. 1, co. 17, I. n. 228/12, dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13